25/10/2006
Il Messale Romano
Il rinnovamento della liturgia in continuità con la tradizione della Chiesa
Il 25 gennaio 2004 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha emanato il decreto di approvazione e conferma, da parte della Sede Apostolica, della terza edizione italiana dell’«», promulgata il 20 aprile 2000.
La prima edizione di questo testo, dal titolo «Principi e Norme per l'Uso del Messale Romano», risale al 1969, all'indomani del Concilio Vaticano II che, con la costituzione «Sacrosanctum Concilium», poneva le basi della riforma generale del Messale Romano. Prima del Concilio Vaticano II, infatti, si adottava il vecchio Messale Romano con rito latino, promulgato nel 1570 da san Pio V, per ordine del Concilio di Trento.
La necessità di un rinnovamento della liturgia, in continuità con la tradizione della chiesa, fu la base per la promulgazione dell'«Ordo Missae» collegato con il «Missale Romanum», accompagnato da un documento guida per la nuova liturgia.
La nuova edizione non è sostanzialmente differente da quella del 1969, non contiene cambiamenti radicali né di redazione né di attuazione. La divisione in capitoli rimane identica e anche i titoli. La numerazione marginale viene unificata e il totale passa da 341 a 399.
Il documento vuole essere una guida che aiuta il sacerdote, i ministri e l'assemblea a scoprire il significato e il valore degli elementi della celebrazione. Qui sono infatti esposte le norme per la celebrazione eucaristica, sia per ciò che riguarda i riti e le funzioni dei partecipanti, sia per ciò che concerne le suppellettili e i luoghi sacri, affinché si realizzi quanto stabilito dal Concilio Vaticano II: “l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano, siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria” (Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 21).
L'articolo di P. Carlo Braga, a commento della «Institutio» della terza edizione del «Missale Romanorum», è il frutto dalla volontà di conoscere lo spirito con il quale questa terza edizione è stata preparata.
E' un interessantissimo “cappello” introduttivo che ci informa sull'evoluzione e sulla struttura di questo importante documento il cui fine è quello di «guidare sacerdoti, ministri e fedeli alla comprensione della celebrazione e del suo spirito».
Tutto l'Ordinamento Generale del Messale Romano è disponibile in allegato in formato .pdf (Acrobat).
L.O. - catechumenium.it
L’« EDITIO TYPICA TERTIA »
DELLA « INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI »
Per gentile concessione dell’autore e dell’editore, pubblichiamo, con qualche aggiornamento redazionale, alcune parti dell’articolo a commento della Institutio della terza edizione tipica del Missale Romanum, apparso in «Ephemerides Liturgicae» 114 (2000) 481-497. Ringraziamo P. Braga e la direzione della Rivista per disponibilità dimostrata.
All’inizio dell’estate di questo anno 2000 è stata divulgata dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti l’Institutio generalis Missalis Romani, quale estratto e anticipo della editio typica tertia del Messale Romano, che sarà pubblicato in un secondo tempo . Il documento non è preceduto da un decreto ufficiale di promulgazione. Solo una nota spiega la natura e la finalità dell’edizione:
Quam Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 11 ianuarii 2000 novam editionem Missalis Romani benigne approbavit, Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum die 20 mensis aprilis promulgavit, typicam declaravit et typis mandari curavit. Ut autem textus recognitus Institutionis generalis, quae eidem Missali inhaeret, diffusius cognoscatur atque Conferentiae Episcoporum comparent translationes in linguas vernaculas, postea a Sede Apostolica recognoscendas, hae paginae, ex eadem editione typica tertia excerptae, publici iuris separatim fiunt.
Un po’ di storia
Il primo testo della Institutio generalis del Messale Romano ha come data di promulgazione il 6 aprile 1969, domenica di Pasqua, data del decreto ufficiale di promulgazione dell’« Ordo Missae », anticipo del « Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Papae VI promulgatum ». Il collegamento tra Ordo Missae e Missale era assicurato dalla Costituzione Apostolica « Missale Romanum », con la quale il Papa approvava il nuovo Messale, riportata nel volume .
