Oh, beati pauperes spiritu!
Lei nel suo buonsenso comparativo ha colto nel segno.
Difatti derivando dal nostro dettato costituzionale il divieto di imposizione di trattamenti terapeutici (se non per ragioni di salute pubblica), conformemente allo spirito personalistico della nostra Carta che pone al centro la Dignità della persona, qualunque soggetto maggiorenne e capace d'intendere e di volere può esprimere il proprio dissenso rispetto a qualunque terapia offertagli: non solo qualora questa comporti rischi o diminuzioni dell'integrità fisica (es. amputazioni) insieme al beneficio, ma anche qualora in ipotesi questa comporti solo benefici al paziente, e sempre che il suo mancato rifiuto non abbia ricadute sanitarie collaterali pe la collettività.
Perchè il rifiuto sia valido sono necessari gli scrupolosi requisiti richiesti perchè vi sia certezza che esso rappresenta l'autentico volere del paziente: quindi il dissenso deve essere libero (non indotto da istigazioni altrui o da stati depressivi patologici, ad es.), informato, attuale (e non meramente pregresso); ma quando questi ricorrano nella loro pienezza, non c'è dubbio che debba essere rispettata la volontà del soggetto.