Ok, visto che vogliamo discuterne penso sia il caso che io intervenga... Adesso parlo da giurista polliano, espongo le mie idee. Cercherò di ricostruire il percorso logico ermeneutico che è stato matrice della decisione.
ex art 7 cost
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
Dunque la carica ha un contenuto evidentemente anche assiologico, se a quell'unità attribuissimo il significato che per esempio le attribuiva un Carlo Schmitt tutto diverrebbe possibile, anche mantendoci su linee meno estreme permane una fortissima caratteristica di rilevanza della parola Presidenziale, che non a caso controlla e rappresenta una funzione fortemente Politica. Non siamo in presenza di un gran ciambellano del cerimoniale ma di un vero e proprio attore politico di primario rilievo. Come suggerisce la possibilità per il Presidente di prender parte anche al consiglio dei ministri. Questo deve spingerci a ritenere ineludibile il riconoscimento di una funzione di limitazione del potere anche nel respingere una mozione.
Se la funzione di una Costituzione è il limite al Potere Sovrano allora non possiamo non convenire della necessità di colmare l'oscurità della previsione in via analogica in considerazione non solo della volontà del più recente legislatore, sicuramente spuria anch'essa di controversie politiche dozzinali, ma anche di quella di chi una Costituzione, dunque un limite al Potere del Sovrano, ha inteso PORLA!
ex art 13 cost
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. [...] Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
Dunque il congresso è subordinato al controllo di sicurezza del Presidente, controllo non definitivo ma sicuramente incisivo.
A sostegno della visione più estensiva del potere presidenziale c'è in via accessoria il rilievo non indifferente della caratteristica di forte discrezionalità che il PdPol ha evidentemente in funzione limitativa, potendo egli rinviare per mera opinione di generica "non correttezza" dell'atto (correttezza da intendersi formale e sostanziale, dunque intesa in ampio spettro).
ex Art.16
Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. In sua assenza supplisce il Vicepresidente o comunque secondo l’articolo 9 comma
Anche il Governo è sottoposto, dunque la Costituzione nel suo controllo e limitazione del Potere non si riferisce solo alle leggi ma anche:
ex art 38
Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.
Dunque ESISTONO atti aventi forza di legge che leggi non sono. Attenzione pero': non sono elencati in modo chiaro. Analizziamo ora il procedimento che li produce per quel che riguarda il Congresso, dal regolamento congressuale:
ex art 4 R.Congr
Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli.
Notare che
l'articolo EQUIPARA in modo evidente i procedimenti e soprattutto
sembra delineare le mozioni come ALTRO TIPO DI LEGGI ma sempre LEGGI. Se vogliamo possiamo immaginarle come leges rogatae imperfectae dei tempi moderni... Dal punto di vista normativo esse sono norme, sì, ma "programmatiche". Sono norme derogabili, anzi quasi sempre derogate, dalla reale evoluzione tutta politica del sistema costituzionale. Dettano una meta, non vincolano un percorso.
Art. 5 R.Congr
Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
A sostegno ecco l'evidenza ulteriore,
per le mozioni è necessaria l'iniziativa legislativa.
Con tutto questo assumerei acclarata la natura NORMATIVA, dunque GIURIDICA, delle MOZIONI, rimane pero' un problema di fondo:
Alla luce dell'interpretazione sistematica del Regolamento e della Costituzione presi insieme come unicità della Costituzione materiale a descrivere la realtà dell'ordinamento polliano
è chiara la natura di atti aventi forza di legge delle mozioni, desumibile da diversi dati:
- Identità procedurale, dunque medesimo LIMITE costituzionale, dunque MEDESIMO POTERE REALE da limitare. In questo caso potere tutto politico, ma non per questo meno pericoloso di altri puramente giuridici. Si pensi solo alla caratteristica di fattore scatenante per conflitti che puo' assumere ogni atto a sì densa pregnanza ideologica...
