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  1. #31
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    Sentenza Corte Costituzionale 10/4/2007

    La Corte ritiene che l'articolo 2 della legge ordinaria di regolamentazione dei partiti vada inteso nel senso piu' vicino al "favor libertatis" per cui nel Registro delle Formazioni Politiche di POL devono essere inseriti solo i partiti . Al contrario per le liste composte da piu' partiti già inseriti nel registro con tutti i requisiti (compresa l'anzianità di iscrizione di 30 giorni per tutti i partiti che la compongono) sarà sufficiente che vengano inserite nel thread di presentazione delle liste senza ulteriori adempimenti.
    se invece che di una lista con piu' partiti già registrati si trattasse di una fusione di partiti (come se ad esempio i DS e la Margherita si fossero fusi nel Partito democratico attraverso due rispettivi congressi dei partiti in cui si delibera la fusione dei due partiti in un nuovo soggetto) occorrrerebbe una nuova registrazione con la decorrenza di 30 giorni nel registro delle formazioni politiche.
    Il Presidente della Corte Costituzionale
    C@scista


    Pubblicata a cura della Presidenza di Pol

  2. #32
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    Legge Ordinaria Festa di Roma

    21 Aprile-Festa di ROMA

    Articolo 1

    Il 21 Aprile si festeggia la Festa di Roma, una giornata interamente dedicata alla Città Eterna nonchè capitale d'Italia. Durante questo giorno saranno aperti thread-dibattito su avvenimenti storico-politico-culturali riguardanti la città

    Il Presidente Promulga

  3. #33
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    Legge di Modifica Legge Autonomie



    Il comma 2 dell'articolo 2:

    I forumisti esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere alla Corte Suprema solo se dimostreranno di essere “frequentatori abituali” (postando quindi un Ricorso comprendente i link dei minimo 10 thread aperti/discussioni sottoscritte). In quel caso la Corte procederà alla “iscrizione” dei suddetti nella lista elettorale del forum interessato

    è sostituito dal seguente:

    I forumisti possono essere esclusi se non soddisfano i criteri esposti nell’articolo 4.

    Il Presidente Promulga

  4. #34
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    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



    Art 1.

    Il Consiglio dei Ministri è formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri.


    Art 2.

    Il Consiglio dei Ministri verrà convocato dal Presidente del Consiglio tramite l’apertura di un thread di convocazione dove si svolgerà sia il dibattito che le operazioni di voto. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il thread di convocazione dovrà contenere data e ora di apertura del Consiglio dei Ministri e l’ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio deciderà con quali modalità gestire le varie fasi del Consiglio dei Ministri. Si deve procedere al voto obbligatoriamente solo se almeno un ministro lo richiede.

    Art 3.

    Ogni ministro potrà presentare, in fase di dibattito, i propri progetti di legge.

    Art 4.

    Le operazioni di voto saranno gestite dal Presidente del Consiglio che comunque dovrà attenersi alla decisione del Consiglio dei Ministri e al voto che esso esprimerà e dovrà presentare in Congresso i progetti di legge e le mozioni che saranno approvate a maggioranza dallo stesso Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio e ogni ministro hanno diritto di voto e in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio vale doppio.

    Art 5.

    Ogni ministro avrà a propria disposizione un thread dei lavori ministeriali che potrà contenere le linee programmatiche, le iniziative del ministero, le proposte di legge che il ministro proporrà in Consiglio dei Ministri e qualunque cosa il ministro riterrà opportuno inserire nel thread.

    Art. 6.

    Ogni Ministro potrà creare un suo Staff scegliendo sino a tre collaboratori. La scelta dello staff è a discrezione del singolo Ministro. Per poter avere diritto al/ai Collaboratori, il Ministro dovrà individuare una Delega specifica da assegnare al forumista. La Delega dovrà riguardare un progetto o comunque una iniziativa inerente alle competenze del Ministero in questione.

    Art. 7.

    Le Competenze dei Ministeri sono le seguenti:

    Primo Ministro

    Compito Principale: Come da art.19 della Costituzione, il Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi. Il Primo Ministro può sovraintendere e collaborare a tutte le iniziative del Governo e dei singoli Ministri.

