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  1. #1
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    Predefinito Eutanasia: riparte la battaglia

    mentre la Ratzinger vuole impedire (in nome di una morale che deriva da fantamitologiche teorie) l'ampliamento e il consolidamento dei diritti dell'uomo riparte un'altra importante battaglia di civiltà e progresso: L'EUTANASIA


    [silvia]PADRONI DELLA PROPRIA VITA![/silvia]



    LEGALIZZARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO E DEPENALIZZARE L’EUTANASIA
    Incontro a Roma il 19 maggio 2006 a cura di LiberaUscita, Associazione per l’eutanasia
    Il nostro socio onorario Giorgio Benvenuto, ora senatore della Repubblica, si è dichiarato disponibile a ripresentare in Parlamento il nostro progetto di legge per la legalizzazione del testamento biologico, progetto che lo stesso Benevenuto aveva presentato, come deputato, nella legislatura ormai conclusa.

    Grazie alla diversa, sia pur limitata, maggioranza uscita dalle urne, LiberaUscita ritiene che siano ormai maturi i tempi perchè il Parlamento approvi finalmente questa legge civile. Indipendentemente dalle opinioni politiche di ciascuno, come associazione non possiamo infatti non prendere atto che l'elezione di Fausto Bertinotti a Presidente della Camera e di Franco Marini a Presidente del Senato rappresentano un passo in avanti rispetto alla netta chiusura che per cinque anni Pierferdinando Casini e Marcello Pera avevano dimostrato rispetto alle nostre proposte di legge.

    Allo scopo di pubblicizzare la ripresentazione del disegno di legge ma anche per rilanciare nella città di Roma, capitale d'Italia e sede del Vaticano, il tema fondamentale della laicità dello Stato alla viglia del rinnovo del Consiglio comunale, LiberaUscita ha organizzato, insieme all'Istituto di studi transdisciplinari (IPSA) diretto dal nostro socio e consulente scientifico prof. Massimo Cicogna e con il patrocinio del Comune di Roma - Commissione speciale Roma Capitale - presieduta dal nostro socio Luca Nitiffi, un incontro-dibattito per VENERDI' 19 maggio 2006 con inizio alle ore 170. Titolo: parliamone insieme.

    L'iniziativa sarà utile anche per fare il punto sul tema della depenalizzazione dell'eutanasia nonché per dibattere contenuti e sviluppi del costituendo "Partito democratico", la cui natura laica sarà fondamentale per garantire alle Istituzioni la sovranità sancita nella Costituzione della Repubblica.

    Il 19 maggio, fra l'altro, sarà ormai completato il quadro istituzionale del Paese con la formazione del Governo e delle Commissioni parlamentari, per cui avremo ulteriori elementi per decidere come proseguire.

    La partecipazione all'incontro è libera. Nell'allegare la locandina-invito, valida anche per amici e conoscenti, si pregano coloro che vorranno partecipare di darcene cortese preavviso ad uno dei numeri telefonici riportati nella predetta locandina.

    Cordiali saluti

    Giampietro Sestini



    LIBERA USCITA – Associazione per l’eutanasia

    Istituto di studi transdisciplinari (IPSA)

    con il patrocinio

    Comune di Roma, Commissione Speciale Roma Capitale

    ROMA: VERSO IL PARTITO DEMOCRATICO PER UN'ITALIA LAICA E SOLIDALE



    Parliamone insieme con:

    Massimo Cicogna, Presidente IPSA: La “Factory” fra cultura e natura, incontro delle diversità

    Luca Nitiffi, Presidente della Commissione Speciale Roma Capitale: Roma laica, Roma plurale

    Giorgio Benvenuto, Senatore della Repubblica: Legalizzare il testamento biologico

    Giancarlo Fornari, Presidente LiberaUscita: Depenalizzare l’eutanasia



    Ogni partecipante potrà esprimere le propria opinione

    L'incontro si terrà VENERDI' 19 MAGGIO 2006 alle ore 170

    alla "Factory" dell'IPSA, in via Alfonsine 21 (traversa di via Cristoforo Colombo altezza km. 15,100 - tratto della via di Mezzocammino) ROMA - Parcheggio libero - Seguirà cocktail

    info: 3475083853 - 3283639246 - 3389595790

  2. #2
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    Io non capisco perchè voi sinistri continuate a dannarvi l'anima con 'ste minchiate...I problemi in italia sono altri e ben più importanti
    E comunque faccio notare che se uno vuole l'eutansia può praticarla comunque, anche se non è legiferata: BUTTATEVI DA UN PONTE

  3. #3
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    Ciao, è possibile reperire il testo del progetto di legge on-line, anche per chi non potesse presenziare all'incontro di Roma?
    Grazie

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da hellmanta
    ...I problemi in italia sono altri e ben più importanti
    vero.
    I diritti civili possono essere introdotti in poche ore, basta volerlo e basta lasciar starnazzare la vecchia ancheggiante di oltre Tevere.
    Da un ponte io ci butterei proprio la papessa, dopo averla pacsata con il suo segretario.
    E per affrontare i problemi italiani recupererei i soldi facendo pagare l'ICI ai superstiziosi e levandogli l'8 per mille.