Non fu una nascita tranquilla. Alle espressioni di esultanza di coloro che attendevano la riforma del libro liturgico, si unirono subito le recriminazioni. I tradizionalisti più intransigenti tentarono di impugnare la validità della decisione papale di sostituire il Messale del Concilio Vaticano II al Messale del Tridentino, pubblicato da Pio V nel 1570. Poi arricchirono la loro inconsistente opposizione giuridica ricorrendo alla segnalazione di errori esistenti nella Institutio e nell’Ordo Missae. Ciò che più sorprese fu l’appoggio dato a questa opposizione da due Cardinali di Curia (Ottaviani e Bacci) .
L’entrata in vigore del nuovo Ordo Missae era fissata per il 30 novembre, prima domenica d’Avvento. Le opposizioni non tendevano a placarsi.
Il 20 ottobre 1969, la Sacra Congregazione per il Culto Divino, ormai avanti nella stampa del nuovo Messale, emanò un’Istruzione per la graduale applicazione della Costituzione Apostolica Missale
Romanum , a cui fece seguire, il 18 novembre, una Dichiarazione sul valore della Institutio, precisando che questa andava considerata non come un documento dogmatico o dottrinale, ma come un documento liturgico e pastorale. Lasciava prevedere la possibilità di alcune precisazioni, ma non la speranza di cambiamenti radicali .
Lo stesso Paolo VI, in due udienze generali (19 e 26 novembre 1969), intervenne presentando il nuovo rito della Messa come volontà del Concilio e come aiuto alla pietà cristiana .
L’inizio dell’applicazione delle riforma della Messa avvenne con molta tranquillità, direi con gioia, e andò progressivamente consolidandosi, nonostante le difficoltà create dalla mancanza di libri liturgici completi e precisi.
La pubblicazione del nuovo Messale divenne effettiva il 26 marzo 1970, giovedì santo, data del decreto di promulgazione del Messale di Paolo VI , ma fu messo in circolazione all’inizio dell’estate. La Institutio si presentava arricchita di un Proemio, nuovo, a sé stante come contenuto e come numerazione marginale, in cui si giustificava l’edizione del nuovo Messale, dichiarandolo in piena coerenza con il Vaticano II e con tutta la tradizione dottrinale ed eucologica della Chiesa . Il Proemio era stato voluto da Paolo VI come tentativo di conciliazione. Ma non raggiunse pienamente lo scopo.
Il testo della Institutio presentava cambiamenti in alcuni numeri, anche importanti (cf. nn. 7, 49 ecc.), per rassicurare gli scontenti, mediante precisazioni ed esplicitazioni, soprattutto per riaffermare la natura sacrificale della Messa. Ma la sostanza, il contenuto e la tessitura della prima edizione non venivano toccati. Piccole varianti, sparse, riguardavano punti rubricali o cerimoniali, da precisare in seguito all’edizione di testi liturgici, susseguenti il Messale .
L’editio typica del 1970 fu ristampata nel 1972, ma senza variazioni.
Fu invece nel 1975 (27 marzo, giovedì santo) che vide la luce l’editio typica altera del Messale del Vaticano II . La novità principale era un considerevole aumento di testi eucologici, specialmente tra le Messe votive e ad diversa. L’Institutio generalis presentava un rifacimento dei nn. 142-152 del cap. IV, riguardanti i compiti dei ministri inferiori, in particolare del suddiacono. Questo Ordine, infatti, era stato soppresso da Paolo VI nella riorganizzazione degli Ordini minori . I compiti del suddiacono, quindi, venivano assegnati al lettore e all’accolito, ai quali giustamente spettavano. Anche piccoli cambiamenti rubricali o cerimoniali erano stati apportati ad alcuni numeri del testo, dove necessario .