    *******************************



    Ministero Interni:

    Compito Principale: Il Ministero degli Interni si occuperà di favorire una rete di contatti tra i forumisti stessi incentivando l'interscambio e la conoscenza tra essi in maniera assolutamente trasversale e legata ai temi dei forum stessi. Si occuperà inoltre si stilare una relazione sulle elezioni polliane e sul funzionamento della legge elettorale.
    Avrà anche il compito di costruire un database, accessibile a chiunque, che contenga tutti i risultati di tutte le elezioni politiche e amministrative che si sono tenute dal dopoguerra a oggi in questo paese (un archivio in stretta collaborazione con il "Termometro").

    Competenza su altri forum:

    Termometro Politico

    *******************************


    Ministero Attività Culturali:

    Compito Principale: Cercare di Sviluppare attività che possano diffondere elementi di Cultura. Come Rappresentante della Cultura si impegna a varare iniziative comuni con i forum di competenza.

    Competenza su altri forum:

    H-demia
    Musica
    Historia Magistra Vitae
    Filosofie e Religioni d'Oriente
    Tradizionalismo, Esoterismo e Gnosi
    Gnosticismo antico e Catarismo
    Paganesimo e Politeismo
    Metafisica e Sophia Perennis
    Agiografia, Apologetica, Controstoria
    Milites Templi Hierosolymitani
    Regno delle Due Sicilie
    Scampoli d'Arte
    Il Pendolo di Foucault
    Il Fondoscala di Politica OnLine
    Il Seggio Elettorale
    Ludoteca
    Fumetti & Animazione
    Forum Sportivi.



    *******************************



    Ministero Esteri:

    Compito Principale: Sviluppare nuovi mezzi di comunicazione sia del lavoro svolto dal Governo, sia di tutto quello Realizzato nel forum per promuovere "Camera" sia in altri forum di POL sia nel Web. Il Ministero inoltre può porsi come interlocutore con gli altri forum di competenza per possibili iniziative comuni.

    Competenza su altri forum:

    Politica Internazionale
    Politica Europea
    Terre dei Balcani
    Il Milione
    Destinazione Terra
    Americanismo
    Ambientalismo
    Animalismo

    *******************************



    Ministero Riforme e Rapporti Istituzionali:

    Compito Principale: Rappresenta il punto di raccordo tra le varie istituzioni (Presidenza, Premierato, Congresso, Corte) e Sovraintende i processi di Riforme delle Regole del Gioco. Come Rappresentante del Congresso Polliano si impegna a varare iniziative comuni con altri forum "politici".

    Competenza su altri forum:

    Nuova Frontiera Democratica
    Nuova Frontiera Monarchica
    Circolo Riformista
    Socialismo Europeo
    Sinistra Radicale
    Unione
    Casa delle Libertà
    Rifondazione Comunista
    Destra Radicale
    Destra Moderata
    Destra Sociale
    Repubblicanesimo
    Movimento Repubblicani Europei
    Conservatori e Conservatorismo
    Riformatori Liberali
    Rosa nel Pugno
    Democrazia Cristiana Europea
    Costituzionalismo e Scienza Politica

    *******************************



    Ministero Giustizia:

    Compito Principale: Occuparsi della gestione della giustizia polliana, collaborando con la Corte Suprema secondo i regolamenti vigenti, impegnandosi nell'introdurre e nel collaborare con le figure del "Procuratore forumistico" e dell' "Avvocato Difensore".

    (nota: Il Procuratore Forumistico e gli Avvocati difensori sono dei 3d specializzati dove i forumisti potrebbero Iscriversi (non un albo naturalmente, solo un elenco) ed essere "scelti" poi dai forumisti che ne faranno richiesta in futuro... per un consulto o per la difesa in Processi.. che comunque non dovrebbero piu poter giudicare i singoli forumisti.. ma solamente la parte Costituzionale.)

    Come Rappresentante della Giustizia si impegna a varare iniziative comuni con i forum di competenza.

