
En passant...
ANIMALI SOTTO PROCESSO
di Massimo Centini
Accusati di invasioni di colture, furto di cibarie, omicidio e altri reati, varie specie di animali affrontavano l'accusa, difesi dal proprio avvocato...
Anche nei casi dei processi intentati contro gli animali che si credeva fossero comandati da Satana (instigante Sathana, per malefacium diabolicum) abbiamo
un segno molto preciso della presunzione umana di appartenere alla specie principale, quella che aveva diritto di vita e di morte sulle altre creature della terra.
Questi processi, contro cani, lupi, topi, maiali e insetti, sono esempi riconducibili ad una esasperata antropomorfizzazione che, nella grottesca messa in scena che pone sull'identico piano l'essere evoluto e le creature "inferiori", in realtà pone in risalto le paure e le angosce mai estinte dell'uomo. Casi del genere non si verificarono solo ai danni di animali, ma anche di oggetti inanimati: nella Grecia classica, ad esempio, furono istituiti processi contro statue ed edifici.
I documenti dei processi contro gli animali, già studiati nel XIX secolo (1), coprono un arco di tempo abbastanza ampio, che va dal Medioevo al XIX secolo. Ma quanto sorprende, analizzandoli, è la serietà con cui si organizzava il rituale del processo: un atteggiamento certamente in contrapposizione con il concetto di diversità tra uomo e animale, da sempre principio essenziale giustificante la superiorità del primo rispetto al secondo.
Le azioni intraprese vanno dalla scomunica di locuste e topi, fino alla condanna a morte di lupi, scrofe, ecc., colpevoli di crimini vari ai danni della collettività o di un solo esponente umano. Questi processi ebbero una certa diffusione a partire dal XV secolo e furono istituiti dopo l'intervento di procedure ecclesiastiche quali l'esorcismo.
In genere i processi contro gli animali assumono certi tratti che li pongono in diretta relazionee con i tanti processi di stregoneria, fondati molto spesso su credenze e superstizioni prive di basi scientifiche.
Analizzando gli atti d'accusa e le relazioni di esorcismi ancora conservati, troviamo due tipologie di reato ben precise: la prima riguarda 1'omicidio commesso prevalentemente da animali singoli, e quasi sempre domestici; la seconda ha invece aspetti molteplici, ma è generalmente il risultato di un'azione collettiva, compiuta da animali selvatici (lupi, topi, fino alle cavallette e ai serpenti). Quando ad esempio i topi e i serpenti mettevano in crisi l'equilibrio della società (danni al raccolto, epidemie ecc.), l'uomo colpiva simbolicamente un esponente del gruppo. Oppure, più frequentemente, interveniva, con la mediazione della Chiesa, contro l'intera specie, scomunicandola ed esorcizzando così il nefasto potere del diavolo che in essa si era instaurato. Emblematico il caso registrato nel XV secolo sul lago Lemano, quando il vescovo di Losanna con un anatema liberò gli abitanti dal numero rilevante di anguille che rendevano addirittura impossibile l'uso della barca. Nel 1451, con gli stessi mezzi, liberò il lago dall'invasione di sanguisughe, letali per i salmoni, pesci che costituivano un'importante fonte alimentare per i locali.
A rendere più complessa l'intera procedura e a prolungare la vita di qualche giorno, ad esempio a un ignaro cavallo colpevole di aver ucciso il proprio padrone con un calcio, interveniva l'avvocato difensore assegnato all'animale dalla "civile" comunità colpita dalle "criminose" azioni della ` bestia"... Famose sono rimaste le arringhe del giurista francese Chassenée, che nel XVI secolo difese con successo dei topi accusati di aver sottratto chicchi di grano ad un contadino; l'avvocato, pur constatando l'effettiva presenza di una colpa, si batté per far valere le attenuanti, e cioè la necessità di procurarsi il cibo, che per i roditori, in un particolare periodo di "magra", si era fatta impellente... Furono riconosciuti colpevoli, ma le attenuanti vennero prese in seria considerazione, ampliando così il dibattimento per alcuni giorni. Sempre Chassenée, in un altro processo contro due ratti, riuscì ad ottenere un rinvio del giudizio, evidenziando l'insufficienza della citazione e le concrete difficoltà di viaggio per gli imputati. Ciò che sorprende di questo procPSSO (ma non troppo!) è l'utilizzo degli stessi criteri difensivi, da parte del medesimo giurista, già adottati in occasione di un processo (1540) contro gli abitanti di Cabrières e Merindol, accusati di eresia valdese. Chassenée raccolse le sue esperienze in un trattato in cui la problematica relativa ai processi contro gli animali era affrontata in cinque punti: "Perprima cosa, affinché io non appaia rivo ermi soltanto alla plebe, tratterò quale sia il nome tino di questi nostri anima; secondo, se questi nostri animali possano essere citati in giudizio; terzo, se possano essere citati da un procuratore e se, una volta citati a comparire personalmente, possano o meno comparire per procura, cioè se può bastare che siano citati; quarto, quale giudice, laico o ecclesiastico, abbia la competenza di processarli e come intenda procedere contro di loro, emettere la sentenza e farla eseguire,- e quinto, che cosa costituisca un anatema e come questo si differenzi da una scomunica (2).
