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  1. #1
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    Predefinito Deliberazioni della Corte Suprema

    L'estate come comprensibile ha differito un po' i tempi della sentenza, ma eccola.

    La Corte Suprema

    chiamata su invito del Presidente Malik a esprimere il proprio giudizio sulla questione costituzionale sollevata dall'On.Danny, ovvero se il Presidente, che ha ritenuto di rinviare alla Camera delle mozioni approvate in Congresso, abbia o meno potere di rinvio delle stesse

    preso atto che l'art.5 della Costituzione prevede che
    "Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche."

    preso atto degli interventi in merito della Presidenza tramite il Ministro Rick Hunter, e dell'On.Danny

    rileva che
    -Certamente l'art.5 si riferisce letteralmente a un potere specifico di rinvio delle leggi.
    Ciò che va in questa sede accertato, è se si possa e debba tramite interpretazione ermeneutica estendere questo potere allo strumento delle mozioni.
    Ciò che viene in primo luogo evidenziato, è che esiste indubbiamente un vuoto legislativo in merito. La Corte ha quindi preso in considerazione lo strumento interpretativo sistematico per verificare se tramite analogia iuris o criterio teleologico (c.d. volontà del legislatore) si debba intendere esteso tale potere al controllo sulle mozioni.

    incidentalmente
    Questa corte prende atto del fatto che il regolamento Congressuale, ovvero lo strumento che disciplina nell'attuale quadro normativo le mozioni, pur non prevedendo come la Carta Costituzionale una maggioranza qualificata avoca tramite l'art.13 in via esclusiva alla "Commissione per le riforme costituzionali e il regolamento del Congresso" la facoltà di modificarlo
    Tale previsione di esclusività, sembrerebbe attribuire al regolamento natura, seppur non di rango costituzionale anche in considerazione delle diverse maggioranze previste, certamente di rango superiore alla legge ordinaria, ciò che sembra implicito nella previsione che la norma di rango ordinario non possa modificarlo.
    Nell'accertare dunque la legittimità costituzionale dell'art.13, la Corte in sede di ricognizione si vede obbligata a

    riconoscere al Regolamento Congressuale natura non costituzionale, ma allo stesso tempo "sovraordinata" alla legge ordinaria, con tutte le implicazioni e le conseguenze che questo può avere ora e in futuro

    (deliberazione approvata all'unanimità)

    incidentalmente
    la Corte ha dovuto prendere in esame anche la natura giuridica della mozione.
    In questo caso si ritiene che la mozione, così come disciplinata dall'art.7, e nel quadro più ampio del sistema giuridico Polliano, sia da considerarsi "atto avente forza di legge".
    Infatti, la Corte non può che prendere atto che la Carta Costituzionale attribuisce al Congresso i seguenti poteri
    -Emanare leggi
    -Votare la dichiarazione di guerra e lo stato d'assedio.
    -votare la fiducia al Governo
    -proporre mozione di sfiducia al Governo.
    Non ravvisandosi nella Carta Costituzionale una disciplina autonoma della mozione , due sono le strade possibili
    -o ravvisare la illegittimità costituzionale dell'art.7 del regolamento congressuale che la disciplina, trattandosi di strumento normativo subordinato alla normativa costituzionale che non può dunque introdurre nuove attribuzioni in capo al Congresso
    -o prendere atto che il Regolamento ha inteso semplicemente specificare un' ulteriore funzione dello strumento legislativo, ovvero quella della mozione, che può essere considerata come compatibile con l'ordinamento costituzionale solo una volta ravvisata la sua natura di "atto avente forza di legge", e, nello specifico, anche avente "natura" di legge.
    Preso atto del quadro complessivo del sistema normativo Polliano, questa Corte

    delibera

    che la mozione così disciplinata dall'art.7 del regolamento è da intendersi come atto avente forza e natura di legge.

    Preso atto di questa sostanziale coincidenza tra legge e mozione, che non ha natura diversa dalla prima, ma costituisce semplicemente una differente tipologia di strumento legislativo, la Corte può addivenire ad una decisione finale sulla questione principale sollevata in questa sede, e dunque

    delibera

    che essendo la mozione atto avente forza e natura di legge, e quindi equiparata ad essa essendone solo una particolare estrinsecazione, si deve ritenere che ad essa debba venire ipso facto esteso il potere di rinvio del Presidente disciplinato dall'art.5 della Carta Costituzionale

    (deliberazioni approvate a maggioranza)

  2. #2
    Repubblica
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    Vorrei inserire un mio personale commento, come avviene per la giurisprudenza reale ad opera della dottrina.

    Sul primo punto, la Corte ha commesso un errore di valutazione molto grave nell'individuare la gerarchia delle fonti. Il regolamento congressuale è stato approvato con una legge ordinaria, appartiene perciò alla categoria, nella gerachia delle fonti, della legge ordinaria. Tutto ciò che la legge ordinaria può prevedere, ha effetto solo sulle fonti inferiori e non sulle fonti di pari grado, nel senso che un fonte non può vincolare un'altra fonte di grado superire o di medesimo grado, perchè sennò il sistema giuridico si chiuderebbe in se stesso nel momento in cui il legislatore attuale mette dei limiti al legislatore futuro. Si potrebbe arrivare al paradossale esempio in cui una legge prevede che non ci possano più essere altre leggi; in questo cao, seguendo l'orientamento della corte, la legge sarebbe vincolante per le leggi future e quindi non avremmo più leggi. Pertando in futuro il congresso potrà deliberare un nuovo regolamentoo modifiche all'attuale, senza incorrere in nessuna violazione, poichè la norma contenuta nel regolamento all'articolo 13 è semplicemente superflua e inutile; dovrebbe essere prevista in Costituzione per essere valida e vincolate.