    Competenza su altri forum:

    Mani Pulite

    *******************************



    Ministero Autonomie:

    Compito Principale: Sovraintendere i forum Regionali e Territoriali e collaborare con la Assemblea delle Autonomie, secondo i regolamenti vigenti. Il Ministero si impegna a varare iniziative comuni con i forum di competenza.


    Competenza su altri forum:

    Forum Regionali
    Forum Territoriali



    Art. 8

    Ogni Ministero, seguendo le linee guida dell'articolo 7, potrà ampliare le proprie competenze tramite modifica al presente regolamento votata in Consiglio dei Ministri.

    Art. 9

    Il Governo, nelle persone dei forumisti occupanti la carica di Primo Ministro e dei Ministri , si impegna nella realizzazione di un Blog Ufficiale del Governo. Ogni Ministro potrà dotarsi di un Blog Ufficiale del Ministero, dove apporre le iniziative proposte, quelle approvate, o come semplice strumento di dialogo tra forumisti ed istituzioni polliane.

    Il Presidente Promulga

  5. #35
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    Sentenza Corte Costituzionale 13/4/2007 "Modifiche al Regolamento Interno della Corte"

    La Corte Costituzionale delibera di modificare in tal senso l'articolo 10 del Regolamento interno:
    Articolo 10
    La Corte una volta dichiarata l'ammissibilità (nel giudizio preliminare di ammissibilità partecipano solo i giudici) invita a partecipare all'udienza di merito il Procuratore Forumistico e l'Avvocato difensore.
    Questo dibattito avviene nel thread specifico creato dal Presidente, ed è regolato dal Presidente della Corte.
    Ha il diritto di parlare per primo il Procuratore Forumistico lasciando all' l'Avvocato difensore l’ultima replica.
    I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti in causa nel procedimento (come testualemnte previsto dal comma 3 dell'Art.39 della Costituzione)ed intervenire indirettamente nell'udienza di merito facendo pervenire nel modo che ritengono piu' opportuno le loro osservazioni(tramite pvt o aprendo un thread ) all'avvocato difensore e al procuratore.
    Il Presidente C@scista

  6. #36
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    Questo dunque il Regolamento ora in vigore

    Regolamento della Corte Costituzionale di POL

    Titolo I


    Organizzazione Generale della Corte


    Articolo 1
    La Corte Costituzionale di POL si riunisce ogni qual volta viene convocata, nei termini definiti dalla legge e dal presente regolamento, dal suo Presidente o dal Presidente della Comunità di POL.

    Articolo 2
    La Corte Costituzionale, al fine di svolgere al meglio le sue funzioni, si dota di Thread Specifici aperti dal Presidente della Corte e sui quali vige il Regolamento specificato negli articoli successivi.
    La Corte possiede un Thread in Rilievo denominato “Ricorsi alla Corte” che è aperto a tutti i forumisti, e qui devono essere postate le richieste e i ricorsi alla Corte, già comprensive delle firme necessarie per legge al loro accoglimento.
    La Corte crea inoltre un Thread specifico per ogni Ricorso, nel quale si svolge il dibattimento. In questo Thread possono intervenire solo i Giudici e le parti in causa. Qui si svolge anche la discussione dei Giudici riguardante il Ricorso in questione.
    Ogni sentenza della Corte, con le relative motivazioni ed eventuali relazioni di minoranza, è pubblicata su di un Thread specifico per ogni Ricorso. In questi Thread non è consentito il dibattito dei semplici forumisti sulle sentenze, che deve essere spostato in altre sedi.
    A norma di legge tutti i Thread sono pubblici, e chiunque ne può prendere visione.
    La Corte possiede un Thread non in rilievo, ma collegato con dei link a quelli principali della Corte, dove vengono archiviate le Sentenze e i dibattimenti più vecchi di due mesi.
    Il compito di Archivista della Corte spetta ai Moderatori del Forum Camera.


    Titolo II


    Il Presidente della Corte Costituzionale


    Articolo 3
    Il Presidente della Corte Costituzionale viene eletto durante la prima seduta della stessa convocata dal Presidente di POL.
    Il Presidente della Corte deve essere eletto all’unanimità dai Giudici.