La nuova edizione non conteneva cambiamenti radicali né di redazione né di attuazione. Ed è quella che troviamo ancora a guidare le nostre celebrazioni a distanza di venticinque anni.
Questi venticinque anni, però, hanno registrato numerosi sviluppi nel libro liturgico. Il calendario si è arricchito di nuove memorie di Santi; sono stati approvati nuovi testi sia per queste memorie sia per altre celebrazioni; sono stati pubblicati nuovi libri liturgici e nuovi documenti riguardanti la disciplina e la celebrazione liturgica. È stato un cammino lento, ma continuo. Per cui, a venti anni dalla prima edizione del Messale di Paolo VI (1990), la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti pose tra i punti del suo programma di lavoro la preparazione della editio typica tertia del Messale Romano. L’argomento fu uno dei principali della Sessione Plenaria del gennaio 1991; e la rivista della Congregazione, Notitiae, ne diede ampia informazione . La realizzazione, diluita nel tempo, compie ora il primo passo con la pubblicazione della Institutio, come estratto dalla terza edizione del Messale.
Non è accessibile la documentazione del lavoro. Ma è possibile intuire il sottofondo dell’iter, condizionato dai libri liturgici e dai documenti interessanti la Liturgia, pubblicati dopo il 1975. Sono di natura e di importanza diversa; vi si nota anche un progressivo cambiamento di sensibilità e di mentalità per alcuni problemi; ma tutti hanno influito, a volte in modo notevole, sulla nuova edizione della Institutio e del Messale Romano. Ricordo i più significativi.
Tra i documenti:
— L’istruzione Inaestimabile donum, su alcune norme relative al culto del mistero eucaristico, 3 aprile 1980 .
— Il Codex Iuris Canonici (25 gennaio 1983) e il Decreto susseguente Promulgato Codice, con le Variazioni da introdurre nelle nuove edizioni dei libri liturgici, 12 settembre 1983 .
— La Lettera Apostolica Vicesimus quintus annus, nel XXV anniversario della Costituzione Conciliare sulla sacra Liturgia, 4 dicembre 1988 .
— L’Istruzione Varietates legitimae, su la Liturgia Romana e l’inculturazione, 25 gennaio 1994 .
— L’Istruzione Ecclesiae de mysterio, su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997 .
Tra i libri liturgici:
— Ordo Cantus Missae, 24 giugno 1972 ; editio typica altera 1987.
— Ordo Dedicationis ecclesiae, 29 maggio 1977 .
— Ordo lectionum Missae, editio typica altera, 25 gennaio 1981 .
— Rituale Romanum. De Benedictionibus, 31 maggio 1984 .
— Caeremoniale Episcoporum, 14 settembre 1984; ristampa 1985 .
— Rituale Romanum. Ordo celebrandi Matrimonium, editio typica altera, 19 marzo 1990 .
La nuova edizione della Institutio
La Congregazione per il Culto Divino, pubblicando il testo della Institutio, esprime il desiderio che « profundius cognoscatur ». Penso che sia non solo l’auspicio di una conoscenza materiale; ma un invito ad approfondirne lo spirito mediante una lettura attenta e riflessiva, che aiuti a riscoprirne le fonti di ispirazione. La lettura che intendo farne in queste note, anche se limitatamente ai primi quattro capitoli e in forma non sempre sistematica, si propone fare ciò, mediante l’esame dei punti di maggiore interesse per i cambiamenti e le aggiunte apportate.