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Utopia
    Ciao, è possibile reperire il testo del progetto di legge on-line, anche per chi non potesse presenziare all'incontro di Roma?
    Grazie
    ciao

    vai sul sito www.liberauscita.it

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da hellmanta
    Io non capisco perchè voi sinistri continuate a dannarvi l'anima con 'ste minchiate...I problemi in italia sono altri e ben più importanti
    E comunque faccio notare che se uno vuole l'eutansia può praticarla comunque, anche se non è legiferata: BUTTATEVI DA UN PONTE
    e allora, se son minchiate, di che v'impicciate?

  7. #7
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    Siceramente io non sono a favore dell'eutanasia, troppe volte sono i parenti a volere la morte del loro congiunto piuttosto che lui stesso, spesso per motivazioni di tipo economico. Soprattutto nel caso di anziani il pericolo di plagio è reale.

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da lauralaura
    Siceramente io non sono a favore dell'eutanasia, troppe volte sono i parenti a volere la morte del loro congiunto piuttosto che lui stesso, spesso per motivazioni di tipo economico. Soprattutto nel caso di anziani il pericolo di plagio è reale.
    infatti, gentile Doppia Laura, l'interruzione della vita non deve essere decisa in modo superficiale.
    Deve decidere il diretto interessato, e in determinati casi (malattie oramai allo stadio finale o comunque destinate a non risolversi e causanti grossa sofferenza) potranno intervenire anche i familiairi con l'assistenza del medico.

    Non a caso da tempo si parla di "testamento biologico".

  9. #9
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    CAMERA DEI DEPUTATI
    PROPOSTA DI LEGGE N. 4121
    d'iniziativa del deputato BENVENUTO
    Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari

