LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Devolution
Le Regioni avranno potere legislativo esclusivo per l’assistenza e l’organizzazione sanitaria;l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione; la polizia amministrativa regionale e locale.
Per quanto riguarda la sanità, in realtà si tratta di sancire funzioni che le Regioni di fatto già esercitano; con l’inserimento in Costituzione,però, sarà molto più difficile in futuro togliere questi poteri agli enti locali.
Per quanto riguarda la scuola, alle regioni passa il compito di decidere sull’organizzazione degli istituti e sul personale scolastico; i programmi rimangono nazionali e decisi dal Ministero dell’Istruzione, ma gli enti locali potranno integrare con programmi specifici sulla cultura e le tradizioni del territorio.
Interesse nazionale
Il governo nazionale può bloccare una legge regionale se ritiene che questa vada contro l’interesse della Nazione. Il governo inviterà la regione a cancellarla e, se questo non accade, la questione verrà sottoposta al Parlamento in seduta comune che avrà 15 giorni di tempo per annullarla
Bicameralismo
Sparirà il bicameralismo perfetto, la Camera,che passerà da 630 deputati a 500, esaminerà le leggi sulle materie riservate allo Stato(politica estera, immigrazione, difesa, etc), poi il Senato avrà 30 giorni di tempo per proporre modifiche, sulle quali però sarà sempre Montecitorio a decidere in via definitiva.
Il Senato diventa federale e il numero dei senatori,eletti in ogni regione contestualmente al rinnovo dei Consigli regionali, passa da 315 a 252.
si occuperà delle leggi che riguardano materie riservate sia allo Stato che alle Regioni (le materie concorrenti stabilite dall’articolo 117 della Costituzione), in questo caso la Camera può proporre modifiche, ma è il Senato che ha l’ultima parola.
I poteri del premier
Aumentano i poteri del Presidente del Consiglio, sia nei confronti del Parlamento che nei confronti del Capo dello Stato. Per l’insediamento a Palazzo Chigi il premier non avrà più bisogno della fiducia delle Camere, ma solo di un voto sul programma di governo. Il Premier avrà il potere di nominare e revocare i ministri e potrà decidere di sciogliere le Camere, tutte prerogative che oggi spettano unicamente al Quirinale
Stop ai ribaltoni
Non ci potranno più essere i ribaltoni, ma i deputati della maggioranza potranno presentare una mozione di sfiducia costruttiva che dovrà però indicare anche il nome del nuovo Presidente del Consiglio, se ciò non avviene si torna alle urne
Quel che torna allo Stato
Passano da competenze concorrenziali tra Stato e Regioni a competenza esclusiva dello Stato alcune materie come la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione delle grandi reti di trasporto, la sicurezza alimentare, la distribuzione nazionale dell’energia, la legislazione sugli ordinamenti professionali e l’ordinamento sportivo.
Corte costituzionale e CSM
La consulta sarà ancora composta da 15 giudici, ma saliranno da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare, il Capo dello Stato e le supreme magistrature ne indicheranno 4 invece degli attuali 5. Per i tre anni successivi alla scadenza dell’incarico i giudici costituzionali non potranno far parte del Governo o del Parlamento, né ricoprire incarichi di nomina governativa.
Nuovi criteri anche per la nomina del CSM: per i 2/3 sarà eletto dai magistrati, per 1/6 dalla Camera e per 1/6 dal Senato federale(oggi un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune).
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