Siamo alla fiera delle falsità? chi non conosce dovrebbe star zitto... ma in Italia parlano più quelli che non sanno degli altri...Originariamente Scritto da fumo_di_londra
Siamo alla fiera delle falsità? chi non conosce dovrebbe star zitto... ma in Italia parlano più quelli che non sanno degli altri...Originariamente Scritto da fumo_di_londra


se permetti, la parte che ho messo in grassetto (ma anche il resto della tua risposta) esula dal discorso.Originariamente Scritto da Ferruccio
ho chiesto gentilmente di evitare le questioni politiche...ma vedo che è dura.
allora.
se tu traducessi "la netta sensazione che le coop evadano legalmente il fisco" in riferimenti normativi da modificare la discussione ne guadagnerebbe.


Originariamente Scritto da Ferruccio
Perchè, Prodi che accento ha?![]()


I fenomeni di "corporazione", parassitismo o evasione fiscale sono fenomeni che prescindono dalla legge: qualsiasi ordinamento o codice ha i suoi fenomeni di illegalità che sopravvive anche se si cambia la legge. Mi sembra che nel 3D si parlasse di ordinamento giuridico e non di come determinate cooperative frodano la società.


ammetto di non essere aggiornatissimo in diritto societario,Originariamente Scritto da bianconero
ma mi risulta che questo che citi non rientri tra i paramerti necessario
per ottenere lo status di coop con scopo prevalentemente mutualistico
e le conseguenti agevolazioni fiscali.


grazie!Originariamente Scritto da ObiWanKenobi
![]()


Intanto le COOP ,almeno fino a poco tempo fa , pagavano le tasse solo sugliOriginariamente Scritto da AnnoZero
gli utili distribuiti ai soci e non sugli utili di bilancio.................ma non penso che le cose siano gran che cambiate.................


Infatti io propongo di metterlo tra i parametri necessari.Originariamente Scritto da AnnoZero


quale tipo di cooperative?Originariamente Scritto da Ferruccio
le riserve indivisibili sono obbligatorie e non sono a disposizione della coop.
Art. 2545 ter Riserve indivisibili
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.


Per nostra conoscenza (preso da http://www.notariato.it),
qualche riga sulle società cooperative...
Le società cooperative e i consorzi
Le società cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 della Costituzione infatti recita che "la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".
Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.
Sulla base della norma costituzionale dell’art. 45 si è sviluppata la legislazione di sostegno per le cooperative (cosiddetta legge Basevi d.lg. c.p s. 14.12.1947, n. 1577; vedi la riforma operata con la legge 31.1.1992, n. 59).
In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.
I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cosiddetto vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio ovvero prestando la propria attivita' lavorativa a favore della società.
Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti cosiddetti mutualistici, ovvero rapporti di scambio o di lavoro, disgiunti dal rapporto societario.
Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.
L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.
Lo scopo mutualistico, infatti, può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all’impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.
La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili, dal divieto di distribuzione di riserve e dall’obbligo di destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.
A differenza delle società di capitali per le società cooperative vige il principio della cosiddetta “porta aperta” in tema di capitale; il che comporta che non sia necessario un capitale sociale minimo, e che l’ingresso e l’uscita dei soci non richiedano una modifica delle norme statutarie. Sempre in tema di soci, per le assemblee è in linea di principio previsto il sistema di voto cosiddetto “capitario”; salvo la possibilità di limitate eccezioni infatti ogni socio ha diritto ad esprimere in assemblea un voto, qualunque sia la quota di capitale posseduta.
L’emanazione della recente riforma delle società ha comportato in tema di cooperative numerose novità, ma tra queste merita sicuramente di essere citata quella che vede contrapporsi due fondamentali categorie di tale tipo di enti: ossia le società cooperative a mutualità prevalente, e quelle prive di una marcata connotazione mutualistica. Le differenze involgono sia la disciplina applicabile che i requisiti e gli adempimenti richiesti. Questi ultimi appaiono infatti ben più gravosi nelle cooperative a mutualità prevalente, ma nei loro confronti operano da contraltare maggiori agevolazioni, di tipo fiscale e non solo.
Inoltre scompare la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata. Le società cooperative comportano sempre la limitazione della responsabilità dei soci, e ad esse si applicano le norme previste dal Codice Civile per le società cooperative, la legislazione speciale e, in via residuale, la disciplina della società per azioni. Ove ricorrano determinati requisiti di legge, si consente ai soci di scegliere, in quanto compatibile, l’applicazione delle norme dettate per la società a responsabilità limitata (detta adozione risulta invero obbligata ove la società abbia meno di nove soci, ma in tal caso i soci devono essere comunque almeno tre e tutte persone fisiche). Vi è da notare la grande novità dell'esistenza di un rinvio generale, pur nei limiti della compatibilità, ad un tipo di base, che, in assenza di diversa previsione, è la s.p.a., rinvio generale che, tuttavia, pone dei problemi peculiari che solo un professionista attento può risolvere.
Ulteriori novità sono state dettate in tema di partecipazioni, soci finanziatori, recesso ed esclusione, assemblee e rappresentanza, amministrazioni e controlli, ristorni, bilancio e riserve, trasformazione, scioglimento e devoluzione, nonché in altri numerosi ambiti.