    Sul secondo punto, che è quello di merito della sentenza, si è fatta ulteriore confusione sulla gerarchia delle fonti. La mozione non è prevista in Costituzione, ma dalla legge ordinaria, che quindi automaticamente la pone al di sotto di se stessa per lo stesso principio sopra enunciato. Osservando inoltre la funzione della mozione, quello di vincolare il governo a certi comportamenti, si nota che la funzione non è quella di un atto avente forza di legge, come la legge ordinaria, ma quella di un atto di indirizzo del congresso,al pari degli ordini del giorno. Se il governo non mantiene l'indirizzo dato dal congresso, l'unico modo per far valere la mozione, è legato al solo vincolo fiduciario. La Corte nel ritenere la Mozione un atto avente forza di legge, sbaglia due volte, la prima tralasciando il fatto che in Costituzione non se ne parla, la seconda nel momento in cui ignora che sia la legge ordinaria a darne conte.

    Per questi, importanti e validi motivi, chiedo alla Corte, anche se non è previsto ma neanche vietato, di riesaminare la questione. Inoltre, qualora la Corte non sia possibilitata a riesaminare la questione, chiedo al congresso di intervenire per dare alla Corte medesima la possibilità di un riesame, poichè una tale linea giurisprudenziale oltre ad essere sbagliata è anche dannosa per il sistema...

    (P.s. il mio non vuole essere un intervento per creare uno scontro, ma critico al fine migliorativo e correttivo di un errore sostanziale. Grazie)

  3. #3
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    Giochiamo a fare i giuristi.
    A parte che mi sembra si debba avviare procedura di "correzione" della sentenza, visto che se non sbaglio l'art. 5 della costituzione è citato a sproposito in sostituzione dell'art. 13,... no?

    La prima affermazione di Repubblica mi sembra esatta nella forma ma sbagliata nella sostanza. E' stato forse un errore parlare di fonte "gerarchicamente" sovraordinata alle leggi ordinarie per il Regolamento congressuale, aprendo alle critiche che mi sembra di poter condividere. Era semmai il caso di prendere atto che, come avviene per gli atti di regolamentazione di organi, tanto più di rango costituzionale, la giusta dizione per il caso concreto è quella di fonte atipica e che, per essa, non di criterio gerarchico ma di competenza si debba parlare. Le conseguenze in termini di specificità delle forme e del soggetto legittimato alla modifica, nonchè di intangibilità da parte della legge ordinaria rimarrebbero, nella sostanza, intatte, pur se dovute a fenomeno ben diverso.

    Sul secondo punto mi sembra di poter dire che la necessità di trovare un interpretazione che salvaguardasse la prassi delle mozioni, poi confluita nella specifica previsione regolamentare, rispetto a possibili declaratorie di incostituzionalità dello strumento della mozione stessa, non avesse fondamento proprio perchè gli atti di indirizzo politico del congresso sono altra cosa da quelli aventi forza di legge e rilevanza esterna.
    Il fatto che in costituziona polliana si parli genericamente di "competenze" del congresso piuttosto che di poteri in materia di "formazione delle leggi", distinguendoli da altri atti di differente natura non meglio specificati ne vietati, lascia qualche dubbio interpretativo. La corte ha evidentemente voluto dissipare con tale soluzione anche questi dubbi.

    De iure condendo.... ,rimanendo validi gli appunti mossi, non si disdegnerebbe un intervento del legislatore, sia di modifica costituzionale che regolamentare, teso a ridisegnare nel senso tracciato da Repubblica, la questione della natura dello strumento della mozione e conseguentemente dell'esercizio sulla stessa del potere del rinvio presidenziale (da negarsi).

    P.S.: Per completezza dico che in POL manca un azione politica del governo che sia altro da quella di impulso alla produzione normativa...solo ultimamente si è fatto qualcosa, ma non si arriverà mai al punto da avere ad oggetto quello delle mozioni...per evidenti motivi...
    Questo porterebbe anche a legittimare una natura più "alta" alle mozioni di quella del mero atto di indirizzo politico ...e magari a giustificarne una sostanziale equiparazione alle leggi, e soprattutto a giustificare un controllo fattivo del presidente su di esse, ma sul piano sostanziale, non formale come fatto in sentenza... sempre de iure condendo, naturalmente...

  4. #4
    Repubblica
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    Citazione Originariamente Scritto da yac76
    Giochiamo a fare i giuristi.
    A parte che mi sembra si debba avviare procedura di "correzione" della sentenza, visto che se non sbaglio l'art. 5 della costituzione è citato a sproposito in sostituzione dell'art. 13,... no?

    La prima affermazione di Repubblica mi sembra esatta nella forma ma sbagliata nella sostanza. E' stato forse un errore parlare di fonte "gerarchicamente" sovraordinata alle leggi ordinarie per il Regolamento congressuale, aprendo alle critiche che mi sembra di poter condividere. Era semmai il caso di prendere atto che, come avviene per gli atti di regolamentazione di organi, tanto più di rango costituzionale, la giusta dizione per il caso concreto è quella di fonte atipica e che, per essa, non di criterio gerarchico ma di competenza si debba parlare. Le conseguenze in termini di specificità delle forme e del soggetto legittimato alla modifica, nonchè di intangibilità da parte della legge ordinaria rimarrebbero, nella sostanza, intatte, pur se dovute a fenomeno ben diverso.

