Ho modificato la mia analisi.....correzzione nel post...Originariamente Scritto da fabiosko


Ho modificato la mia analisi.....correzzione nel post...Originariamente Scritto da fabiosko


.Originariamente Scritto da AVION


Sai caro Avion la storia e' figlia di tante cose che non sappiamo, ti posso dire che nelle prime proteste davanti ai cancelli della Fiat c'erano anche i camerati di Ordine Nuovo, o che a Valle Giulia nel 68 a scontrarsi con la polizia c'erano anche i camerati del Fuan-caravella


La Carta del Lavoro.Originariamente Scritto da Ricky-PdCI
I
La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.
II
Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.
III.
L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte alle Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributo e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.
IV.
Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
V.
La magistratura del lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull’osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro.
VI.
Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtú di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le Corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.
VII.
Lo Stato corporativo considera l’iniziativa nel campo della produzione come lo strumento piú efficace e piú utile nell’interesse della Nazione. L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d’opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell’impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.
VIII. Le associazioni di datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un’arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell’arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell’ordinamento corporativo.
IX.
L’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta.
X.
Nelle controversie collettive del lavoro l’azione giudiziaria non può essere intentata se l’organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione. Nelle controversie individuali concernenti l’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l’aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.
XI.
Le associazioni hanno l’obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano. Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell’associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti. Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di multa, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull’orario di lavoro.
XII.
L’azione del sindacato, l’opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all’accordo delle parti nei contratti collettivi.
XIII.
Le conseguenze delle crisi di produzione e dei fenomeni monetari devono equamente ripartirsi fra tutti i fattori della produzione. I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall’istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d’opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll’interesse superiore della produzione.
XIV.
La retribuzione deve essere corrisposta nella forma piú consentanea alle esigenze del lavoro e dell’impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali. Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in piú, rispetto al lavoro diurno. Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all’operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.
XV. Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresí che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d’opera.
XVI.
Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d’opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.
XVII.
Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.
XVIII.
Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della MVSN non è causa di licenziamento.
XIX.
Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell’azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi piú gravi, col licenziamento immediato senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l’imprenditore può infliggere: la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.
XX.
Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.
XXI.
Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l’igiene del lavoro a domicilio.
XXII.
Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.
XXIII.
Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.
XXIV.
Le associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di piú la capacità tecnica e il valore morale.
XXV.
Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.
XXVI.
La previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto piú è possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.
XXVII.
Lo Stato fascista si propone:
1) il perfezionamento dell’assicurazione infortuni;
2) il miglioramento e l’estensione dell’assicurazione maternità;
3) l’assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all’assicurazione generale contro tutte le malattie;
4) il perfezionamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
5) l’adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.
XXXVIII.
È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all’assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali. Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.
XXIX.
L’assistenza ai propri rappresentanti, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d’indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.
XXX.
L’educazione e l’istruzione, specie la istruzione professionale, dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l’azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.


