CASSAZIONE: E' TERRORISMO ANCHE LA SOLA IDEAZIONE ATTENTATO
ROMA - Basta la semplice ideazione di un attentato e l'adesione all'ideologia della Jihad per configurare il reato di associazione con finalita' terroristiche.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione convalidando la custodia cautelare in carcere nei confronti di un gruppo di algerini accusati a Napoli, tra l'altro, di terrorismo internazionale. Secondo il pubblico ministero della Procura di Salerno che aveva chiesto e ottenuto dal Gip di Napoli l'arresto degli extracomunitari, il gruppo stava creando un'associazione criminale ''costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno logistico dell'organizzazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, funzionalmente collegata ad al Qaeda''. Un organizzazione che, secondo l'accusa, poteva contare contatti in Italia, in Europa, ma anche in Siria ed altri paesi di tutto il mondo.
Chiedendo il loro rilascio, la difesa si era rivolta al Tribunale del riesame di Napoli che nel 2005 aveva pero' convalidato gli arresti. Contro la sentenza dei giudici napoletani i legali dei tre algerini hanno quindi proposto ricorso per cassazione, sottolineando, tra l'altro, che le prove raccolte a carico degli imputati, per lo piu' intercettazioni telefoniche ed ambientali, non sarebbero state ''sintomatiche di un progetto terroristico'', ma solo delle innocue ''intemperanze verbali''.
La seconda sezione penale della Suprema Corte, nella sentenza 24994, ha respinto l'istanza sottolineando che ''l'ideazione o la partecipazione ad un progetto terroristico, pur se formulato non nei suoi dettagli, ma in modo ancora generico e di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla dichiarata piena disponibilita' alla sua futura esecuzione e fondato sull'organizzazione di persone, che ne condividono le finalita' e apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni violente o eversive, gia' in se integrano gli estremi del delitto'' previsto dall'art. 270 bis del codice penale (associazione con finalita' terroristiche e di eversione dell'ordine democratico).
Una scelta normativa messa in atto dal legislatore, spiega il relatore della sentenza Antonio Morgigni, proprio per prevedere ''la punibilita' al momento prodromico proprio per impedire che queste ultime attivita' siano poste in essere nella realta' effettuale''.
Tra le fonti citate dai supremi giudici per motivare la loro sentenza, anche la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 2002, dove si spiega che sono comunque terroristici ''gli atti diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese''.
E il quadro probatorio dimostrerebbe proprio l'intenzione di dedicarsi a queste attivita': da alcune telefonate intercettate sono emersi, per esempio, riferimenti ad una ''strage da compiere con una nave di grosse dimensioni che avrebbe causato la morte di 10 mila persone''.
Quella realizzata dagli algerini, per la Suprema Corte, cosi' come opportunamente rilevato dai giudici del Tribunale di Napoli, era ''una struttura organizzata, pur se in modo rudimentale'', e la partecipazione a quest'ultima ''e' sufficiente, per configurare il delitto in esame''.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infine, e' punibile anche la sola ''adesione ideologica'' alla Jihad e la volonta' di realizzare ''seri propositi'', anche senza la loro materiale esecuzione.
anche la legge anglosassone è in linea con questo giudizio




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