    Sul secondo punto mi sembra di poter dire che la necessità di trovare un interpretazione che salvaguardasse la prassi delle mozioni, poi confluita nella specifica previsione regolamentare, rispetto a possibili declaratorie di incostituzionalità dello strumento della mozione stessa, non avesse fondamento proprio perchè gli atti di indirizzo politico del congresso sono altra cosa da quelli aventi forza di legge e rilevanza esterna.
    Il fatto che in costituziona polliana si parli genericamente di "competenze" del congresso piuttosto che di poteri in materia di "formazione delle leggi", distinguendoli da altri atti di differente natura non meglio specificati ne vietati, lascia qualche dubbio interpretativo. La corte ha evidentemente voluto dissipare con tale soluzione anche questi dubbi.

    De iure condendo.... ,rimanendo validi gli appunti mossi, non si disdegnerebbe un intervento del legislatore, sia di modifica costituzionale che regolamentare, teso a ridisegnare nel senso tracciato da Repubblica, la questione della natura dello strumento della mozione e conseguentemente dell'esercizio sulla stessa del potere del rinvio presidenziale (da negarsi).

    P.S.: Per completezza dico che in POL manca un azione politica del governo che sia altro da quella di impulso alla produzione normativa...solo ultimamente si è fatto qualcosa, ma non si arriverà mai al punto da avere ad oggetto quello delle mozioni...per evidenti motivi...
    Questo porterebbe anche a legittimare una natura più "alta" alle mozioni di quella del mero atto di indirizzo politico ...e magari a giustificarne una sostanziale equiparazione alle leggi, e soprattutto a giustificare un controllo fattivo del presidente su di esse, ma sul piano sostanziale, non formale come fatto in sentenza... sempre de iure condendo, naturalmente...
    La Corte ha parlato erroneamente di criterio gerarchico, ma anche il criterio di competenza è inesatto, poiche la costituzione non riserva alla commissione riforme la revisione del regolamento congressuale.. Poichè è stata una legge ad inserire l'attuale regolamento, allo stesso modo una legge può modificarlo, anche se approvato in assemblea.. è lo stesso caso delle leggi italiane che dispongono la loro inabrogabilità, ma non hanno effetto alcuno...
    Cmq ritengo che il legislatore debba intervenire per portare i regolamenti parlamentari ad un rango superiore di quello della legge ordinaria..

  5. #5
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    Chiedo scusa e venia per la mia ignoranza... però sono curioso di sapere una cosa: che significa che "il Congresso può dichiarare la guerra o lo stato d'assedio"? Cioè volendo POL potrebbe inviare una schiera di disturbatori ed hacker negli altri forum di politica?

  6. #6
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    Non serve una specifica previsione della costituzione per far sorgere il potere di un organo costituzionale ad autoregolamentarsi... una volta riconosciuto questo potere l'organo emette atti in quella materia che potranno pure formalmente sembrare leggi (se il procedimento è uguale), ma sono altro... e se si autolimita dando ad un suo "ramo" il potere di modifica del regolamento... ci vorrà un atto di tale organo per cambiare le cose e riportare il potere in capo all'assemblea.
    Nell'ordinamento italiano non c'è scritto da nessuna parte che i regolamenti sono sovraordinati alle leggi perchè non lo sono...sono pari-ordinati ma intangibili da esse.

  7. #7
    Repubblica
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    Citazione Originariamente Scritto da yac76
    Non serve una specifica previsione della costituzione per far sorgere il potere di un organo costituzionale ad autoregolamentarsi... una volta riconosciuto questo potere l'organo emette atti in quella materia che potranno pure formalmente sembrare leggi (se il procedimento è uguale), ma sono altro... e se si autolimita dando ad un suo "ramo" il potere di modifica del regolamento... ci vorrà un atto di tale organo per cambiare le cose e riportare il potere in capo all'assemblea.
    Nell'ordinamento italiano non c'è scritto da nessuna parte che i regolamenti sono sovraordinati alle leggi perchè non lo sono...sono pari-ordinati ma intangibili da esse.
    Nell'ordinamento italiano la Costituzione stabilesce il rango dei regolamenti parlamentari, prevedenso anche l'organo e il metodo con cui devono essere approvati. Se in Costituzione mancasse il riferimento, i regolamenti non avrebbero più le loro caratteristiche e sarebbero soggetti agli effetti delle leggi, cosa che invece non succede grazie alla sottrazione da parte della costituzione della competenza alla legge.

    Titolo I - Articolo 64 (Costituzione Italiana)

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


    La Costituzione prevede: Riserva di assemblea e Maggioranza qualificata. I regolamenti pertanto non sono atto avente forza di legge, ma sono ad essi sovraordinati. Se una legge pretende di modificare il regolamento, è illeggittima e incostiuzionale..
    In POL, il regolamento è adottato con legge ordinaria, e per prevedere metodi diversi di approvazione, ciò può essere previsto solo in Costituzione.

    Inoltre, nessuna fonte può autolimitarsi, ma solo quelle di rango superiore possono limitare quelle di rango inferiore.

