

una scuola di codesto tipo dovrebbe nascere per iniziativa volontaria,mica la puoi imporre te...altrimenti che libertà è...


Peraltro questa legge consente ai Comuni ed alle province di impugnare davanti alla Consulta le leggi statali e regionali che ritengono siano lesive.. quindi la corte sarebbe paralizzata e con lei tutte le leggi approvate...
ma che scherziamo?


La questione nazionale è una bufala perche è il Parlamento a decidere quando vi sia.. quindi un Parlamento compiacente potrebbe permettere ad un nazista di riscrivere i libri di storia alla Iraniana...
ricordate sempre.... Pistola-----Bambino..


PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. 83-91)
La riforma prevede un Presidente della Repubblica di mera rappresentanza. Egli infatti non rappresenta più l’unità nazionale, ma è garante dell’unità federale (art. 26 Riforma).
Il Presidente della Repubblica perde il potere di scioglimento delle Camere, il potere di dare l’incarico di formare il governo e il potere di autorizzare la presentazione dei disegni di legge d’iniziativa governativa (artt. 26 e 27 Riforma).
Infatti egli può sciogliere le Camere ed indire le elezioni solamente “su richiesta del Primo ministro, che ne assume l’esclusiva responsabilità” (art. 27 Riforma).
La riforma riduce anche il suo potere di nomina dei senatori a vita, dai cinque attuali ai nuovi tre “deputati”, un numero che non può in alcun caso essere superato rispetto alla intera composizione della Camera.
Infine la riforma prevede che spetti al Capo dello Stato la nomina del vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura “nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere” (art. 26 Riforma): il Presidente della Repubblica è costretto in tal modo a fare una scelta politica, sminuendo il suo ruolo di garante dell’imparzialità e allo stesso tempo riducendo l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Nella stessa direzione va letta l’attribuzione del potere di nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti (Autority)e del CNEL (sentiti i Presidenti delle due Camere) (art. 26 Riforma).
Il Presidente della Repubblica diventa di fatto da una parte un semplice notaio, dovendo solamente ratificare le scelte del premier, dall’altra i c.d. nuovi poteri conferitigli sono tesi a politicizzare la sua figura indebolendo il suo ruolo di garante. Non si dimentichi inoltre che per la sua elezione da parte dell’Assemblea della Repubblica è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
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Vuoi questo WILLY?![]()


PREMIERATO (Artt. 92-96)
La riforma prevede un Primo ministro scelto direttamente dagli elettori (art. 30 Riforma) e sostanzialmente inamovibile.
Il Primo ministro “determina” (e non più “dirige”) la politica generale del governo e ne è responsabile (Art. 33 Riforma), nomina e revoca i ministri, che secondo la Costituzione vigente sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92, Costituzione).
Il Primo ministro è praticamente inamovibile: infatti la sfiducia al Primo ministro comporta lo scioglimento della Camera, salvo che in un caso molto improbabile: che un numero altissimo dei deputati della maggioranza, almeno 316, concordino sul nome del suo successore (per esempio nel caso dell’attuale maggioranza dell’Unione dovrebbe trattarsi di 316 dep. su 348).
Analogamente la Camera viene sciolta se la mozione di sfiducia è respinta con il voto determinante di deputati dell’opposizione.
(quindi l'opposizione è tagliata fuori da tutto, silente.. impotente.. non puo votare contro senno rischia di far sciogliere le camere.. ma ti rendi conto che BOIATA PAZZESCA?)
In sostanza si tratta di un Primo ministro che è stato definito “assoluto” perché possiede poteri immensi quali non esistono in nessuno Stato democratico, né esiste la sfiducia costruttiva limitata alla sola maggioranza parlamentare.
Questo premier avrebbe i poteri del Presidente degli U.S.A., del premier britannico e del cancelliere tedesco, ma non incontrerebbe nessuno dei limiti e dei contrappesi che rendono democratici quei sistemi. La figura del premier viene rafforzata a discapito delle prerogative del Presidente della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene così a mancare la garanzia dell’esercizio equilibrato dei poteri.
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Vuoi un Premier dittatore WILLY?![]()


Beh, la scuola di Neill (cioè Summerhill) ha il grande pregio di non avere la frequenza obbligatoria, quindi ci sarebbe la piena libertà di non frequentarla..Originariamente Scritto da Silvioleo


