

Tra la "persona che gode della fiducia del parlamento" e la "persona voluta dalla maggioranza" ci scorre di mezzo un mare di differenze... anche in quei casi (anche fossero la quasi totalità) in cui le due coincidessero nel caso concreto la differenza rimarrebbe...e sarebbe esattamente quella tra lo svolgere consultazioni e l'esercitare un potere che si sa essere di NOMINA e non di RATIFICA.
L'effetto spesso analogo ottenuto non significa che il mezzo e la sostanza siano uguali.
No, non penso di poterti dare ragione.
L'unica questione su cui posso darvi ragione è quella di Danny... ovvero che possiamo decidere di partecipare ad un gioco "monco" perchè pensiamo di non essere in grado di fare quello "progredito"... ma non chiamiamo in causa i costituzionalisti allora....


Passando alla riforma della Corte supema si nota anzitutto una certa contraddizione delle proposte presentate dalla sinistra. Infatti la riforma di cui parla Danny prevede ancora un giudizio su eventuali reati di forumisti (si dice infatti che La Corte potra' intervenire giudicando per esempio un forumista non degno di rappresentare il congresso e le istituzioni di POL per un certo periodo) sia pure prevedendo che il giudizio dovrà passare per la successiva approvazione dell'amministrazione.
Tuttavia nella proposta di riforma di Repubblica di questa competenza giudiziaria della Corte proprio non c'è traccia. Qual'è allora la reale proposta della sinistra?
Comunque personalmente ritengo accettabili le modifiche proposte ma mi schiero per il mantenimento della competenza giudiziaria della Corte così come acennato nella proposta Danny.
Propongo inoltre di esplicitare in un "codice penale" da redigere con legge gli specifici reati che possono far ritenere alla Corte (in seguito all'accertamento di un processo) un forumista non degno di rappresentare il congresso e le istituzioni di POL per un certo periodo sottraendo così tale materia alla finora eccessiva discrezionalità interpretativa dei giudici stessi.


I soli "reati" che si possono commettere penso siano quelli che vanno contro il Regolamento di Pol che l'amministrazione fa applicare.
Per contribuire a fare chiarezza ed eliminare doppioni lasciamo che dell'Ordine pubblico e del "penale" si occupino Moderatori e amministratori.
Forse è meglio che la Corte si occupi di altre competenze.




Questo 3d viene messo a disposizione delle forze politiche per dialogare sulle Riforme in modo da poter presentare, in qualità di Ministro, le Istanze in Commissione , come da articolo 6 della nuova legge.
Saluti
Danny78
Ministro dei Rapporti Istituzionali e Riforme


EGGE ELETTORALE
In vigore dal 4/12/05
TITOLO I
Elezioni legislative
Art. 1
I 25 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale misto: 22 seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con lo sbarramento del 4% e 3 seggi vengono assegnati alla lista che otterrà la maggioranza relativa dei voti. Ogni lista che si presenta lo fa autonomamente senza unirsi con le altre in coalizione.
Art. 2
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 100 post al momento dell’indizione delle elezioni. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.
Art. 3
Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.
Art. 4
abrogato
Art. 5
I 22 seggi attribuiti con sistema proporzionale vanno assegnati alle liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti totali validi. I seggi vanno assegnati in base al coefficiente elettorale. Il coefficiente elettorale si ottiene dividendo la percentuale elettorale di ogni singola lista per 100 e moltiplicando il risultato per il numero di seggi attribuiti con la quota proporzionale, 22. La percentuale elettorale si ottiene moltiplicando per 100 il numero di voti validi che la lista ha ottenuto dividendo il risultato per la somma di voti validi ottenuti da tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti. I calcoli vanno fatti prendendo in considerazione solo i primi 6 decimali. Il coefficiente elettorale indica, nella parte intera del numero, il numero di seggi ottenuti sicuramente dalla lista. Una volta assegnati i seggi sicuri si assegnano i seggi rimanenti. Per assegnarli bisogna mettere in ordine decrescente i decimali dei coefficienti elettorali di ogni lista e assegnare i seggi rimanenti alle prime liste in graduatoria. Se i seggi rimanenti sono 3, per esempio, le prime 3 liste della graduatoria ottengono un seggio aggiuntivo. Vengono proclamati eletti in ogni lista i candidati che in quella lista stessa hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti vengono eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.
Art. 6
I 3 seggi da attribuire alla lista verranno assegnati ai primi 3 utenti candidati non eletti.
Art. 7
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che, rispettando l'apposita legge di Regolamentazione, presenteranno nella loro lista almeno 2 candidati.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito 3d Ufficiale "Presentazioni Liste Congresso" riportando:
Nome del Partito, Lista dei Candidati al Congresso ed eventualmente esprimendo le candidature per la Presidenza e Vicepresidenza di POL. Ogni lista potrà essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti di essa.
TITOLO II
Elezioni presidenziali
Art. 8
L’elezione del Presidente di Pol avviene tramite voto palese espresso nel thread elettorale per l’elezione del Presidente. Sul post di voto va espresso solo il nome del candidato alla presidenza scelto.
Art. 9
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 100 post al momento dell’indizione delle elezioni. Possono candidarsi alla carica di Presidente di Pol solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 1000 post al momento dell’indizione delle elezioni.
Art. 10
Verrà proclamato Presidente il candidato che otterrà il 50% dei voti validi più uno. Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato vi sarà un ballottaggio, dopo sette giorni dalla chiusura delle urne, tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio verrà proclamato Presidente.
Art. 11
Qualora i candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti nel ballottaggio, il Presidente verrà scelto dal Congresso con maggioranza dei 2/3 dei membri.
TITOLO III
Disposizioni generali sul voto
Art. 12
Il voto è palese ed espresso negli appositi thread elettorali. Non sono ammesse modifiche al post di voto. In caso di errore nell’espressione del voto l’elettore potrà creare un ulteriore post nel quale indicherà la dicitura esatta della lista votata, del candidato al congresso o del candidato Presidente scelti. In caso di edit del post di voto il voto stesso verrà annullato. Verranno altresì annullati i voti espressi da “cloni”. Non è consentito cambiare con un post successivo la lista, il candidato al congresso o il candidato Presidente votati.
Art. 13
Lo scrutinio dei voti verrà effettuato dall’Amministrazione di Pol.
Art. 14
Le urne rimarranno aperte per la durata di 5 giorni. Le candidature per il congresso e per la presidenza vanno presentate al presidente del congresso almeno 15 giorni prima della consultazione elettorale.


Grazie per il tuo Contributo!


TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art.52
L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene approvato dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei suoi membri. Le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.