  8. #8
    Fiamma dell'Occidente
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    Ok, visto che vogliamo discuterne penso sia il caso che io intervenga... Adesso parlo da giurista polliano, espongo le mie idee. Cercherò di ricostruire il percorso logico ermeneutico che è stato matrice della decisione.

    ex art 7 cost

    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL

    Dunque la carica ha un contenuto evidentemente anche assiologico, se a quell'unità attribuissimo il significato che per esempio le attribuiva un Carlo Schmitt tutto diverrebbe possibile, anche mantendoci su linee meno estreme permane una fortissima caratteristica di rilevanza della parola Presidenziale, che non a caso controlla e rappresenta una funzione fortemente Politica. Non siamo in presenza di un gran ciambellano del cerimoniale ma di un vero e proprio attore politico di primario rilievo. Come suggerisce la possibilità per il Presidente di prender parte anche al consiglio dei ministri. Questo deve spingerci a ritenere ineludibile il riconoscimento di una funzione di limitazione del potere anche nel respingere una mozione.

    Se la funzione di una Costituzione è il limite al Potere Sovrano allora non possiamo non convenire della necessità di colmare l'oscurità della previsione in via analogica in considerazione non solo della volontà del più recente legislatore, sicuramente spuria anch'essa di controversie politiche dozzinali, ma anche di quella di chi una Costituzione, dunque un limite al Potere del Sovrano, ha inteso PORLA!

    ex art 13 cost

    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. [...] Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
    Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.


    Dunque il congresso è subordinato al controllo di sicurezza del Presidente, controllo non definitivo ma sicuramente incisivo.
    A sostegno della visione più estensiva del potere presidenziale c'è in via accessoria il rilievo non indifferente della caratteristica di forte discrezionalità che il PdPol ha evidentemente in funzione limitativa, potendo egli rinviare per mera opinione di generica "non correttezza" dell'atto (correttezza da intendersi formale e sostanziale, dunque intesa in ampio spettro).

    ex Art.16
    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. In sua assenza supplisce il Vicepresidente o comunque secondo l’articolo 9 comma


    Anche il Governo è sottoposto, dunque la Costituzione nel suo controllo e limitazione del Potere non si riferisce solo alle leggi ma anche:

    ex art 38 Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.

    Dunque ESISTONO atti aventi forza di legge che leggi non sono. Attenzione pero': non sono elencati in modo chiaro. Analizziamo ora il procedimento che li produce per quel che riguarda il Congresso, dal regolamento congressuale:

    ex art 4 R.Congr Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli.

    Notare che l'articolo EQUIPARA in modo evidente i procedimenti e soprattutto sembra delineare le mozioni come ALTRO TIPO DI LEGGI ma sempre LEGGI. Se vogliamo possiamo immaginarle come leges rogatae imperfectae dei tempi moderni... Dal punto di vista normativo esse sono norme, sì, ma "programmatiche". Sono norme derogabili, anzi quasi sempre derogate, dalla reale evoluzione tutta politica del sistema costituzionale. Dettano una meta, non vincolano un percorso.

    Art. 5 R.Congr

    Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.

    A sostegno ecco l'evidenza ulteriore, per le mozioni è necessaria l'iniziativa legislativa.

    Con tutto questo assumerei acclarata la natura NORMATIVA, dunque GIURIDICA, delle MOZIONI, rimane pero' un problema di fondo:

    Alla luce dell'interpretazione sistematica del Regolamento e della Costituzione presi insieme come unicità della Costituzione materiale a descrivere la realtà dell'ordinamento polliano è chiara la natura di atti aventi forza di legge delle mozioni, desumibile da diversi dati:

    - Identità procedurale, dunque medesimo LIMITE costituzionale, dunque MEDESIMO POTERE REALE da limitare. In questo caso potere tutto politico, ma non per questo meno pericoloso di altri puramente giuridici. Si pensi solo alla caratteristica di fattore scatenante per conflitti che puo' assumere ogni atto a sì densa pregnanza ideologica...

    - Valore di tipo Politico equivalente a quello delle Leggi in senso stretto, affiancato però da una differente obbiettività dell'atto stesso, teso all'individuazione di una posizione, dunque di un modo di interpretare la realtà, e non ad un modo di innovazione ordinamentale diretto.

    - Presenza di una sanzione, derivante da evidentissima valenza politica, che nelle forme della Responsabilità Politica Diffusa assicura il carattere normativo dell'atto fonte in questione anche a prescindere dalla caratteristica imperfezione ordinamentale della mozione, come atto privo di sanzione Statale, se pur dotato di sanzione Pubblica.

    La domanda è ora:

    E' ATTESTATA O NO LA POSSIBILITA' CHE UNA FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO DEFINITA "regolamento Congressuale" MA REALMENTE IN COSTITUZIONE RIPORTATA SOLO COME LEGGE POSSA DISPORRE COMPETENZA NORMATIVA DUNQUE DESCRIVERE UN ATTO FONTE ALTRO CHE COME MERA NORMATIVA SECONDARIA?