    Articolo 4
    In caso di assenza temporanea o di decadimento, le funzioni del Presidente della Corte passano al Vicepresidente della Corte Costituzionale, che è il Giudice che ha ricevuto più voti dal Congresso al momento della sua elezione.
    In caso di parità di voti fra più giudici, è Vicepresidente il Giudice iscritto da più tempo al Forum.

    Articolo 5
    Il Presidente della Corte Costituzionale coordina i lavori della Corte.
    Decide l’Ordine del Giorno dei Lavori di ogni seduta.
    Convoca le Sedute della Corte.
    Pubblica le sentenze e le motivazioni sul thread specificato all’articolo 2.


    Titolo III


    I Giudici della Corte Costituzionale


    Articolo 6
    I Giudici della Corte Costituzionale di POL devono rispettare i requisiti di Legge previsti dalla Costituzione, pena il decadimento dall’Incarico.

    Articolo 7
    I Giudici della Corte Costituzionale non sono responsabili di dichiarazioni effettuate nei Forum esterni al Forum Camera. Essi non possono essere rimossi per opinioni espresse in dibattiti politici che sono la normalità nel resto del Forum di PoliticaOnLine.
    All’interno del Forum Camera i Giudici Costituzionali non possono intervenire in campagna elettorale a sostegno di un candidato, intervenire a Congressi di Partiti Politici e più in generale intervenire in dibattiti portando attacchi contro esponenti politici o istituzionali, tenendo un comportamento di violenza verbale nei suoi interventi o dichiarando espressamente la propria posizione al proposito una qualsiasi questione politica riguardante specificatamente il gioco Camera.
    Ai giudici è fatto divieto di preannunciare anche ufficiosamente la loro opinione sui casi che dovranno essere esaminati dalla corte.
    Sono diffidati dal presentare e firmare Mozioni al Congresso e Proposte di Legge Popolari o comunque da qualsiasi forma di partecipazione politica attiva che richieda la loro firma.
    Data la pubblicità del Voto alle Elezioni, essi possono votare alle Elezioni ma non possono essere giudicati per il voto che hanno liberamente espresso.


    Titolo IV


    Della deliberazione intorno ai ricorsi e dello svolgimento delle sedute


    Articolo 8
    Ogni ricorso presentato nel Thread “Ricorsi alla Corte” che rispetti i requisiti di legge per la sua presentazione, deve essere processato dalla Corte entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione dello stesso.
    E’ pertanto compito del Presidente della Corte stabilire un calendario dei lavori per la discussione della richiesta stessa entro i termini previsti, pena la sua decadenza da Giudice Costituzionale.
    Tale misura non è applicata qualora il Presidente dimostri chiari motivi che gli abbiano impedito di svolgere il suo dovere.

    Articolo 9
    La Corte Costituzionale delibera l’ammissibilità dei ricorsi, considerando la formale correttezza della loro presentazione a norma di legge e la loro pertinenza con le competenze della Corte stessa, così come espresse nella Costituzione, prima di svolgere qualsiasi dibattimento sul ricorso stesso.

    Articolo 10
    La Corte una volta dichiarata l'ammissibilità (nel giudizio preliminare di ammissibilità partecipano solo i giudici) invita a partecipare all'udienza di merito il Procuratore Forumistico e l'Avvocato difensore.
    Questo dibattito avviene nel thread specifico creato dal Presidente, ed è regolato dal Presidente della Corte.
    Ha il diritto di parlare per primo il Procuratore Forumistico lasciando all' l'Avvocato difensore l’ultima replica.
    I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti in causa nel procedimento (come testualemnte previsto dal comma 3 dell'Art.39 della Costituzione)ed intervenire indirettamente nell'udienza di merito facendo pervenire nel modo che ritengono piu' opportuno le loro osservazioni(tramite pvt o aprendo un thread ) all'avvocato difensore e al procuratore.