I paradossi dell'azione legale nacquero dalla volontà, un po' esasperata, di condurre certe situazioni sorprendenti nella sfera delle presunte pratiche manche. Basti ricordare che nei tribunali francesi, tra 111120 e 111740, furono celebrati ben novantadue processi a carico di animali... Ma spesso l'accusa sorgevada situazioni irrazionali, in cui era più semplice scorgere il peso della magia:
"A Basilea, nel 1474, fu processato un gallo che aveva fatto un uovo. Dopo un lungo dibattimento il gallo fu condannato a morte, come stregone o diavolo in forma di uccello. Venne bruciato sul rogo insieme all'uovo (..A Lavergny nel 1457, una scrofa e i suoi sei porcellini vennero processati per aver ucciso e parzialmente divorato un bambino. La scrofa fu giudicata colpevole e giustiziata, ma i porcellini furono assolti, in considerazione della loro giovane età e del pessimo esempio dato dalla loro madre",.
In generale, al di là del loro aspetto grottesco, le procedure contro gli animali presentano problematiche antropologiche con diverse sfaccettature.
Quali possono essere stati i motivi che hanno indotto l'uomo a porre sull'identico livello giuridico esseri considerati, consciamente e inconsciamente, inferiori, collocati cioè su un piano più basso del monolito della civiltà?
Alla base esisteva certament struttura psicologica di tipo ist che sentiva il bisogno di colpe zare e punire sull'identico livelli l'uomo gli animali criminali, se fossero il simbolo degli istint carcinosi.
Nel 1394 a Mortaign un n fiz impiccato perché accusato d mangiato un'ostia consacrati altro maiale accusato di infanti fiI indicato dalla parte lesa con peccatore malvagio e istigat Satana in quanto uccise il ban e si cibò delle sue carni "nono: fosse venerdì". Questa violazione"del jejunium sextae, prescritto Chiesa, venne rivelata dall'avvocato della parte lesa e accolta dalla corte come seria aggravante del crimine del maiale”(4). Chiusi nelle spire della leggenda, gli insetti occupano un molto particolare all'interno tradizione mitica, e sono spesso circondati da un'aura colma di inquietitudine.
Forse l'origine di questa credenza è da collegare all'abbinamento demonio e certi insetti parti mente noiosi: nei trattati med di demonologia, tra le tante bianze del diavolo troviamo quella della mosca dispettosa e ca (inoltre non dimentichiamo Baal-zeub significa "Signore mosche"). Nelle valli valdesi, il brone è detto "massa", termin nel dialetto locale indica la strega (5).
Ricordiamo il caso del vescovo di Losanna che nel 1320, ad Avignone scomunicò i maggiolini che tormentavano la città e i dintorni. Casi analoghi sono notevolmente attestati e le pratiche di esorcismo e di scomunica attuate dalla Chiesa contro insetti fastidiosi e dannosi all'agricoltura risultano un'espressione ricorrente della lotta contro il male.
Uno tra gli esempi più emblematici relativi all'azione giuridica contro gli insetti risale alla metà del XVI secolo e si verificò in un piccolo paese francese, St. Julien, situato sulla via per il Moncenisio e poco lontano da St. Jean-de-Maurienne, sede vescovile.Dalle fonti apprendiamo che i vigneti di St. Julien erano oggetto degli attacchi di piccoli insetti, localmente chiamati amblevin (rychites auratus il nome scientifico), distruttori delle colture e autentica catastrofe per i vignaioli locali. Nel 1545 i contadini si rivolsero all'autorità per ottenere giustizia: della loro difesa si occupò l'avvocato Pierre Ducal, mentre gli insetti furono difesi dal procuratore Pierre Falcon e dall’ avvoocato Claude Morel. I dibattimenti continuarono fino all'8 maggio 1546, quando il giudice, con una mossa a sorpresa, invece di emettere la sentenza, ordinò che tutto il popolo recitasse collettivamente delle preghiere. Di tono francescano la conclusione del giudice: "Inquantoché Dio, creatore supremo di tutto ciò che esiste, ha ordinato che la terra generi frutti ed erbe (animar vegetativas) non solo per il sostentamento degli uomini, che sono dotati di ragione, ma anche per il mantenimento e l'alimento degli insetti che si librano nell'aria, non sarebbe perciò azione degna procedere contro questi animali, ora accusati e incriminati, sconsideratamente e precipitosamente; al contrario, sarebbe per noi più confacente se ci affidassimo alla mercé dei cieli e implorassimo perdono per i nostri peccati".
Malgrado il rispetto del programma, con l'aggiunta della celebrazione di tutta una serie di messe solenni, circa trent'anni dopo il flagello si ripresentò. Non abbiamo fonti per sapere se prima del 1576 gli insetti avessero cessato di danneggiare le colture, "rispondendo" positivamente alle preghiere del popolo.