    La Corte ha chiarito la questione, e lo ha fatto per di più in modo unanime. Se diversamente da quanto è stato, dunque ponendo il caso di una risoluzione a favore della natura secondaria, la Corte avesse ieri deciso altrimenti io sosterrei oggi (facendo da pungolo come Repubblica) la seguente tesi da me già espressa tempo addietro:

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie
    ritengo che la normativa secondaria indipendente sia da considerarsi fonte primaria ove non vi sia altra norma primaria in materia. questa tesi è stata sostenuta da un autorevole costituzionalista al proposito della regolamentazione indipendente dell'ordinamento della RI, penso che sia utilizzabile anche in questo caso, ma solo ove si riconosca come "normativa" la natura delle mozioni.
    Sul tema del Regolamento Congressuale Sono da farsi diverse notazioni...

    1- La Corte ha sancito la natura "sovraordinata" rispetto alla Legge del Regolamento Congressuale, ciò non significa che essa lo abbia reso "fonte Costituzionale.

    2- Il Regolamento Congressuale puo' essere considerato una norma interpretativa ed attuativa della Costituzione, attesa la necessità evidente di una procedura di funzionamento dell'organo legislativo e riconosciuta, come ovvio, la enorme rilevanza che essa ha nella vita politica. Una norma attuativa della Costituzione è una norma costituzionalmente potenziata rispetto alle altre, penso sia abbastanza semplice da capire questo.

    3- Visto e considerato inoltre il dettato de

    l'articolo 13 del Reg Parl: Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

    Si aprono diverse opzioni: è possibile ridurre l'art 13 a una mera clausola di stile, dunque totalmente inefficace poichè evidentemente lesiva di un criterio basilare del diritto come quello cronologico e quindi praticamente schiaffeggiare il parlamento, oppure... lungi da ciò, ritenerlo senz'altro evidentemente orientato all'attribuzione di un valore costitutivo di prassi costituzionale al Regolamento.

    In definitiva se non si riconoscesse la natura "implicitamente" quasi "semi-costituzionale" del Regolamento interno di un organo sovrano si dovrebbe anche concludere per la pratica nullità dell'articolo 13, una disposizione che in effetti, tutt'altro dal sembrare clausola di stile, sembra veramente essere orientata alla cogenza.

    E' veramente così? E' possibile ritenere parte sostanziale della Costituzione il regolamento? Costantino Mortati non avrebbe avuto dubbi.. Ma attenzione:

    Qui in sostanza siamo di fronte alla volontà del parlamento estrinsecantesi nella costituzione di nuovi atti e procedure, dunque siamo di fronte ad un atto parlamentare che sembra delineare non una innovazione costituzionale nel solo senso di modifica formale quanto una innovazione costituzionale nel senso di modifica materiale. A livello di Costituzione materiale questo regolamento è a dir poco norma fondamentale.

    Non si può far finta che l'attribuzione, essa invece sì costituzionale, EVIDENTISSIMA del ruolo di difesa dell'unità e della Costituzione proprio al Presidente contempli anche la NON attribuzione di un potere a questo punto necessario per ricondurre alla costituzionalità atti che altrimenti si dovrebbero ritenere anti-costituzionali, poichè opposti ad un principio indubitabilmente supremo ed evidentemente costituzionale (al contrario del regolamento) quale il dovere Presidenziale di controllo e salvaguardia di correttezza legislativa e unità dello Stato!

    In sostanza l'alternativa posta alla Giurisprudenza è stata certamente quella fra il dichiarare l'incostituzionalità dell'istituto mozione, in quanto esulante la capacità costituzionale di determinare competenze e legittimità degli atti di posizione del diritto primario O riconoscere la natura di atto avente forza di legge in quanto legge della Mozione e dunque disporre la costituzionalità del controllo Presidenziale rintracciando una implicita previsione regolamentare di attribuzione al Presidente del controllo anche sulle mozioni.

    Sostanzialmente un ammettere e disvelare l'errore inconscio Parlamentare nel delineare un atto che ha un nudum nomen che non corrisponde PER NULLA ad una sostanziale differenza dalla Legge.

    In pratica: Il Parlamento puo' emanare la Legge, ha deciso con una Legge di emanarne una e di chiamarla in modo diverso "mozione", non attribuendole per di più sanzione altro che politica (lex imperfecta appunto), questo a livello costituzionale non rileva affatto però, la Corte ha sicuramente sentito come dovere quello di imporre al Parlamento il controllo di correttezza e la salvaguardia di unità (in quanto rappresentazione di essa) costituzionalmente previsti all'art 7 in capo al PdPOL e dunque di negare la natura differenziata delle mozioni.

    Ulteriore possibilità sarebbe stata quella ancor più drastica di ammettere la natura Costituzionale del regolamento Congressuale e quindi esplicitamente sancire la possibilità che esso deroghi all'art 7 ed al 13 da esso derivante, permettendo così la non considerazione, per il potere di rinvio, delle mozioni... Ma questa sarebbe stata china pericolosa e la Corte ha fatto a mio avviso bene a non seguirla.

    La conclusione massimaria della Corte (cioè il riassunto di questo post) sulla prima questione, salve le incidentali io la scriverei così:

    La mozione è istituto creato dalla legge, essa nascendo dalla legge e non dalla costituzione non puo' essere diversa da una legge. Chiarito il fatto che la legge stessa la ponga in modo evidente e sostanziale come atto avente forza di legge si deve concludere in forza del principio di ragionevolezza che essa sia solo un tipo speciale di legge stilisticamente chiamato mozione ma sostanzialmente di natura precisamente legislativa, dunque sottoposta in modo inevitabile alle disposizioni costituzionali sulla Legge.