Alcune osservazioni di carattere generale
1.La natura del documento
Credo sia indispensabile non perderla di vista, per giudicare rettamente i cambiamenti apportati. L’Institutio non è nata come succedaneo al corpus delle rubriche e del Ritus servandus del Messale di Pio V. Non si proponeva di essere una semplice raccolta di norme rubricali e cerimoniali. Intendeva essere una guida, una manuductio, che aiutasse il sacerdote, i ministri e l’assemblea a scoprire il significato e il valore degli elementi della celebrazione sotto il profilo dottrinale, spirituale e pastorale, per far capire anche il perché delle norme rituali. Per questo al termine Instructio, nella prassi ormai legato a documenti che raccolgono soprattutto norme dispositive, si preferì il termine nuovo di Institutio. L’intenzione si riflette nella impostazione del testo: offre il significato delle parti e dei suoi elementi, ne spiega l’uso, ne indica la modalità di realizzazione.
Appare così più chiaramente lo spirito che ha animato la composizione del documento: proporre una normativa sobria, sufficientemente precisa e allo stesso tempo flessibile, così da essere realistica e incisiva nella celebrazione. Ogni popolo ha un suo animus; ogni assemblea ha sue possibilità e capacità di espressione. Pur nel rispetto delle linee fondamentali del rito, il lavoro di adattamento è determinante per un risultato efficace.
2.La nuova redazione
Un giudizio sulla nuova redazione del documento deve fondarsi sulla considerazione della natura del documento stesso e su una lettura in parallelo tra la redazione del 1970-1975 e quella del 2000.
a) Anzitutto la disposizione materiale del testo. Rimane identica la divisione in capitoli, che conservano i titoli originali. Nuovo è il IX, riguardante gli adattamenti. Vengono invece aumentati, all’interno dei capitoli, i sottotitoli per meglio evidenziare gli elementi di una sezione, prima raccolti come parte di uno stesso paragrafo o di uno stesso numero. Ciò avviene soprattutto nella descrizione della celebrazione dei Riti di Comunione (cf. nn. 80-89).
La numerazione marginale viene unificata, partendo dal Proemio, che in tal modo entra a far parte di tutto il documento. I numeri, nel totale, passano da 341 a 399, a causa delle aggiunte e della suddivisione di alcuni articoli. Non sempre è facile fare un parallelo esatto tra l’antica e la nuova redazione, a causa dello spostamento di alcuni paragrafi, secondo la nuova economia generale del testo.
b) Ciò che più colpisce è l’abbondanza e la frequenza di cambiamenti e delle inserzioni di parole o di frasi. La lettura parallela dei due testi mette chiaramente in risalto anche la natura delle numerose varianti, a volte significative, a volte puramente formali.
Cambiamenti e novità
Dopo questo sguardo di carattere generale, ci sembra opportuno fermarci sulla natura dei cambiamenti introdotti nella Institutio. Sono infatti di natura diversa: alcuni sono originati da documenti emanati negli ultimi venticinque anni; altri sono stati fatti nell’intento di precisare meglio tanti dettagli rubricali o celebrativi, se non altro per correggere « abusi »; altri ancora sembrano quasi frutto di desideri o sentimenti personali.
1.Dai documenti e dai libri liturgici
Ho già elencato i principali. Alcuni sono importanti, anche per l’occasione che li ha prodotti. Meritano un cenno particolare l’Istruzione Inaestimabile donum, pubblicata in occasione del ventennale del nuovo Messale; il Codice di Diritto Canonico; la lettera apostolica Vicesimus quintus annus, in occasione dei venticinque anni della Costituzione del Vaticano II, il decreto interdicasteriale Ecclesiae de mysterio del 1997. Alcune precisazioni sono importanti e dovevano essere raccolte. Ne ricordo alcune, che derivano dalla Inaestimabile donum e riguardano soprattutto l’omelia, la Preghiera eucaristica e la Comunione.
a) L’omelia deve essere fatta dal celebrante o affidata ad altro sacerdote e, « quandoque pro opportunitate », al diacono (n. 66). È la normativa del Codex Iuris Canonici can. 767 par. 1, l’interpretazione data dal Consilium per l’interpretazione dei testi legislativi e le indicazioni del decreto interdicasteriale (art. 3). Un accenno si ha pure nella Inaestimabile donum (n. 2).