Quel che segue è un elenco “frammentario ed incompleto, ma significativo, di alcune leggi, riforme ed opere che furono realizzate dal Fascismo e che cambiarono il volto della società italiana, ottenendo al regime e a Benito Mussolini quel consenso popolare, quasi totale, che oggi la cultura e la storiografia ufficiale si affannano a disconoscere” (purtroppo riuscendoci).
“Tutela lavoro Donne e Fanciulli”,
legge promulgata il 26.4.1923, Regio Decreto n° 653:
E’ una delle prime leggi sociali del Fascismo: nasce solo sei mesi dopo la Marcia su Roma del 22 Ottobre 1922, ed è chiaramente indicatrice di quella che sarà la politica sociale degli anni futuri del regime. Negli anni e nei secoli precedenti né la Chiesa, né la borghesia, né i socialisti ed i sindacati erano riusciti a migliorare ed a rendere umana la condizione delle donne e dei fanciulli, che erano costretti a lavorare nelle fabbriche, nelle miniere o come braccianti nelle campagne.
“Assistenza ospedaliera per i poveri”,
legge promulgata il 30.12.23, Regio Decreto n° 2841.
Questa legge trasforma in diritto alle cure gratuite la discrezionalità caritatevole di associazioni benefiche, per lo più religiose, che fino ad allora aveva condizionato la vita o la morte delle persone che non disponevano di mezzi propri per accedere alle cure ospedaliere.
Che il lettore provi ad ammalarsi nella “culla della più grande democrazia: negli Usa” e compari l’attuale stato sociale vigente in quel Paese con quello di “quell’Italia” di ben ottanta anni fa.
“Assicurazione Invalidità e Vecchiaia”.
Legge promulgata il 30.12.1923, Regio Decreto n° 3184.
La legge decreta il diritto alla pensione d’invalidità e vecchiaia tramite un’assicurazione obbligatorie, al cui pagamento concorrono sia i lavoratori che i datori di lavoro.
Il lavoro, componente fondamentale del nuovo Stato fascista, è un dovere (altro che “diritto”, come si ciancia oggi, nda) per ogni cittadino, ma che lo riscatta da quella posizione di servitù in cui lo Stato liberale aveva messo il lavoratore, per trarlo in una posizione di libertà e di dignità che lo investe in quanto uomo, e non solo in quanto lavoratore, e per questo gli assicura la certezza del sostentamento alla fine di una carriera di lavoro.
“Riforma della Scuola (Gentile)”.
R.D.L. n° 1054 del 6.5.1923.
La volontà di modernizzazione, che fin dalle origini pervade il movimento fascista, spinge il nuovo governo a progettare la creazione di una numerosa e preparata classe dirigente, in grado di sostenere un vasto disegno di sviluppo nazionale: obiettivo, questo, non realizzabile senza una scuola moderna, razionale, dinamica, produttiva ed accessibile a tutti.
“Riduzione dell’orario di lavoro a 8 ore giornaliere”,
R.D.L. n° 1955 del 10.9.1923
Prima del Fascismo quasi tutto era lasciato all’arbitrio del datore di lavoro, che spesso, con il ricatto psicologico della disoccupazione, costringeva i lavoratori a orari massacranti e in ambienti di lavoro malsani e insicuri.
E’ facilmente comprensibile come questa serie di leggi sociali, se da un lato proteggevano i lavoratori dallo sfruttamento, dall’altra danneggiavano gli industriali, il grande capitale, gli speculatori: e questi divennero gli oppositori del regime. Tuttavia il cammino intrapreso dal Fascismo non si fermerà sino a quando le potenze plutocratiche mondiali non si coalizzeranno per abbattere un regime che stava diventando, per esse, pericoloso.
“Opera Balilla e Colonie marine per ragazzi”.
Con questo provvedimento, scrive Mezzano, il Fascismo attuò una rivoluzione significativa sottraendo alla Chiesa, anche al di fuori della scuola, l’educazione della gioventù che divenne di pertinenza dello Stato
“Opera Nazionale Dopolavoro”
Quasi in parallelo a ciò che per i giovani era la GIL, nasce per i lavoratori l’OND. Questo organismo ha il compito di portare cultura e svago tra la classe operaia, che nel passato era stata costretta ad una vita esclusivamente di lavoro, di sacrifici e d’ignoranza.
“Opera Nazionale Maternità e Infanzia”,
RD n° 718 del 15.4.1926.
Nella nuova società la cura e l’importanza delle donne e dei fanciulli, implicita nella dottrina fascista, assume l’importanza di istituzione mediante la fondazione dell’”Opera Nazionale Maternità e Infanzia”. L’ONMI vuole dare e darà un concreto supporto a quella fondamentale cellula umana e sociale che è la famiglia, intesa non quale generatrice di forza di lavoro e di consumo, come è nella concezione materialistica del capitalismo e del marxismo, ma quale culla e nucleo vitale delle tradizioni, della storia e del futuro della Nazione e dello Stato. Centro vitale della famiglia è, per il Regime fascista, la madre (…).
Con questa legge lo Stato si fece carico dell’assistenza e dell’aiuto alle madri, volgendo particolare attenzione alle cure per le madri-lavoratrici. Questa legge, anticipatrice dei tempi è, quindi, una delle innovazioni più prestigiose del regime fascista. Furono istituite in ogni provincia le “Case della madre e del bambino”, gli asili nido, i dispensari del latte: tutte organizzazioni che giunsero ad accogliere circa 2 milioni di assistiti.
“Assistenza agli illegittimi, abbandonati o esposti”,
legge dell’8.5.1927, RDL n° 798.
Mezzano: Con questa legge lo Stato si assume la responsabilità di provvedere a quei bambini non desiderati che erano prima senza tutela ed alla mercé della carità privata e quindi considerati persone di seconda categoria.
Oggi, in “regime democratico”, molti fanciulli vengono abbandonati ai pedofili e alla droga. Le donne reclamano la libertà sessuale e il “diritto all’aborto”, sanzionato e garantito addirittura dallo Stato. E quando lo Stato non interviene il povero lattante viene abbandonato come immondizia, in un cassonetto. D’altra parte, come disse Luciano Violante, “Questo è lo Stato dei diritti e della libertà”.
“La Carta del Lavoro”,
Pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n° 100 del 30.4.1927.
Puntualizza il rapporto fondamentale tra Fascismo e mondo del lavoro. Dichiara, istituzionandoli, i principi basilari a tutela dei lavoratori, nonché la preminenza, nello Stato Fascista, dell’interesse prioritario che lega gli obiettivi dello Stato a quelli del lavoro e dei lavoratori.
La “Carta del Lavoro” intendeva portare a confronto, su uno stato di parità, secondo un progetto di collaborazione e solidarietà che superasse la rovinosa filosofia materialistica della lotta di classe, due tradizionali antagonisti sociali: il capitalismo e il lavoro. Sarebbe troppo lungo elencare tutti i vantaggi per i lavoratori previsti in questa legge rivoluzionaria.
Ne elenco solo alcuni: obbligatorietà della stipula di Contratti collettivi di categoria; istituzione della Magistratura del Lavoro; diritto alle ferie annuali; istituzione della indennità di fine rapporto; istituzione degli uffici di collocamento statali; assicurazione sugli infortuni sul lavoro; assicurazione per la maternità; assicurazione contro le malattie professionali; assicurazione contro la disoccupazione; Casse mutue per le malattie eccetera.
L’antifascista Gaetano Salvemini scrisse: L’Italia è diventata la Mecca degli studiosi della scienza politica, di economisti, di sociologi, i quali vi si affollano per vedere con i loro occhi com’è organizzato e come funziona lo Stato corporativo fascista (…).
Oggi, invece, quotati giornali stranieri si affollano per denunciare la mafia politica e la pletora di deputati e senatori che siedono in Parlamento, pur essendo stati condannati dalla giustizia per reati vari. Non c’è che dire, anche oggi, siamo “studiati”.
“Esenzioni tributarie per le famiglie numerose”
RDL n° 1312 del 14.1.1928
e
“Assegni familiari”
RDL n° 1048 del 17.6.1937.
Mezzano scrive: In coerenza con la dichiarata importanza che il Fascismo attribuiva alla famiglia come cellula fondamentale della società, era importantissimo sgravare dalle spese fiscali quelle famiglie che già avevano impegni finanziari onerosi a causa dell’elevato numero dei componenti.
Grazie a queste leggi lo Stato riconosceva agli operai che si sposavano entro il venticinquesimo anno un assegno nuziale di 700 lire. Inoltre, se i coniugi guadagnavano meno di 1.000 lire lorde al mese, veniva loro concesso un prestito senza interessi compreso tra le 1.000 e le 3.000 lire. Alla nascita del primo figlio, il prestito si riduceva automaticamente del 10%; così, gradualmente, sino alla nascita del quarto figlio, il prestito veniva condonato.
Il capofamiglia con prole numerosa (sette figli) godeva di privilegi particolari: Mussolini inviava, o consegnava personalmente, 5.000 lire, oltre una polizza di assicurazione. Una tessera gratuita valida per tutti i mezzi pubblici cittadini giungeva al capofamiglia tramite la locale sezione della Federazione fascista. Altri privilegi per queste famiglie numerose erano: la possibilità di contrarre prestiti a tasso bassissimo, sconti nell’affitto degli appartamenti, assegni familiari ragguardevoli. E ancora: per gli operai con un figlio, lire 3,60 la settimana; lire 4,80 per quelli con due o tre figli; 6 lire per quelli con quattro figli e oltre.
“Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
e legge istitutiva dell’INAIL”,
RD. n° 928 del 13.5.1929 e RD. n°264 del 23.3.1933,
“Legge istitutiva dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)”,
RDL n° 1827 del 4.10 1935.
Nel quadro della ristrutturazione del mondo del lavoro e nei rapporti tra i lavoratori e lo Stato, queste due leggi risolvono l’annoso problema delle conseguenze negative che situazioni accidentali potevano procurare a chi lavorava in particolari settori.
Il Regime fascista nel suo “programma politico e sociale per l’ammodernamento e l’industrializzazione del Paese”, come osservato anche da James Gregor, non poteva eludere una globale politica previdenziale. La competenza dell’INPS andava dall’invalidità e vecchiaia alla disoccupazione, dalla maternità alle malattie.
Altre assicurazioni coprivano, praticamente, la totalità dei prestatori d’opera, garantendo così all’Italia un altro primato mondiale. Sulla scia dell’INPS sorsero, sempre negli anni ’30, l’INAM, l’EMPAS, l’INADEL, l’ENPDEP, tutti enti che permetteranno poi, anche se fra scandali, ruberie e arroccamenti di potere politico, all’Italia post-fascista di tutelare i lavoratori.
“Istituzione del Libretto di Lavoro”.
Mezzano osserva: Proseguendo nel perfezionamento delle norme a tutela dei lavoratori, per contrastare fenomeni come il lavoro nero, lo sfruttamento illecito di categorie deboli come donne e fanciulli, gli abusi sull’orario di lavoro e l’evasione dei contributi lavorativi e previdenziali e per far sì che, in generale, fossero rispettatetutte le leggi emanate a difesa del mondo del lavoro, viene istituito il Libretto di Lavoro.
“Riduzione dell’orario di lavoro a quaranta ore settimanali”
RD. n°1768 del 29.5.1937.
Mezzano: Non appena le condizioni generali dell’economia e dell’industria italiane lo permettono, il Fascismo continua la marcia intrapresa sin dal 1923 in direzione della riforma globale del mondo del lavoro, investendo parte del vantaggio economico nella ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro e sottolineando il principio che il lavoro e il profitto debbono essere strumenti e non fini della società.
Questa legge (poi meglio conosciuta come “sabato fascista) era già prevista nel programma fascista del 1919 e si inserisce con naturalezza nell’obiettivo di forgiare lo “Stato del Lavoro” nel quale la figura del lavoratore si trasforma sempre più da salariato in protagonista e compartecipe dell’impresa.
“Legge istitutiva dell’ECA" (Ente Comunale di Assistenza).
RDL n° 847 del 19.6.1937.
Sempre Mezzano: Viene istituito, in ogni comune del Regno, l’ ”Ente Comunale di Assistenza”, allo scopo di assistere individui e famiglie in stato di necessità e di controllare e coordinare tutte le altre associazioni esistenti che abbiano analogo fine.
Mussolini e i suoi seguaci realizzarono uno Stato sociale, nonostante le difficoltà create lungo il loro cammino, decisamente all’avanguardia coi tempi, e questo senza aver avuto la possibilità di alcun esempio precedente. La validità di “quel sistema” è convalidata dal fatto che “quelle innovazioni”, come ha scritto Vittorio Feltri: durano fino ad oggi, e sarebbero durate ancor più se l’inefficienza, l’incapacità e la disonestà dei Governi dei giorni nostri non le avessero distrutte.