- Valore di tipo Politico equivalente a quello delle Leggi in senso stretto, affiancato però da una differente obbiettività dell'atto stesso, teso all'individuazione di una posizione, dunque di un modo di interpretare la realtà, e non ad un modo di innovazione ordinamentale diretto.
- Presenza di una sanzione, derivante da evidentissima valenza politica, che nelle forme della Responsabilità Politica Diffusa assicura il carattere normativo dell'atto fonte in questione anche a prescindere dalla caratteristica imperfezione ordinamentale della mozione, come atto privo di sanzione Statale, se pur dotato di sanzione Pubblica.
La domanda è ora:
E' ATTESTATA O NO LA POSSIBILITA' CHE UNA FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO DEFINITA "regolamento Congressuale" MA REALMENTE IN COSTITUZIONE RIPORTATA SOLO COME LEGGE POSSA DISPORRE COMPETENZA NORMATIVA DUNQUE DESCRIVERE UN ATTO FONTE ALTRO CHE COME MERA NORMATIVA SECONDARIA?
La Corte ha chiarito la questione, e lo ha fatto per di più in modo unanime. Se diversamente da quanto è stato, dunque ponendo il caso di una risoluzione a favore della natura secondaria, la Corte avesse ieri deciso altrimenti io sosterrei oggi (facendo da pungolo come Repubblica) la seguente tesi da me già espressa tempo addietro:
Sul tema del Regolamento Congressuale Sono da farsi diverse notazioni...
1- La Corte ha sancito la natura "sovraordinata" rispetto alla Legge del Regolamento Congressuale, ciò non significa che essa lo abbia reso "fonte Costituzionale.
2- Il Regolamento Congressuale puo' essere considerato una norma interpretativa ed attuativa della Costituzione, attesa la necessità evidente di una procedura di funzionamento dell'organo legislativo e riconosciuta, come ovvio, la enorme rilevanza che essa ha nella vita politica. Una norma attuativa della Costituzione è una norma costituzionalmente potenziata rispetto alle altre, penso sia abbastanza semplice da capire questo.
3- Visto e considerato inoltre il dettato de
l'articolo 13 del Reg Parl:
Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.
Si aprono diverse opzioni: è possibile ridurre l'art 13 a una mera clausola di stile, dunque totalmente inefficace poichè evidentemente lesiva di un criterio basilare del diritto come quello cronologico e quindi praticamente schiaffeggiare il parlamento, oppure... lungi da ciò, ritenerlo senz'altro evidentemente orientato all'attribuzione di un
valore costitutivo di prassi costituzionale al Regolamento.
In definitiva se non si riconoscesse la natura "implicitamente" quasi "semi-costituzionale" del Regolamento interno di un organo sovrano si dovrebbe anche concludere per la pratica nullità dell'articolo 13, una disposizione che in effetti, tutt'altro dal sembrare clausola di stile, sembra veramente essere orientata alla cogenza.
E' veramente così? E' possibile ritenere parte sostanziale della Costituzione il regolamento? Costantino Mortati non avrebbe avuto dubbi.. Ma attenzione:
Qui in sostanza siamo di fronte alla volontà del parlamento estrinsecantesi nella costituzione di nuovi atti e procedure, dunque siamo di fronte ad un atto parlamentare che sembra delineare non una innovazione costituzionale nel solo senso di modifica formale quanto una innovazione costituzionale nel senso di modifica materiale.
A livello di Costituzione materiale questo regolamento è a dir poco norma fondamentale.
Non si può far finta che l'attribuzione, essa invece sì costituzionale, EVIDENTISSIMA del ruolo di difesa dell'unità e della Costituzione proprio al Presidente contempli anche la NON attribuzione di un potere a questo punto necessario per ricondurre alla costituzionalità atti che altrimenti si dovrebbero ritenere anti-costituzionali, poichè opposti ad un principio indubitabilmente supremo ed evidentemente costituzionale (al contrario del regolamento) quale il dovere Presidenziale di controllo e salvaguardia di correttezza legislativa e unità dello Stato!
