Risultati da 1 a 8 di 8
  1. #1
    Edge of a straight razor.
    Data Registrazione
    12 Sep 2004
    Località
    Unknown Pleasures by Joy Division
    Messaggi
    27,541
     Likes dati
    7,464
     Like avuti
    12,912
    Mentioned
    294 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Ferrero : Sito TFR - Previdenza Complementare

    Non so' se qualcuno l'ha gia' segnalato, ma ecco il sito voluto da Ferrero and co., utile per chiarire eventuali dubbi su previdenza complementare e TFR :



    http://www.tfr.gov.it/tfr/homeTFR.htm

  2. #2
    Hanno assassinato Calipari
    Data Registrazione
    09 Mar 2002
    Località
    "Il programma YURI il programma"
    Messaggi
    69,193
     Likes dati
    0
     Like avuti
    4
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Ottimo, postalo anche nel principale

  3. #3
    Hanno assassinato Calipari
    Data Registrazione
    09 Mar 2002
    Località
    "Il programma YURI il programma"
    Messaggi
    69,193
     Likes dati
    0
     Like avuti
    4
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Chi è interessato dalla Riforma

    Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo il disegno di legge finanziaria, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.

    Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

    Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
    ---

  4. #4
    Hanno assassinato Calipari
    Data Registrazione
    09 Mar 2002
    Località
    "Il programma YURI il programma"
    Messaggi
    69,193
     Likes dati
    0
     Like avuti
    4
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    La scelta sulla destinazione del Tfr

    In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

    In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

    Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
    La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).

    Modalità Esplicite

    Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

    *
    destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
    *
    mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.

    La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
    La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

    Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)

    Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

    In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

    1.
    alla forma individuata con accordo aziendale;
    2.
    in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

    In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

    Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

    La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

    *
    riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
    *
    determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
    *
    non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

    Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

    Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.

    In particolare, tali lavoratori possono:

    *
    se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS;
    *
    se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

    In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

    Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra).

    Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla categoria di appartenenza.

    *
    Percorsi decisionali (formato.ppt 31 Kb)

    Per saperne di più sul TFR

    Che cos’è il TFR?
    Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente

    Come si determina?
    Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

    Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

    Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

  5. #5
    Hanno assassinato Calipari
    Data Registrazione
    09 Mar 2002
    Località
    "Il programma YURI il programma"
    Messaggi
    69,193
     Likes dati
    0
     Like avuti
    4
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Le agevolazioni fiscali





    Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali.



    Regime fiscale dei contributi.
    Regime fiscale dei rendimenti.
    Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti.











    Regime fiscale dei contributi:

    I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.
    Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

    torna ad inizio pagina



    Regime fiscale dei rendimenti:

    I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento).



    torna ad inizio pagina



    Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:

    Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).

    La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.

    Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

    Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
    Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.

    In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

    Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.

  6. #6
    Edge of a straight razor.
    Data Registrazione
    12 Sep 2004
    Località
    Unknown Pleasures by Joy Division
    Messaggi
    27,541
     Likes dati
    7,464
     Like avuti
    12,912
    Mentioned
    294 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito

    Non mi ricordavo se l'avevi gia' postato tu yurj.....

  7. #7
    Hanno assassinato Calipari
    Data Registrazione
    09 Mar 2002
    Località
    "Il programma YURI il programma"
    Messaggi
    69,193
     Likes dati
    0
     Like avuti
    4
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    sono pigro

  8. #8
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    09 Apr 2004
    Messaggi
    11,861
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    domanda semplice

    mio padre dipendente statale , che deve fare?

 

 

Discussioni Simili

  1. MONETA COMPLEMENTARE SICILIANA
    Di luigi maria op nel forum Conservatorismo
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 21-09-12, 21:55
  2. La moneta complementare dei bocconiani
    Di Manfr nel forum Economia e Finanza
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 14-01-12, 11:21
  3. Ferrero : Sito TFR - Previdenza Complementare
    Di Max72 nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 04-01-07, 10:25
  4. Sulla previdenza complementare
    Di 22Ottobre nel forum Comunismo e Comunità
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 20-12-06, 15:13
  5. [Governo] Misure in materia di previdenza complementare
    Di Outis nel forum Comunismo e Comunità
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 14-11-06, 11:48

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito