PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE GRUPPO PDCI
(Disposizioni per la lotta all’elusione e all’evasione dei tributi regionali e locali)
Primo firmatario
Luca Robotti
Vincenzo Chieppa
Relazione
Scopo della presente proposta di legge è quello di attuare politiche e procedure coordinate per la lotta all’elusione e all’evasione fiscale dei tributi regionali e locali.
Il provvedimento conferisce dignità legislativa ad un argomento che fino a ora è stato trattato con provvedimenti di natura meramente amministrativa, come le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 42-28602, del 15 novembre 1999, e n. 50-29268, del 31 gennaio 2000, che hanno rappresentato i primi tentativi di costruire strumenti di interscambio e di interazione per la gestione della fiscalità locale nel territorio regionale.
È un argomento dibattuto a tutti livelli, nazionali e locali, perchè l’evasione fiscale in Italia raggiunge livelli che sono sconosciuti agli altri paesi con economie raffrontabili alla nostra: le stime, redatte dall’Agenzia delle Entrate, dall’ISTAT e altri organismi, sul prodotto interno lordo che sfugge all’imposizione fiscale variano da 100 miliardi di Euro a oltre 300 miliardi di Euro; applicando a questa somma un’aliquota media del 30% si ottiene un gettito fiscale variabile fra i 30 miliardi e i 120 miliardi di Euro che è sottratto allo stato e agli enti locali.
Si tratta di cifre, per quanto stimate, che se anche solo parzialmente recuperate, permetterebbero, di fatto, di risanare i bilanci dello Stato e degli Enti Locali e di attuare quella equità fiscale che è sancita anche dalla Costituzione.
Per raggiungere lo scopo enunciato dall’articolo 1 la Regione mette a disposizione degli Enti Locali, singoli o associati, che ne fanno richiesta e a condizione che accettino di operare in regime di reciprocità, gratuitamente le proprie banche dati.
L’articolo 2 prevede la possibilità per la Regione e gli Enti Locali di intraprendere iniziative comuni per l’accertamento e il recupero dell’evasione anche avvalendosi di collaborazioni già in atto.
L’articolo 3 disciplina le funzioni della Regione e degli Enti Locali.
L’articolo 4 riguarda i provvedimenti di applicazione della legge che saranno adottati con Deliberazioni della Giunta Regionale.
Articolo 1
(Finalità)
Al fine di realizzare un unico polo regionale per la lotta all’elusione e all’evasione dei tributi regionali e locali, ed in particolare allo scopo sia di migliorare l’efficacia degli interventi che di operare una significativa riduzione dei costi, le banche dati della Regione Piemonte sono gratuitamente messe a disposizione di tutti gli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che accettino di operare in regime di reciprocità mettendo a loro volta a disposizione le proprie banche dati per la parte necessaria a rendere efficace l’azione di lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
Articolo 2
(Attività Integrate)
Al fine di rendere più efficace, ma anche più economica, l’azione delle amministrazioni regionale e locali, è prevista la possibilità di intraprendere iniziative comuni per l’accertamento e il recupero dell’evasione, anche avvalendosi di collaborazioni esterne già in atto ed opportunamente integrate.
A tale scopo l’amministrazione regionale, d’intesa con le amministrazioni locali aderenti, avvia un censimento di tutte le convenzioni e di tutti gli accordi già operativi in ambito regionale e di tutte le procedure e banche dati in uso per un loro eventuale riutilizzo. Il censimento di cui al presente comma si conclude con la formazione di appositi elenchi soggetti ad aggiornamenti ordinari periodici e, se del caso, straordinari.
Articolo 3
(Funzioni della Regione e degli Enti Locali)
La Regione, d’intesa con le amministrazioni locali aderenti ed in previsione della costituzione di una Agenzia Tributaria Regionale, costituisce un gruppo di coordinamento delle attività di cui alla presente legge, definendone le funzioni e dotandolo degli opportuni e necessari strumenti operativi.
Le Province e i Comuni interessati aderiscono al polo regionale unico mediante adozione di apposita deliberazione da comunicare alla Regione non appena sia divenuta esecutiva a termini di legge.
Al fine di dotare le amministrazioni locali di ulteriori supporti e strumenti di natura giuridico-amministrativa la Regione, su specifica richiesta, può predisporre procedure e bandi di gara per l’esternalizzazione di uno o più servizi che interessano più realtà locali o anche una sola di esse quando l’entità dell’operazione o le oggettive difficoltà incontrate dall’amministrazione richiedente siano tali da giustificare l’intervento.
Gli enti strumentali e le società a capitale pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionale e locali, ferme restando per queste ultime i vincoli di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge regionale e possono utilizzare le procedure e le banche dati rese disponibili ai sensi dell’articolo 1 subordinatamente alle intese intercorse tra le amministrazioni di riferimento.
Articolo 4
(Norma Finale)
Con una o più deliberazioni la Giunta Regionale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della presente legge, ed in particolare di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 3, comma 1.





Rispondi Citando
