E sarebbero passibili di denuncia e di sanzioni.Originariamente Scritto da furbo
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I farmaci con obbligo di ricetta
I farmaci con obbligo di ricetta, cioè con obbligo di prescrizione, sono quei farmaci che non possono essere venduti nelle farmacie se non sono richiesti da un medico tramite una ricetta medica, una prescrizione.
In particolare, i farmaci con obbligo di ricetta sono caratterizzati dalla scritta presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica" e sono quelli:
- che possono presentare un pericolo se sono presi senza un controllo medico;
che sono spesso utilizzati in modo improprio, con conseguenti rischi per la salute;
- che contengono sostanze delle quali non è stata approfondita adeguatamente l'attività o gli effetti secondari, come i farmaci appena inventati, e per i quali è importante che il medico riconosca precocemente eventuali reazioni anomale da segnalare agli organi di controllo ufficiali;
- che sono somministrati per iniezione.
È la Commissione Unica del Farmaco (CUF), l'organo tecnico del Ministero della Salute, che approva la commercializzazione dei farmaci e decide se questi devono avere l’obbligo di ricetta o se possono essere venduti liberamente nelle farmacie, come farmaci da banco. La Commissione può anche selezionare dei casi particolari, per i quali un farmaco ha delle limitazioni nella vendita: può cioè associare ad un farmaco delle "note di prescrizione", che ne consentono la vendita solo per la cura di particolari malattie, o in quantità limitate, o ancora solo all’interno di strutture sanitarie.
La CUF decide inoltre se il farmaco è considerato essenziale e se può essere rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, previa la presentazione in farmacia della ricetta del servizio sanitario nazionale.
Se il farmacista vende liberamente un farmaco con obbligo di ricetta ad un cliente che non la presenta o non rispetta le note di prescrizione del farmaco è punibile con una sanzione economica ed, eventualmente, con la chiusura temporanea della farmacia.
Solo i farmaci da banco, cioè senza obbligo di prescrizione (S.O.P.), sono acquistabili liberamente in farmacia senza dover presentare la ricetta medica. Questi farmaci sono inseriti nella classe C e sono quindi totalmente a carico dei cittadini.
L’art. 1 comma 1 del Dl n. 87/05, stabilisce che il farmacista è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale esistenza di un farmaco equivalente a quello prescritto in ricetta, che abbia un prezzo inferiore. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, é tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto.




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