È da auspicare che il sacerdote sappia tenere presente il principio che l’omelia deve partire dalla parola di Dio e dai testi liturgici. I libri liturgici lo sottolineano chiaramente. Anche nel n. 65 si legge: « L’omelia deve consistere nella spiegazione o di qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di un altro testo dell’Ordinario o del Proprio della Messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari necessità di chi ascolta ».
b) Quanto alla Preghiera eucaristica, il testo della Institutio (n. 147) deriva dalla Inaestimabile donum (nn. 4-5) quattro precisazioni:
— la proclamazione della Preghiera eucaristica è riservata al sacerdote celebrante;
— in ragione dell’ordinazione, cioè del carattere del sacerdozio ministeriale;
— deve essere usato un testo esistente nel Messale o approvato dalla Sede Apostolica;
— i fedeli vi partecipano con le acclamazioni ad essi assegnate.
Sono problemi che erano di attualità alcuni anni or sono; forse, in qualche parte, lo sono ancora oggi. L’Institutio vi torna con una certa forza.
c) Circa il modo di accedere alla Comunione da parte dei fedeli durante la Messa, vengono riprese dalla Inaestimabile donum (n. 11) queste precisazioni (n. 160):
— non è consentito ai fedeli prendere essi stessi il pane consacrato e il sacro calice, e tanto meno che li facciano passare dall’uno all’altro;
— possono ricevere la Comunione stando in ginocchio o in piedi, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale;
— chi riceve la Comunione stando in piedi è invitato a premettere una riverenza, la cui forma deve essere stabilita dalla Conferenza Episcopale (questo dettaglio è nuovo nella Institutio);
— la particola deve essere consumata subito, prima di tornare al posto.
Anche queste sono norme di rispetto e di attenzione ad evitare profanazioni delle specie eucaristiche, sulle quali la preoccupazione della Santa Sede si era espressa già varie volte.
d) Un’attenzione esplicita viene riservata anche all’atto della purificazione dei vasi sacri, partendo sempre dalla Inaestimabile donum (nn. 13-15):
— le ostie che rimangono devono essere portate al luogo della custodia dell’Eucaristia, mentre il vino deve essere consumato subito « ad altare » dal sacerdote o dal diacono;
— la purificazione delle pissidi e del calice può essere fatta dal sacerdote (n. 163) o dal diacono
(n. 183) o dall’accolito « rite institutus » (n. 192).
Siamo sempre nel quadro di indicazioni tese al rispetto all’Eucaristia.
2.Sottolineature
Meritano di essere indicate alcune sottolineature, che sono dettagli, ma significativi, destinati a valorizzare alcuni elementi della celebrazione.
a) Si raccomanda al sacerdote la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Vi aveva insistito il Concilio (Presbyterorum Ordinis 13), ne aveva riparlato il Codex Iuris Canonici (can. 904). Lo consiglia la condizione del presbitero e il valore singolare del sacrificio eucaristico, dal quale deriva tutta l’efficacia della redenzione e la forza del ministero sacerdotale (n. 19).
Più oltre (n. 114) viene richiamato al sacerdote un altro principio: il modo ordinario di partecipare all’Eucaristia è quello che gli consente di esercitare il suo ordine, cioè la celebrazione vera e propria. Il principio giustifica la facoltà data ai membri di una comunità canonicale o religiosa di concelebrare nella Messa della propria comunità, anche se sono tenuti a celebrare individualmente per motivi pastorali. È anche la base per spiegare la concessione della concelebrazione in circostanze particolari, come quelle indicate nei nn. 203 e 204. Ma vale per ogni celebrazione in cui il presbitero partecipa insieme alla comunità cristiana. Importante sarà creare una mentalità che induca ad accettarne e a facilitarne la realizzazione.