    A sostegno della visione della Corte puo' citarsi l'opinione espressa dal Premier Liberal_, un parere pro veritate:

    Citazione Originariamente Scritto da Liberal_
    Mettiamoci d'accordo su cosa sono le mozioni

    A mio parere le mozioni non devono essere provvedimenti di serie B, provvedimenti collocati un gradino sotto gli atti aventi forza di legge nella gerarchia delle fonti di pol. Purtroppo guardando la costituzione e le altri fonti di pol possono essere percepite in questo modo ma in questo modo si rischia di rendere più importante l'istituzione di un concorso polliano rispetto ad una solenne posizione del forum "Camera" su fatti cruciali della politica nazionale. Le mozioni sono nate per dare un volto nuovo al forum e rendere il gioco di pol appetibile anche a chi non vedeva il congresso come un promotore di concorsi a premi e voleva esprimere la propria posizione su fatti concreti, di politica nazionale ed internazionale. Purtroppo non sono stati inseriti in costituzione ma seguono l'iter parlamentare tradizionale. A mio parere quindi necessitano di promulgazione e di un trattamento paritario rispetto alle leggi. non ritengo debbano essere assimilate quindi alle mozioni classiche proposte e votate nei parlamenti
    Se poi si vogliono fare le cose in maniera formalmente corretta allora propongo di modificare la costituzione per rendere anche formalmente le mozioni degli atti aventi forza di legge e paritarie alle leggi nella gerarchia delle fonti polliane. .
    Questo da Liberal_ che in massima parte ha scritto all'epoca il regolamento. Vi è dunque riscontro della tesi fatta propria dalla Corte anche nell'opinione di chi era attivo al tempo della produzione dell'atto fonte in esame!

    p.s. questo post è praticamente un saggio, se fossi cattivo mi farei pagare per farvelo leggere, visto che è gratis non crocifiggetemi per errori di vario tipo o crasi involontarie e assurde di periodi che mi fossero sfuggite....

    ----------------

    ah una nota di stile... prima di parlare con zelo da maestrine di "errori sostanziali" e "danni" sarebbe opportuno riflettere bene... ciò incidentalmente penso condurrebbe anche all'evitare questo tipo di espressioni, visto che la legittimità è un regno dell'opinabile, e guardacaso anche del diritto pubblico, poco appropriate. Meglio parlare di "opinioni divergenti altrui" che di "errori dannosi" altrui... La Corte in questa situazione ha risolto dei problemi creati da altri, non li ha certo creati lei. E li ha risolti in modo ottimo con una sentenza nemmeno troppo lunga. Avremmo dovuto spiegare meglio? Volete una forma diversa? Si accettano consigli perchè ci è sembrato un po' eccessivo stare a fissarci sui crismi delle sentenze della CCRI pero' il fio di questa decisione è stato il campo minato dell'esperienza nuova

    Ah... va da sè che qui era il Giudice a parlare.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  9. #9
    Repubblica
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie
    Ok, visto che vogliamo discuterne penso sia il caso che io intervenga... Adesso parlo da giurista polliano, espongo le mie idee. Cercherò di ricostruire il percorso logico ermeneutico che è stato matrice della decisione.

    ex art 7 cost

    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL

    Dunque la carica ha un contenuto evidentemente anche assiologico, se a quell'unità attribuissimo il significato che per esempio le attribuiva un Carlo Schmitt tutto diverrebbe possibile, anche mantendoci su linee meno estreme permane una fortissima caratteristica di rilevanza della parola Presidenziale, che non a caso controlla e rappresenta una funzione fortemente Politica. Non siamo in presenza di un gran ciambellano del cerimoniale ma di un vero e proprio attore politico di primario rilievo. Come suggerisce la possibilità per il Presidente di prender parte anche al consiglio dei ministri. Questo deve spingerci a ritenere ineludibile il riconoscimento di una funzione di limitazione del potere anche nel respingere una mozione.

    Se la funzione di una Costituzione è il limite al Potere Sovrano allora non possiamo non convenire della necessità di colmare l'oscurità della previsione in via analogica in considerazione non solo della volontà del più recente legislatore, sicuramente spuria anch'essa di controversie politiche dozzinali, ma anche di quella di chi una Costituzione, dunque un limite al Potere del Sovrano, ha inteso PORLA!

    ex art 13 cost

    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. [...] Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
    Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.

    Dunque il congresso è subordinato al controllo di sicurezza del Presidente, controllo non definitivo ma sicuramente incisivo.
    A sostegno della visione più estensiva del potere presidenziale c'è in via accessoria il rilievo non indifferente della caratteristica di forte discrezionalità che il PdPol ha evidentemente in funzione limitativa, potendo egli rinviare per mera opinione di generica "non correttezza" dell'atto (correttezza da intendersi formale e sostanziale, dunque intesa in ampio spettro).

    ex Art.16
    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. In sua assenza supplisce il Vicepresidente o comunque secondo l’articolo 9 comma

    Anche il Governo è sottoposto, dunque la Costituzione nel suo controllo e limitazione del Potere non si riferisce solo alle leggi ma anche:

    ex art 38 Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.

    Dunque ESISTONO atti aventi forza di legge che leggi non sono. Attenzione pero': non sono elencati in modo chiaro. Analizziamo ora il procedimento che li produce per quel che riguarda il Congresso, dal regolamento congressuale:

    ex art 4 R.Congr Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli.