PARLAMENTO (ARTT. 55-69)
Le Assemblee restano due: la Camera e il Senato, ma al bicameralismo perfetto (due camere con uguali poteri) che ha caratterizzato quasi sessanta anni di vita repubblicana, subentrerebbero il Senato federale e la nuova Camera dei deputati con compiti e poteri diversi.
Camera: solo dal 2011 entrerebbe in vigore la diminuzione del numero dei parlamentari da 630 a 518, e dell’età minima per essere eletti da 25 a 21 anni.
Senato federale: dal 2011 entrerebbe in vigore la diminuzione del numero dei senatori da 315 a 252, e dell’età minima per essere eletti da 40 a 25 anni (art. 3 Riforma).
I senatori sono eletti, su base regionale, contestualmente ai consigli regionali, quindi il nuovo Senato sarà soggetto a possibili rinnovi parziali.
I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali “partecipano” ai lavori del Senato federale ma “senza diritto di voto” (art. 3 Riforma).
La divisione dell’attribuzione delle funzioni legislative tra Camera e Senato, non più esercitate collettivamente, costituisce un meccanismo molto complesso: ci sarebbero leggi su cui l’iniziativa e l’ultima parola spettano alla Camera (materie di “legislazione esclusiva dello Stato”), altre su cui spetta al Senato (materie di “legislazione concorrente”), altre ancora che spettano ad entrambe le Camere con rinvii complicatissimi senza dire che nei casi più delicati il governo, autorizzato dal Presidente della Repubblica, potrebbe spostare dal Senato federale alla Camera dei deputati il potere della deliberazione definitiva.
In caso di conflitti di competenza tra Camera e Senato federale, i rispettivi Presidenti potrebbero affidare “la decisione a un comitato paritetico”, complicando e rendendo eccessivamente ingestibile l’iter legislativo.
Si ricorda infine che la riforma prevede un voto sul programma del nuovo governo espresso dalla sola Camera e non anche dal Senato federale.
Il capolavoro di questa riforma è che il senato c.d. federale, di federale ha ben poco, perché i veri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali possono partecipare, ma non possono votare.
Si rischia altresì la paralisi della funzione legislativa: basta pensare che una singola legge può contenere norme che si riferiscono a materie di competenza del Senato federale e contemporaneamente altre di competenza della Camera. A chi l’ultima parola?
Un esempio concreto del rompicapo rappresentato dal nuovo meccanismo di formazione delle leggi è costituito dal numero dei caratteri utilizzato nella stesura del testo. A fronte delle 77 lettere adoperate nell’art. 70 della Costituzione vigente, la riforma ne usa 3.863.
L’indebolimento dei poteri del Parlamento ha come conseguenza diretta anche l’indebolimento dei poteri del singolo cittadino, il quale voterebbe un suo rappresentante che conterebbe sempre di meno
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Vuoi il Parlamento paralizzato WILLY?


DEVOLUTION (ART. 117)
La riforma prevede la riscrittura dell’articolo 117, comma 4. “Spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a.
assistenza e organizzazione sanitaria;
b.
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l´autonomia delle istituzioni scolastiche;
c.
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d.
polizia amministrativa regionale e locale;
e.
ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. (Art. 39 Riforma).
Questa formulazione coinvolge materie relative a “diritti fondamentali” come la salute, l’istruzione e la sicurezza.
Per tali diritti le prestazioni garantite non possono essere diverse da regione a regione perché si violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dall’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).
La “devolution” prevista dalla riforma smantella l’universalità dei diritti fondamentali, esaspera le disparità fra Nord e Sud, fra zone ricche e zone povere del Paese. Inoltre potrebbe avere influenza sulla situazione dei dipendenti pubblici dei settori interessati per i riflessi sulla legislazione del lavoro pubblico e per il rischio di una possibile messa in discussione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Contrariamente a quanto affermano i sostenitori di questa riforma si finisce in tal modo per
ledere anche la Prima parte della Costituzione e il ripristino del c.d. interesse nazionale (artt. 14 e 41 Riforma) da essi sbandierato risulta del tutto ininfluente ai fini dell’uniformità dei diritti


Forse perchè la riforma della CdL non cambia nulla di significativo del Titolo V?Originariamente Scritto da danny78