    Articolo 11
    Il calendario del Dibattimento e l’Ordine del Giorno delle sedute è deciso dal Presidente della Corte in accordo con le parti interessate.
    I tempi della discussione devono rispettare il diritto di tutte le parti ad essere rappresentate, ma non possono comunque eccedere i quindici giorni dal giorno della prima seduta inerente a quel ricorso.

    Articolo 12
    La Corte ha tutto il tempo a disposizione secondo i termini fissati dalla Costituzione per deliberare e produrre la sentenza.
    Tutte le decisioni che la Corte è chiamata a prendere elencate in questo Titolo IV sono prese a maggioranza dalla Corte da almeno due dei suoi membri.
    Il Presidente ha una settimana dal termine della discussione dei Giudici per pubblicare la Sentenza e le Motivazioni sul Thread specificato all’articolo 2.
    Le Sentenze sono effettive quando vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dal Presidente di POL, entro e non oltre una settimana dalla loro pubblicazione da parte del Presidente della Corte.
    Qualunque mancato adempimento ai commi 3 e 4 del presente articolo porta alla decadenza dall’incarico dell’interessato.


    Titolo V


    Del mantenimento dell’Ordine e delle sanzioni


    Articolo 13
    L’Ordine nelle sedute viene mantenuto dai Moderatori del Forum Camera, che ricoprono l’incarico di Cancellieri della Corte.

    Articolo 14
    Nel qual caso un giudice della Corte Costituzionale sia anche un Moderatore del Forum Camera, le funzioni di Cancelliere e di mantenimento dell’Ordine nelle sedute viene mantenuto da egli stesso.


    Titolo VI


    Del Presente Regolamento e della Modifica dello Stesso


    Articolo 15
    Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna alla Corte Costituzionale di POL.
    Il presente Regolamento deve essere conforme ai principi e alle norme espresse dalla Costituzione di POL.

    Articolo 16
    Qualsiasi modifica al Regolamento della Corte necessita il voto unanime dei tre giudici della Corte Costituzionale.
    Ogni giudice può presentare modifiche al regolamento inserendo la propria proposta nel Thread denominato “Ricorsi alla Corte”.
    Il Presidente della Corte è obbligato a convocare una seduta per votare la suddetta proposta entro una settimana dalla presentazione della stessa, pena il decadimento dall’incarico.
    Le sedute che prevedono l’Elezione del Presidente o le modifiche al Regolamento non possono prevedere ulteriori dibattimenti riguardanti cause pendenti presso la Corte.

    Articolo 17
    Le modifiche al presente statuto devono essere promulgate dal Presidente di POL sulla Gazzetta Ufficiale per essere operative, entro e non oltre dieci giorni dalla loro approvazione.


    Disposizioni Transitorie


    I
    Il Presente Regolamento entra in vigore nel momento stesso della sua promulgazione da parte del Presidente di POL, che deve avvenire entro le 48 ore dalla stessa.

    II
    Non appena eletto, è compito del Presidente della Corte aprire i Thread necessari al funzionamento della stessa.

    III
    La Corte Costituzionale di Pol diviene pienamente operativa nel momento dell’apertura di tutti i Thread Istituzionali da parte del presidente.

    IV
    Le presenti norme transitorie valgono solo per la prima sessione della Corte Costituzionale di POL originata dall’elezione congressuale del 6 Febbraio 2007

  7. #37
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    La Corte approva all'unanimita' il nuovo articolo del regolamento interno cosi formulato