    Notare che l'articolo EQUIPARA in modo evidente i procedimenti e soprattutto sembra delineare le mozioni come ALTRO TIPO DI LEGGI ma sempre LEGGI. Se vogliamo possiamo immaginarle come leges rogatae imperfectae dei tempi moderni... Dal punto di vista normativo esse sono norme, sì, ma "programmatiche". Sono norme derogabili, anzi quasi sempre derogate, dalla reale evoluzione tutta politica del sistema costituzionale. Dettano una meta, non vincolano un percorso.

    Art. 5 R.Congr

    Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.

    A sostegno ecco l'evidenza ulteriore, per le mozioni è necessaria l'iniziativa legislativa.

    Con tutto questo assumerei acclarata la natura NORMATIVA, dunque GIURIDICA, delle MOZIONI, rimane pero' un problema di fondo:

    Alla luce dell'interpretazione sistematica del Regolamento e della Costituzione presi insieme come unicità della Costituzione materiale a descrivere la realtà dell'ordinamento polliano è chiara la natura di atti aventi forza di legge delle mozioni, desumibile da diversi dati:

    - Identità procedurale, dunque medesimo LIMITE costituzionale, dunque MEDESIMO POTERE REALE da limitare. In questo caso potere tutto politico, ma non per questo meno pericoloso di altri puramente giuridici. Si pensi solo alla caratteristica di fattore scatenante per conflitti che puo' assumere ogni atto a sì densa pregnanza ideologica...

    - Valore di tipo Politico equivalente a quello delle Leggi in senso stretto, affiancato però da una differente obbiettività dell'atto stesso, teso all'individuazione di una posizione, dunque di un modo di interpretare la realtà, e non ad un modo di innovazione ordinamentale diretto.

    - Presenza di una sanzione, derivante da evidentissima valenza politica, che nelle forme della Responsabilità Politica Diffusa assicura il carattere normativo dell'atto fonte in questione anche a prescindere dalla caratteristica imperfezione ordinamentale della mozione, come atto privo di sanzione Statale, se pur dotato di sanzione Pubblica.

    La domanda è ora:

    E' ATTESTATA O NO LA POSSIBILITA' CHE UNA FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO DEFINITA "regolamento Congressuale" MA REALMENTE IN COSTITUZIONE RIPORTATA SOLO COME LEGGE POSSA DISPORRE COMPETENZA NORMATIVA DUNQUE DESCRIVERE UN ATTO FONTE ALTRO CHE COME MERA NORMATIVA SECONDARIA?

    La Corte ha chiarito la questione, e lo ha fatto per di più in modo unanime. Se diversamente da quanto è stato, dunque ponendo il caso di una risoluzione a favore della natura secondaria, la Corte avesse ieri deciso altrimenti io sosterrei oggi (facendo da pungolo come Repubblica) la seguente tesi da me già espressa tempo addietro:



    Sul tema del Regolamento Congressuale Sono da farsi diverse notazioni...

    1- La Corte ha sancito la natura "sovraordinata" rispetto alla Legge del Regolamento Congressuale, ciò non significa che essa lo abbia reso "fonte Costituzionale.

    2- Il Regolamento Congressuale puo' essere considerato una norma interpretativa ed attuativa della Costituzione, attesa la necessità evidente di una procedura di funzionamento dell'organo legislativo e riconosciuta, come ovvio, la enorme rilevanza che essa ha nella vita politica. Una norma attuativa della Costituzione è una norma costituzionalmente potenziata rispetto alle altre, penso sia abbastanza semplice da capire questo.

    3- Visto e considerato inoltre il dettato de

    l'articolo 13 del Reg Parl: Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

    Si aprono diverse opzioni: è possibile ridurre l'art 13 a una mera clausola di stile, dunque totalmente inefficace poichè evidentemente lesiva di un criterio basilare del diritto come quello cronologico e quindi praticamente schiaffeggiare il parlamento, oppure... lungi da ciò, ritenerlo senz'altro evidentemente orientato all'attribuzione di un valore costitutivo di prassi costituzionale al Regolamento.

    In definitiva se non si riconoscesse la natura "implicitamente" quasi "semi-costituzionale" del Regolamento interno di un organo sovrano si dovrebbe anche concludere per la pratica nullità dell'articolo 13, una disposizione che in effetti, tutt'altro dal sembrare clausola di stile, sembra veramente essere orientata alla cogenza.

    E' veramente così? E' possibile ritenere parte sostanziale della Costituzione il regolamento? Costantino Mortati non avrebbe avuto dubbi.. Ma attenzione:

    Qui in sostanza siamo di fronte alla volontà del parlamento estrinsecantesi nella costituzione di nuovi atti e procedure, dunque siamo di fronte ad un atto parlamentare che sembra delineare non una innovazione costituzionale nel solo senso di modifica formale quanto una innovazione costituzionale nel senso di modifica materiale. A livello di Costituzione materiale questo regolamento è a dir poco norma fondamentale.

    Non si può far finta che l'attribuzione, essa invece sì costituzionale, EVIDENTISSIMA del ruolo di difesa dell'unità e della Costituzione proprio al Presidente contempli anche la NON attribuzione di un potere a questo punto necessario per ricondurre alla costituzionalità atti che altrimenti si dovrebbero ritenere anti-costituzionali, poichè opposti ad un principio indubitabilmente supremo ed evidentemente costituzionale (al contrario del regolamento) quale il dovere Presidenziale di controllo e salvaguardia di correttezza legislativa e unità dello Stato!