A differenza del primo caso, questa volta gli abitanti di St. Julien non vollero essere troppo tolleranti e decisero dì istituire un processo vero e proprio, per arrestare il potere distruttivo dei temuti animaletti'.
Solo il 13 aprile 1587 il caso fu portato in tribunale davanti all'autorità, "sua reverendissima signoria, il vescovo - principe di Mauríenné, e alla reverenda signoria del suo vicario generale ed ufficiale".
I procuratori della popolazione presentarono le loro istanze, ponendo soprattutto in luce che la vicenda era sostanzialmente ritenuta l'effetto di un'azione soprannaturale, determinata dall"`ira divina", ma forse non indenne dagli influssi demoniaci: "In virtù degli Uffizi divini e delle suppliche assidue, la furia incontrollata e il flagello dei suddetti animali venne tempo addietro a cessare,- ora essi hanno ripreso le loro feroci devastazioni e stanno causando danni incalcolabili. Se i peccati dell'uomo sono la causa di questi mali, è onere dei rappresentanti di Cristo in terra di prescrivere le misure appropriate per placare l'ira divina. Perciò noi, i sopraddetti magistrati Francois Amenet e Petremand Bertrand ci facciamo avanti nuovamente (ex integro) e scongiuriamo l'ufficiale affinché per prima cosa nomini un altro procuratore e un altro avvocato per gli insetti, al posto di Pierre Falcon e di Claude Morel deceduti, e che faccia un'ispezione dei terreni e prenda atto dei danni, e proceda quindi con la scomunica".
La richiesta fu accolta: Antoine Filliol fu nominato procuratore degli insetti e Pierre Rembaud il loro avvocato. I primi dibattimenti, svoltisi tra la fine di maggio e i primi di giugno, si volsero in favore degli insetti, in quanto il loro avvocato sosteneva che gli animali avevano agito secondo il loro naturale diritto, poiché creati prima dell'uomo, come risulta chiaro da Genesi (1:24). Inoltre sottolineò che gli insetti, per volere divino, avevano il diritto di nutrirsi delle colture (Gn 1:18-30).
Tra il 12 e il 19 giugno il procuratore dell'accusa replicò all'avocato difensore, riservandosi però di studiare píù approfonditamente il caso. Il 27 giugno replicò affermando che se pur gli insetti erano stati creati prima dell'uomo, dovevano essere a lui subordinati, poiché privi di ragione. La situazione continuò senza raggiungere alcun risultato concreto, arenandosi spesso nelle anse di cavilli in cui le problematiche teologiche e quelle giuridiche si amalgamavano. Per cercare di sbloccare la situazione, il 28 giugno 1587 fu indetta una riunione pubblica alla quale avrebbero dovuto partecipare tutti gli abitanti di St. Julien. Dall'incontro nacque la possibilità dì individuare un'area lontana dalle vigne dove gli insetti potessero trovare un sufficiente sostentamento.
La proposta fu accettata, con la clausola che gli abitanti avessero la possibilità di attraversare il campo riservato agli animali, però "senza compromettere il pascolo" e di usare le sorgenti presenti in loco.
Il luogo fu individuato in un territorio chiamato la Gran Feisse: dopo le procedure del caso, il terreno fu affidato agli animali, però le controversie non si placarono. Infatti, il 24 fu presentata istanza da parte dell'accusa, perché si verificasse se gli insetti avessero abbandonato i vigneti per dirigersi nella sede a loro prescritta. Ma il movimento di truppe sul Moncenisio - Carlo Emanuele stava per invadere il Marchesato di Saluzzo - fece ulteriormente rinviare la procedura.
La questione fu portata davanti al giudice il 3 settembre, quando Antoine Filliol, procuratore degli insetti, decretò che gli animali non potevano accettare il terreno assegnato loro, in quanto sterile e quasi privo di erba.
L’accusa si oppose, considerando del tutto arbitraria la dichiarazione di Filliol, il che determinò la decisione del giudice di nominare una commissione di esperti per valutare il terreno ed esprimersi di conseguenza. Sappiamo che tutto il procedimento terminò il 20 dicembre 1587, ma non conosciamo la sentenza, poiché l'ultima pagina dei documenti sul processo è andata irrimediabilmente perduta...
1) Menabrea L., De l'origine de la forme et de l'esprit des jugements rendus au moyen-age contre les animavi, Chambeéy 1846.
Evans E. P, Animali al rogo, Roma 1989, p. 41.
2) Chassenée B., Consilium Primum, quod tractatus jure dici potest propter multiplicem et reconditam doctrinam, ubi luculen
ter et accurate tractatur quaestio illo: De excommunicatione ani
malium insectorum, 1511.
3) Hamel F., Animali umani, Roma 1974, p. 201.
4) Evans E. P, op. cit., p. 129.
5) Thompson S., La fiaba nella tradizione popolare, Milano
1967, p. 308.
6)Propp V., Le radici storiche dei racconti di magia, Roma
1982, p. 166.
7)Chassené B.,op. Cit.
http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=170282