Il 24 gennaio del 1922, a Bologna, fu inaugurato il convegno sindacale promosso dal neocostituito Partito Nazionale Fascista da cui sarebbe scaturita la nascita della Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali che riunì tutti quegli organismi sindacali che in qualche misura erano legati al fascismo.Originariamente Scritto da Nolan
La base teorica del nuovo sindacato avrebbe dovuto fondarsi sulla mai sopita idea del sindacalismo nazionale che, espressione autentica dello spirito italiano, avrebbe permesso il superamento dell’antagonismo di classe tra proletariato e borghesia per giungere alla realizzazione di una nuova organica classe nazionale.
Tali posizioni furono ribadite in occasione del primo congresso delle Corporazioni, svoltosi il 4 giugno del 1922, dove Rossoni espose le linee guida del nuovo istituto sindacale. Le Corporazioni, a detta del suo segretario, non intendevano inoltre contestare l’assetto economico capitalistico vigente, ma essere funzionali ad esso e promuovere il libero gioco delle forze economiche sviluppando procedure conciliative anziché conflittuali. L’apporto delle Corporazioni fasciste nelle giornate della marcia su Roma fu pressoché ininfluente. Dopo la presa del potere, però, il fascismo rafforzò ulteriormente i suoi legami con i sindacati tanto che, all’inizio del 1923, una risoluzione del Partito proclamò l’incompatibilità fra la qualità di fascista e l’appartenenza ad altre organizzazioni sindacali non inquadrate nelle Corporazioni.
Sei d'accordo con le sottolineaure?