    Presentata il 30 giugno 2003
    XIV LEGISLATURA
    RELAZIONE

    Onorevoli Colleghi! - Il principio di autonomia e il diritto all'autodeterminazione, fondamentali nelle nostre società democratiche e liberali, contrassegnate da un pluralismo di valori, di morali e di culture, trovano il loro campo di applicazione più naturale nell'ambito delle scelte riguardanti la salute e la qualità della vita. Non a caso, il diritto di ogni persona ad accettare o rifiutare i trattamenti sanitari, proposti dai medici, è riconosciuto espressamente dall'articolo 32, secondo comma, della nostra Costituzione, secondo il quale "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
    Recentemente la Convenzione europea di Oviedo del 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, ha riaffermato all'articolo 5 che qualsiasi intervento medico effettuato senza il consenso della persona deve ritenersi illecito.
    Anche il Codice di deontologia medica, nell'ultima versione del 1998, afferma all'articolo 34 che il medico "deve attenersi, nel rispetto della dignità, delle libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona".
    La Chiesa cattolica sin dal 1957 (Papa Pio XII) ha affermato che "non c'è obbligo morale di usare mezzi straordinari nel caso di pazienti sofferenti gravemente o privi di sensi ad allungare la loro vita".
    Sull'argomento si sono poi avute numerose pronunce della giurisprudenza tra le quali si può citare la sentenza della corte d'assise di Firenze (n. 13 del 18 ottobre 1990), secondo la quale il rifiuto di trattamento deve essere rispettato, indipendentemente dalle valutazioni dell'operatore sanitario in merito al bene del paziente, perché "nel diritto di ciascuno di disporre lui solo della propria salute e integrità personale, rientra anche il diritto di rifiutare le cure mediche; non è il riconoscimento positivo di un diritto al suicidio, ma è la riaffermazione che la salute non è un bene che può essere imposto coattivamente da altri, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell'avente diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita e che pertanto solo lui può legittimamente fare".
    A questi precetti giuridici, che si basano sul principio di autonomia e sul diritto all'autodeterminazione dell'individuo per quanto riguarda la salute e la qualità della vita, bisogna aggiungere un altro fondamento giuridico e morale che è quello dell'inviolabilità della persona umana, da cui deriva il diritto all'integrità fisica e quindi la condanna di ogni invasione del proprio corpo. Un trattamento sanitario eseguito senza il consenso della persona può configurarsi appunto come un intervento invasivo sul proprio corpo, una violenta aggressione condannata anche dall'articolo 13 della nostra Costituzione.
    Pur essendo chiari i princìpi giuridici e morali, su cui si basa la libertà di scegliere le cure a cui essere o non essere sottoposti, tuttavia è evidente che tale scelta, mai comunque sindacabile, per essere veramente consapevole e razionale deve essere sorretta da una conoscenza corretta e completa delle condizioni in cui avviene e delle conseguenze che da essa deriveranno. Da qui la necessità dell'informazione che il medico deve fornire al paziente in modo adeguato alle sue capacità di comprensione e di valutazione. L'obbligo dell'informazione da parte del medico è d'altronde prescritto sia dalla già citata Convenzione di Oviedo, sempre all'articolo 5, sia dal Codice di deontologia medica all'articolo 30.
    Nonostante questo quadro di precetti che vanno dagli articoli costituzionali a quelli recenti della Convenzione di Oviedo e alle indicazioni del Codice di deontologia medica - che riconoscendo il diritto all'autodeterminazione, impostano il rapporto medico-paziente non più secondo il vecchio paternalismo-autoritarismo, ma nello spirito di una collaborazione paritaria e di una partecipazione attiva da parte di un paziente diventato "competente" - la pratica medica, per lo più, resta ancorata al vecchio sistema e il paziente non riesce a far valere la sua volontà, subendo - spesso anche volentieri - le decisioni prese dal medico, che viene avvertito come il detentore di una competenza e di una professionalità superiori e poco comprensibili a chi è estraneo alla disciplina medica.
    Tale subordinazione diventa, poi, assoluta, quando il paziente non è più in grado di esprimere la sua volontà e di operare le sue scelte, quando cioè si trova in condizioni di incapacità naturale. In questi casi i medici, dovendo agire per quello che giudicano il bene del paziente e nello stesso tempo assolvere il loro dovere di conservare sempre e comunque la vita, sono costretti a prendersi carico da soli, o tutt'al più con il consenso dei familiari, delle gravi responsabilità inerenti alla situazione.
    Di qui la necessità di una legge che, attraverso il riconoscimento di precise facoltà e diritti della persona, consenta di rendere realmente operative le indicazioni contenute nell'articolo 32 della Costituzione.
    In particolare, per ovviare alla drastica limitazione del diritto all'autodeterminazione, la presente proposta di legge - che fa riferimento anche a indicazioni provenienti da associazioni che operano nei campi della bioetica o per il riconoscimento del diritto alla libera scelta da parte dei malati - prevede il riconoscimento giuridico dello strumento delle "dichiarazioni anticipate", altrimenti dette "testamento biologico"; uno strumento che, sebbene già riconosciuto come valido e vincolante dalla citata Convenzione di Oviedo all'articolo 9 e dal Codice di deontologia medica, all'articolo 34, non è ancora contemplato dall'ordinamento giuridico vigente.
    Con le dichiarazioni anticipate ogni persona può dare disposizioni sui trattamenti sanitari cui vuole o non vuole essere sottoposta e tali disposizioni, vincolanti per il futuro a meno che non vengano revocate, rimangono valide anche nel caso in cui la persona perda la sua capacità naturale o, comunque, non sia più in grado di esprimere la sua volontà. Per rendere ancora più efficace e sicuro l'adempimento delle volontà di chi ha redatto per iscritto la sua dichiarazione di volontà, è prevista la nomina di un fiduciario, che tuteli la corretta interpretazione ed esecuzione delle volontà espresse.
    In particolare nella presente proposta di legge, agli articoli 1 e 2 viene data una completa ed esauriente disciplina del cosiddetto "consenso informato", che come si è accennato viene spesso ridotto, nella pratica, alla presentazione di un documento "prefabbricato" da far sottoscrivere frettolosamente, senza alcun impegno da parte dei sanitari a fornire informazioni esaurienti e comprensibili circa la natura e il significato dei trattamenti proposti, le loro conseguenze e alternative e senza - soprattutto - essersi curati di verificare che alla sottoscrizione corrisponda una effettiva comprensione da parte del paziente delle informazioni fornite.
    All'articolo 3 viene dato riconoscimento giuridico alle dichiarazioni anticipate, compilate senza particolari formalità salvo la sottoscrizione da parte di due testimoni fidefacenti e quindi senza l'obbligo della autentica notarile; dichiarazioni che rimangono valide e vincolanti per i medici anche in caso di perdita successiva delle capacità naturali.
    Tali dichiarazioni, che in caso di ricovero ospedaliero devono essere allegate alla cartella clinica del paziente, possono contenere anche la nomina di un fiduciario abilitato a curarne l'osservanza in caso di incapacità del loro firmatario, e possono essere depositate in copia presso l'associazione cui aderisce l'interessato, la quale ha la facoltà di presentarle ai sanitari in caso di impedimento ad esibire l'originale da parte della persona stessa o del suo fiduciario.
    Le dichiarazioni anticipate possono ovviamente essere sempre revocate o modificate dal loro autore, con annotazione sulla cartella clinica.
    Nel caso, poi, che una persona si trovi in stato di incapacità naturale, valutato irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, e nelle dichiarazioni formulate ai sensi dell'articolo 3 non abbia nominato un fiduciario, all'articolo 4 è prevista la possibilità - da parte dell'associazione presso la quale sono state depositate le stesse dichiarazioni ovvero di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità - di rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere la nomina di un fiduciario.
    Con l'articolo 5 viene infine disciplinata l'ipotesi di una possibile divergenza tra le decisioni del fiduciario (nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero dell'articolo 4) e le proposte dei curanti. In tal caso viene prevista la possibilità di presentare senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, un ricorso al giudice del luogo ove ha dimora l'incapace. Il giudice, quando siano state presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 3, decide in conformità alle stesse.
    PROPOSTA DI LEGGE