In sostanza l'alternativa posta alla Giurisprudenza è stata certamente quella fra il dichiarare
l'incostituzionalità dell'istituto mozione, in quanto esulante la capacità costituzionale di determinare competenze e legittimità degli atti di posizione del diritto primario O riconoscere la natura di atto avente forza di legge in quanto legge della Mozione e dunque disporre la costituzionalità del controllo Presidenziale rintracciando una
implicita previsione regolamentare di attribuzione al Presidente del controllo anche sulle mozioni.
Sostanzialmente un ammettere e disvelare l'errore inconscio Parlamentare nel delineare un atto che ha un nudum nomen che non corrisponde PER NULLA ad una sostanziale differenza dalla Legge.
In pratica: Il Parlamento puo' emanare la Legge, ha deciso con una Legge di emanarne una e di chiamarla in modo diverso "mozione", non attribuendole per di più sanzione altro che politica (lex imperfecta appunto), questo a livello costituzionale non rileva affatto però, la Corte ha sicuramente sentito come dovere quello di imporre al Parlamento il controllo di correttezza e la salvaguardia di unità (in quanto rappresentazione di essa) costituzionalmente previsti all'art 7 in capo al PdPOL e dunque di negare la natura differenziata delle mozioni.
Ulteriore possibilità sarebbe stata quella ancor più drastica di ammettere la natura Costituzionale del regolamento Congressuale e quindi esplicitamente sancire la possibilità che esso deroghi all'art 7 ed al 13 da esso derivante, permettendo così la non considerazione, per il potere di rinvio, delle mozioni... Ma questa sarebbe stata china pericolosa e la Corte ha fatto a mio avviso bene a non seguirla.
La conclusione massimaria della Corte (cioè il riassunto di questo post) sulla prima questione, salve le incidentali io la scriverei così:
La mozione è istituto creato dalla legge, essa nascendo dalla legge e non dalla costituzione non puo' essere diversa da una legge. Chiarito il fatto che la legge stessa la ponga in modo evidente e sostanziale come atto avente forza di legge si deve concludere in forza del principio di ragionevolezza che essa sia solo un tipo speciale di legge stilisticamente chiamato mozione ma sostanzialmente di natura precisamente legislativa, dunque sottoposta in modo inevitabile alle disposizioni costituzionali sulla Legge.
A sostegno della visione della Corte puo' citarsi l'opinione espressa dal Premier Liberal_, un
parere pro veritate:
Questo da Liberal_ che in massima parte ha scritto all'epoca il regolamento. Vi è dunque riscontro della tesi fatta propria dalla Corte anche nell'opinione di chi era attivo al tempo della produzione dell'atto fonte in esame!
p.s. questo post è praticamente un saggio, se fossi cattivo mi farei pagare per farvelo leggere, visto che è gratis non crocifiggetemi per errori di vario tipo o crasi involontarie e assurde di periodi che mi fossero sfuggite....
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ah una nota di stile... prima di parlare con zelo da maestrine di "errori sostanziali" e "danni" sarebbe opportuno riflettere bene... ciò incidentalmente penso condurrebbe anche all'evitare questo tipo di espressioni, visto che la legittimità è un regno dell'opinabile, e guardacaso anche del diritto pubblico, poco appropriate. Meglio parlare di "opinioni divergenti altrui" che di "errori dannosi" altrui...
La Corte in questa situazione ha risolto dei problemi creati da altri, non li ha certo creati lei. E li ha risolti in modo ottimo con una sentenza nemmeno troppo lunga. Avremmo dovuto spiegare meglio? Volete una forma diversa? Si accettano consigli perchè ci è sembrato un po' eccessivo stare a fissarci sui crismi delle sentenze della CCRI pero' il fio di questa decisione è stato il campo minato dell'esperienza nuova
Ah... va da sè che qui era il Giudice a parlare.