    In sostanza l'alternativa posta alla Giurisprudenza è stata certamente quella fra il dichiarare l'incostituzionalità dell'istituto mozione, in quanto esulante la capacità costituzionale di determinare competenze e legittimità degli atti di posizione del diritto primario O riconoscere la natura di atto avente forza di legge in quanto legge della Mozione e dunque disporre la costituzionalità del controllo Presidenziale rintracciando una implicita previsione regolamentare di attribuzione al Presidente del controllo anche sulle mozioni.

    Sostanzialmente un ammettere e disvelare l'errore inconscio Parlamentare nel delineare un atto che ha un nudum nomen che non corrisponde PER NULLA ad una sostanziale differenza dalla Legge.

    In pratica: Il Parlamento puo' emanare la Legge, ha deciso con una Legge di emanarne una e di chiamarla in modo diverso "mozione", non attribuendole per di più sanzione altro che politica (lex imperfecta appunto), questo a livello costituzionale non rileva affatto però, la Corte ha sicuramente sentito come dovere quello di imporre al Parlamento il controllo di correttezza e la salvaguardia di unità (in quanto rappresentazione di essa) costituzionalmente previsti all'art 7 in capo al PdPOL e dunque di negare la natura differenziata delle mozioni.

    Ulteriore possibilità sarebbe stata quella ancor più drastica di ammettere la natura Costituzionale del regolamento Congressuale e quindi esplicitamente sancire la possibilità che esso deroghi all'art 7 ed al 13 da esso derivante, permettendo così la non considerazione, per il potere di rinvio, delle mozioni... Ma questa sarebbe stata china pericolosa e la Corte ha fatto a mio avviso bene a non seguirla.

    La conclusione massimaria della Corte (cioè il riassunto di questo post) sulla prima questione, salve le incidentali io la scriverei così:

    La mozione è istituto creato dalla legge, essa nascendo dalla legge e non dalla costituzione non puo' essere diversa da una legge. Chiarito il fatto che la legge stessa la ponga in modo evidente e sostanziale come atto avente forza di legge si deve concludere in forza del principio di ragionevolezza che essa sia solo un tipo speciale di legge stilisticamente chiamato mozione ma sostanzialmente di natura precisamente legislativa, dunque sottoposta in modo inevitabile alle disposizioni costituzionali sulla Legge.

    A sostegno della visione della Corte puo' citarsi l'opinione espressa dal Premier Liberal_, un parere pro veritate:



    Questo da Liberal_ che in massima parte ha scritto all'epoca il regolamento. Vi è dunque riscontro della tesi fatta propria dalla Corte anche nell'opinione di chi era attivo al tempo della produzione dell'atto fonte in esame!

    p.s. questo post è praticamente un saggio, se fossi cattivo mi farei pagare per farvelo leggere, visto che è gratis non crocifiggetemi per errori di vario tipo o crasi involontarie e assurde di periodi che mi fossero sfuggite....

    ----------------

    ah una nota di stile... prima di parlare con zelo da maestrine di "errori sostanziali" e "danni" sarebbe opportuno riflettere bene... ciò incidentalmente penso condurrebbe anche all'evitare questo tipo di espressioni, visto che la legittimità è un regno dell'opinabile, e guardacaso anche del diritto pubblico, poco appropriate. Meglio parlare di "opinioni divergenti altrui" che di "errori dannosi" altrui... La Corte in questa situazione ha risolto dei problemi creati da altri, non li ha certo creati lei. E li ha risolti in modo ottimo con una sentenza nemmeno troppo lunga. Avremmo dovuto spiegare meglio? Volete una forma diversa? Si accettano consigli perchè ci è sembrato un po' eccessivo stare a fissarci sui crismi delle sentenze della CCRI pero' il fio di questa decisione è stato il campo minato dell'esperienza nuova

    Ah... va da sè che qui era il Giudice a parlare.
    Nonostante molte cose apprezzabili siano state dette, rimane il fatto che il regolamento del congresso è una legge come le altre, ed in particolae l'articolo 13 non ha alcun valore in quanto non ha rango più elevato della legge ordinaria. E' apprezzabile che la Corte per tutelare l'ordinamento abbia cercato di fare l'impossibile, ma bastava dire che il regolamento deve esserci e la tutela sarebbe cmq stata raggiunta.
    Per quanto riguarda le mozioni, non sono atti aventi forza di legge poichè pur apparentemente soggetti alla stessa procedura di approvazione, hanno finalità diverse, infatti non si rivolgono alla comunità di POL, ma al governo di POL, come palesemente l'emblematico caso della mozione di fiducia o sfiducia. Solo il governo è tenuto al rispetto delle mozioni, non tutti noi... Il fatto di esprimere la propria opinione, non dovrebbe far incorrere subito nell'appellativo "maestrina" poichè c'è tutta la volonta di spiegare ed ascoltare.. Consiglio la visione più attuale Kelseniana per un approccio alle fonti più sistematico che teorico-morale-storico..

  10. #10
    Fiamma dell'Occidente
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    protesto la non comprensione, mi riferivo allo zelo da maestrina non alla maestrinità!! Per finirla in modo veramente schmittiano (nonostante io odi schimtt) ti dico un bel "Kelsen a Bergen Belsen!" e me ne vo' crassamente a dormire.
    _
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    Presidente di Progetto Liberale

 

 
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