    Art. 1. (Diritto all'informazione).
    1. Il medico è tenuto a informare il paziente, salvo espresso rifiuto di quest'ultimo, di tutti gli aspetti della sua condizione sanitaria e dei dati sull'evoluzione della patologia. In particolare ha il dovere di informarlo in modo corretto, completo e pienamente comprensibile sulla diagnosi e sulla prognosi della sua malattia, sui vantaggi e sui rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte e su ogni possibile alternativa.
    2. Il medico fornisce le informazioni di cui al comma 1 osservando tutte le dovute cautele comunicative in relazione alle particolari condizioni fisiche e psichiche di ogni singolo paziente.
    Art. 2. (Diritto al consenso).
    1. Ogni persona capace, sulla base dell'informazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati alla sua patologia in atto.
    2. L'eventuale rifiuto, espresso ai sensi del comma 1, valido anche per il tempo successivo ad una sopravvenuta perdita della capacità naturale, deve essere rispettato dai sanitari anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente, e rende gli stessi sanitari esenti da ogni responsabilità configurabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
    3. In caso di ricovero ospedaliero il rifiuto di cui al comma 2 deve essere annotato nella cartella clinica sottoscritta dal paziente.
    Art. 3. (Dichiarazioni anticipate).
    1. Ogni persona capace ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale valutata irreversibile sulla base delle conoscenze attuali, indicante i trattamenti sanitari cui vuole o non vuole essere sottoposta. A tali fini può, tra l'altro, nel caso di malattie allo stadio terminale o implicanti l'utilizzo permanente di apparecchiature o di altri sistemi artificiali ovvero nel caso di lesioni cerebrali invalidanti e irreversibili, esprimere la propria volontà:
      1. di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature e di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
      2. di non essere sottoposta all'alimentazione artificiale e all'idratazione artificiale;
      3. di poter fruire, in caso di gravi sofferenze, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
    2. La dichiarazione anticipata di cui al comma 1 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che gli competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
    3. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, sempre modificabile e revocabile, formulata con atto scritto, di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni oltre al fiduciario, deve essere allegata, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica, ed è vincolante per i sanitari.
    4. Le associazioni depositarie di copia delle dichiarazioni anticipate dei propri soci possono presentarla ai sanitari in caso di impedimento ad esibire l'originale da parte della persona stessa o del suo fiduciario.
    Art. 4. (Mancata indicazione del fiduciario).
    1. Qualora una persona si trovi in stato di incapacità naturale, valutato irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, e nelle dichiarazioni formulate ai sensi dell'articolo 3 non abbia nominato un fiduciario, il giudice tutelare, su segnalazione dell'istituto di ricovero e cura, dell'associazione depositaria delle direttive ovvero di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità, provvede a tale nomina.
    Art. 5. (Casi controversi).
    1. Nel caso vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero dell'articolo 4 e le proposte dei medici curanti, è possibile il ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, al giudice del luogo ove ha dimora l'incapace. Il giudice qualora siano state presentate le dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, comma 1, decide in conformità alle stesse.

  10. #10
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    come la affronti tu la questione hiram, e come denigri il Papa e le altre istituzioni eclessiastiche nn è assolutamente da persona ragionevole e giusta....l'eutanasia è una questione molto molto molto e ripeto molto delicata...nn si può generalizzare, ci sn casi e casi, ad esempio di un padre che ha una figlia vegetale, che nn può neanche parlare, alzarsi, farsi capire, la quale gli chiede di cessare quella sua sofferenza, ed in questo caso come dargli torto??? come far proseguire ancora le sofferenze a quella povera ragazza?? però nn venirmi a dire che nn ci saranno casi in cui le persone ne abuseranno, e ne potrebbe fare una vera e propria legge-omicidio..quindi c'è bisogno di ragionarci molto su, di riflettere, magari di limitarla a casi estremi. Molto spesso le leggi sono giuste ma sn gli uomini che le fanno diventare nefaste, perciò stiamo attenti...

 

 
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