    Art 12
    La Corte ha tutto il tempo a disposizione secondo i termini fissati dalla Costituzione per deliberare e produrre la sentenza.
    Tutte le decisioni che la Corte è chiamata a prendere elencate in questo Titolo IV sono prese a maggioranza dalla Corte da almeno due dei suoi membri.
    Qualora la Corte non riesca ad ottenere almeno due voti concordi o ci si trovi con due astensioni, ci si trova in una situazione di stallo che non permette alla Corte stessa di emettere una sentenza. Bisogna quindi procedere alla convocazione di una nuova seduta per avere una nuova votazione al massimo entro 5 giorni dalla precedente seduta (a meno di seri impedimenti da parte di uno dei Giudici). A questa nuova udienza dovranno partecipare tutti e tre i giudici. Nel caso si replichi la situazione di stallo anche nella successiva seduta, il ricorso viene considerato come provvisoriamente rigettato dalla Corte con la possibilità di ripresentare il medesimo ricorso dopo almeno due settimane dal rigetto provvisorio stesso.
    Il Presidente ha una settimana dal termine della discussione dei Giudici per pubblicare la Sentenza e le Motivazioni sul Thread specificato all’articolo 2.
    Le Sentenze sono effettive quando vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dal Presidente di POL, entro e non oltre una settimana dalla loro pubblicazione da parte del Presidente della Corte.
    Qualunque mancato adempimento ai commi 3 e 4 del presente articolo porta alla decadenza dall’incarico dell’interessato.
    Il Presidente della Corte costituzionale
    C@scista


    Pubblicato a cura della Presidenza di Pol

  8. #38
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    Correzione Legge Regolamentazione Partiti

    Modifica Legge di Regolamentazione Partiti pubblicata in GU i 1-03-07

    L'articolo 1 è cosi modificato
    ---------
    Art.1
    Si istituisce il Registro delle Formazioni Politiche di POL in cui ogni formazione politica che vuole partecipare su POL dovrà registrarsi per poter essere riconosciuta.
    I caratteri necessari per l'esistenza di una formazione politica sono:

    a) uno statuto e un simbolo o logo
    b) almeno 4 iscritti, incluso il fondatore
    c) un rappresentante eletto dagli iscritti;
    d) l'apertura di un apposito thread nel forum "Istituzioni e Partiti", in cui siano riportati statuto, cariche, adesioni e sottoscrizioni.

    La registrazione è fatta a carico del Ministro dell'Interno o del portavoce/presidente di ogni singolo partito al momento del raggiungimento dei requisiti esposti in questo articolo.

    Il Presidente Promulga

  9. #39
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    Sentenza Corte Costituzionale 11/5/2007 in merito al ricorso urgente del Presidente di Pol sulla mozione di censura contro lo scioglimento del Congresso

    La Corte rileva che l'iter della votazione congressuale non ha rispettato i giorni di dibattito che precede il voto ma considerando che i casi in cui si e'verificato tale iter sono ricorrenti quest'elemento non puo' essere considerato invalidante la mozione. La Corte raccomanda pero' al congresso per ilfuturo di non ripetere tale omissione.
    La Corte dichiara invece invalida la mozione per non essere stata votata dal 60 per cento dei membri del congresso ma solo dal 60 per cento dei votanti.
    Il Presidente della Corte Costituzionale
    c@scista



    Pubblicato a cura della Presidenza di Pol

  10. #40
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    Sentenza Corte Costituzionale 12/05/2007 sul ricorso sul diritto di voto di Jefferson

    Dal momento che il forumista Lampo è stato costretto a reiscriversi per mere motivazioni di ordine tecnico, e l'Amministrazione stessa s'è fatta garante del principio di continuità tra l'utente Lampo originario e quello attuale, dal momento che mancano sia la volontarietà della cancellazione del vecchio utente che eventuali dubbi sull'identità tra i due, sanati dall'intervento esplicito dell'Amministrazione
    Questa Corte delibera a maggioranza l'ammissione al voto del forumista Lampo
    Il forumista Silvioleo ha abbandonato volontariamente il suo vecchio nick, rinunciando così a tutti i diritti conseguiti dall'utente stesso. Qualunque sia l'identità del forumista Jefferson, quest'ultimo non può mantenere i diritti del forumista Silvioleo o di qualsivoglia altro forumista, nemmeno nell'eventualità in cui venisse accertata la coincidenza fisica tra i due utenti. Pertanto, per quanto sia eufemisticamente discutibile che un forumista possa essere votato senza però poter votare, pur avendo maturato i diritti di candidabilità Jefferson non potrà esercitare il diritto di voto in quanto non aventene i titoli.
    Questa Corte delibera a maggioranza la non ammissione al voto del forumista Jefferson-Silvioleo
    Il Presidente della Corte Costituzionale
    c@scista


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