Il principio dell’esercizio del proprio ordine viene applicato ai vari ministri, in particolare al diacono (n. 171). In fondo, è l’applicazione dei principi contenuti nei nn. 26 e 28 della Costituzione liturgica.
b) Vengono richiamate le possibilità di adattamento che il sacerdote può compiere nel corso della celebrazione (n. 24), e vengono indicate, in forma riassuntiva, quelle spettanti al Vescovo o alla Conferenza Episcopale. Mi pare abbia un significato molto importante l’insistenza sul valore sacramentale ed esemplare delle celebrazioni presiedute dal Vescovo nella sua Chiesa particolare; e soprattutto l’insistenza sul compito del Vescovo nell’animazione liturgica (n. 387). Principio ribadito nel n. 22. Il ricupero del vero spirito della Liturgia e della celebrazione è il modo migliore per superare le sempre rinascenti tendenze di ritorno al formalismo e al ritualismo.
c) Da sottolineare anche l’insistenza sul valore del canto nella celebrazione. Era ben sottolineato nelle redazioni precedenti della Institutio. La nuova redazione ne ritiene i principi, insiste sull’apprendimento di alcune melodie per celebrazioni con fedeli di lingue diverse, e aggiunge un richiamo al valore e alla preferenza da dare al canto gregoriano (nn. 39-41).
d) Utile è il richiamo del valore di alcuni elementi e quindi il modo della loro realizzazione. Ricordo in modo specifico il Gloria (n. 53) e il salmo responsoriale (n. 61): non sono canti qualsiasi, liberamente intercambiabili. Costituiscono un « rito a sé stante »: non accompagnano movimenti o azioni. Lo stesso principio vale anche per altri canti, quali il Sanctus e la professione di fede. Però per quest’ultima è data la possibilità di una scelta del testo, tra quelli approvati per l’uso liturgico.
e) Un altro richiamo si riferisce alla preghiera dei fedeli. Il testo prevede quattro dettagli significativi, che possono migliorare il significato e il contenuto di questa preghiera: le intenzioni « siano sobrie, formulate con una sapiente libertà e con poche parole, ed esprimano le intenzioni di tutta la comunità » (n. 71). Non è raro sentire formulazioni slavate e interminabili, espressioni personali che fanno apparire questa preghiera più la somma di preghiere personali che non « preghiera comune », proposta liberamente, ma a nome di tutta la comunità, che la fa sua. Forse la spontaneità l’ha avuta vinta sul senso comunitario delle nostre assemblee.
f) Ultimo elemento che voglio sottolineare è la valorizzazione del « sacrum silentium ». Il n. 45 ne ricorda il significato e i momenti di applicazione. Più concreto è il suggerimento ad usare del sacro silenzio durante la liturgia della parola: è uno dei mezzi di accoglienza e di assimilazione (n. 55: l’accenno non c’era nella redazione precedente), usato soprattutto dopo le letture e dopo l’omelia (nn. 128, 130, 136). È auspicabile che il silenzio entri veramente a far parte viva della celebrazione come un tempo proprio, non solo come momento di passaggio, vuoto di significato e di attenzione.
Forse non è completamente al suo posto, anche se come richiamo è valido, l’accenno al silenzio da osservare « laudabiliter » prima della celebrazione, in sagrestia e luoghi vicini ad essa, « ut omnes se ad sacra peragenda devote et rite disponantur ». È però un preludio ai momenti di silenzio
« sacro ».