Si, noi siamo per la fine del conflitto di classe.
Fine del conflitto di classe non vuol dire "proprietà pubblica dei mezzi di produzione" o "eliminazione dell'iniziativa privata in economia"...
Voi siete per il perenne conflito di classe e per la dittatura di una classe sull'altra.
Noi siamo per "l'abolizione delle classi" e per la trasformazione del popolo in uno Stato Organico di "produttori e combattenti".
Obiettivo da realizzare con i tempi giusti (almeno 30 anni) e non eliminando fisicamente "la Borghesia" in tempi rapidi come il Comunismo ha generalmente fatto in URSS, CINA, VIETNAM, CAMBOGIA etc etc...
Inoltre noi riteniamo la Borghesia uno stato mentale che si manifesta a determinate "quote economiche" ma che può essere presente e radicata anche negli strati più bassi del proletariato.
Cosi come è EVIDENTE di questi tempi.
Insomma, non siamo Comunisti, ci mancherebbe altro. Ma siamo per l'uscita di scena del Capitale dal sistema economico, lasciando la gestione e gli utili dell'azienda Media e Grande solo ai lavoratori (produttori). Azienda che deve seguire sempre ed esclusivamente l'interesse NAZIONALE ovvero dello Stato Organico.


Bel contratto......peccato per quelle manganellate e per l'azzeramento del potere di contrattazione della politica corporativa....![]()


Fortuna che siete tre gatti...manco quattro...


ma sti fascisti non hanno proprio un cazzo da fare che so sempre su sto forum??