Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale) 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle citta' metropolitane e alle Regioni puo' determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. IL PRESIDENTE




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