3.Novità
Novità sensazionali l’Institutio non ne presenta. Ma richiamano l’attenzione:
a) I nn. 22-26 e il capitolo IX. Vi troviamo principi per l’adattamento, potremmo dire « spicciolo », alle varie situazioni, mediante l’adattamento immediato, possibile al sacerdote celebrante. Il testo accenna alle possibilità offerte dal libro liturgico: in genere si tratta di scelte di formule o di gesti, indicati sotto la rubrica « pro opportunitate » o altra simile. Più importante è il capitolo IX, totalmente nuovo, che applica all’adattamento del Messale le possibilità offerte dall’Istruzione Varietates legitimae sull’inculturazione. È un tema che meriterebbe una presentazione più dettagliata, non possibile nel nostro contesto. Certo, l’iter previsto per il lavoro delle Conferenze Episcopali è piuttosto complesso. Questo capitolo allinea il Messale con gli altri libri liturgici che, nei Praenotanda, hanno sempre almeno un paragrafo dedicato all’argomento.
b) La Comunione sotto le due specie è, forse, il punto più nuovo. Dalle indicazioni molto timide della Costituzione sulla Liturgia (n. 55), c’è stato un cammino di ampliamento della facoltà prima nella formulazione del rito, poi nella pubblicazione dei vari Rituali fino alla Institutio del 1975. In essa, oltre all’indicazione concreta di casi, si concedeva alle Conferenze Episcopali di permetterla nei casi « qui magnum momentum habent in vita spirituali alicuius communitatis vel alicuius coetus fidelium ». Erano, poi, richiamate le precauzioni atte a prevenire casi di profanazione delle specie eucaristiche.
Nel nuovo testo della Institutio la Comunione sub utraque si avvia a diventare una disciplina comune o quasi. Sono richiamati i casi previsti nei vari Rituali, la concessione abituale ai sacerdoti che non concelebrano, al diacono ministrante, ai membri delle comunità nella loro Messa. La Conferenza Episcopale può determinare altri casi e stabilire norme. Ma la concessione veramente nuova e liberalizzatrice è quella demandata al Vescovo della diocesi:
Allo stesso Vescovo è data facoltà di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno al sacerdote al quale, come pastore proprio, è affidata la comunità, purché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacramento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di partecipanti o per altra causa. (n. 283).
Ritengo tale concessione un modo concreto di valorizzare « formam ratione signi pleniorem » della partecipazione al banchetto eucaristico nei suoi significati (cf. n. 281).
Un dettaglio rituale: tra le forme di comunione al calice non figura più l’uso del cucchiaio e della cannuccia. L’accenno a queste forme rimane nella descrizione della concelebrazione (n. 245); ma poi il rito non viene descritto.
c) Altra novità è, in certo senso, il ritorno esplicito alla triplice celebrazione o concelebrazione il 2 novembre, secondo la concessione di Benedetto XV del 1915. Il Messale del 1970 non parlava di questa concessione, ma indirettamente la lasciava sussistere: al 2 novembre assegnava tre formulari completi, comprese le letture. Nei calendari veniva mantenuta l’indicazione della possibilità, con la precauzione che le tre Messe non fossero celebrate una dopo l’altra, come avveniva spesso prima del Concilio. Ora sia la facoltà sia il modo di celebrare queste tre Messe sono chiaramente indicati: « dummodo celebrationes diversis temporibus fiant ».
Conclusione
Ho compiuto questo percorso, certamente non completo, attraverso i primi quattro capitoli della Institutio generalis del Messale Romano con il desiderio di conoscere lo spirito e lo sforzo con cui questa terza edizione è stata preparata. Certamente non mi sono soffermato su molti punti, anche importanti e interessanti; ma credo di averne presentato una visione abbastanza esatta.
Il documento conserva fondamentalmente l’impegno iniziale di guidare sacerdoti, ministri e fedeli alla comprensione della celebrazione e del suo spirito.
C’è da ammirare la cura con cui sono state raccolte le varianti contenute nei documenti pubblicati dopo il 1975.
Esprimo, infine, il desiderio che alcuni miglioramenti possano essere introdotti nel testo prima della sua pubblicazione definitiva, affinché questo raggiunga lo scopo di ravvivare l’amore e la stima per la liturgia e in particolare per la celebrazione eucaristica.
CARLO BRAGA, C.M.





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