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  1. #1
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    Predefinito [Repressione] 4 Arresti Per Un Reato Inesistente!!!!!!!

    Compagni si oltrepassa il limite , questa notte alle porte di Milano ci sono stati ulteriori 4 arresti per "propaganda e apologia sovversiva"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Angela Ferretti,Silvano Falessi,Gennaro Ranieri, Marzia Matera.
    Arrestati perchè stavano affiggendo volantini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Adesso mi sorge spontanea una domanda di cosa saranno accusati dato che la propaganda sovversiva originariamente ipotizzata dalle prime voci era stata abrogata un anno fa?

  2. #2
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    L'accusa riportata dai Tg è propaganda sovversiva ed antinazionale (?) manco all'epoca del fascismo!....Ora pure se si attaccano manifesti si è arrestati!..Vicenza è sempre piu' vicina e si prepara il terreno con la repressione e si inventano teoremi.Nulla di nuovo putroppo.

  3. #3
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    eddyred, benvenuto!

    Se ti va, presentati in un apposito thread o segnalaci il link nel quale ti sei presentato altrove.

    Nel frattempo, che dire? Solidarietà militante ai compagni arrestati!

  4. #4
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    Predefinito

    Apologia di reato: quattro arresti
    Tra di loro la compagna di Gaeta
    e il fratello di un noto brigatista

    Affiggevano manifesti in difesa dei terroristi in carcere da lunedì scorso. Il reato contestato è propaganda sovversiva e antinazionale, che però è stato abrogato un anno fa. Tutti gli arrestati vengono definiti di area vicina al centro sociale La Fucina di Sesto San Giovanni

    LE NUOVE BR Milano, 14 febbraio 2007 - Quattro arresti sono stati eseguiti dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta sulle Br.

    Gli arresti sono stati eseguiti stanotte a Sesto San Giovanni. Secondo quanto riferisce
    l'avvocato Sandro Clementi, il reato contestato ai suoi assistiti e' quello di propaganda sovversiva e antinazionale che secondo il legale e' stato abrogato.

    I quattro sono stati bloccati a casa. A quanto si apprende avrebbero appeso manifesti a sostegno degli altri 15 arrestati di lunedì.

    I quattro sono Angela Ferretti, 33enne di Sesto, compagna di Massimiliano Gaeta, uno degli arrestati dei giorni scorsi; Silvano Falessi, 40 anni, fratello di un brigatista di lungo corso; Gennaro Ranieri, 27enne; Marzia Matera, 33enne. Matera e Ferretti avevano precedenti per reati legati all'ordine pubblico. Tutti gli arrestati vengono definiti di area vicina al centro sociale La Fucina di Sesto.

    "Terrorista è chi ci affama e fa le guerre e non lotta al fianco dei popoli" e' questo il testo di uno dei volantini che stavano affiggendo.

    "Governo di lotta e di sfruttamento, la lotta non si arresta", si leggeva su un altro dei manifesti affissi.

    Adesso sarà la magistratura di Monza a dover prendere decisioni in merito alla posizione degli arrestati. C'è una sorta di incertezza giuridica sul tipo di reato dal momento che la propaganda sovversiva originariamente ipotizzata dalle prime voci era stata abrogata un anno
    fa. Comunque i quattro sono adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

    Tra l'altro, sono stati ritrovati testi relativi alle dichiarazioni rese dagli inquirenti nella conferenza stampa di lunedì scorso nelle tasche di Silvano Falessi.

    Gli investigatori della Digos stanno ora accertando se il materiale sia riconducibile a quanto apparso su giornali, agenzie, e tv o se si tratti di appunti di "prima mano".

    Per il momento la polizia smentisce l'ipotesi che l'arrestato abbia potuto partecipare di persona alla conferenza stampa.

  5. #5
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    la cannabis una droga leggera? ma avete mai provato a portarne 80 chili sulla schiena?
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    Predefinito

    che dire.... attenzione quando esprimiamo
    SOLIDARIETA'.

  6. #6
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    Predefinito

    E quindi ora a rigor di logica dato che noi stiamo difendendo questi quattro compagni arrestati illegalmente dovremmo andar dentro per la proprietà transitiva.
    Se è così debbo perndere qualche coltello dalla cucina e sistemarlo in bella vista in camera da letto altrimenti quando verranno ad arrestarmi come pericoloso terrorista che figura ci faccio con i carabinieri...
    Nella tragicità della cosa c'è un profondo senso del ridicolo.

    Solidarietà massima ai 4 compagni arrestati.

    A luta continua

  7. #7
    alfredoibba
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    Massima solidarietà agli arrestati.Oltretutto, non ho ancora capito quali sarebbero le frasi in cui verrebbe espressa solidarietà ai 15 arrestati.

  8. #8
    alfredoibba
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    Ho paura che tra poco faranno qualche legge in cui sarà reato negare la "bontà" del libero mercato.

  9. #9
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    Solidarietà miliante
    SOTZIALISMU! INDIPENDENTZIA!

  10. #10
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    Predefinito L' "arsenale" che ha a disposizione lo stato per la repressione nazionale e di classe

    TITOLO I
    DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO


    CAPO I
    DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO

    241 Attentati contro la integrità, l`indipendenza o l`unità dello Stato
    Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i, territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l`indipendenza dello Stato è punito con l`ergastolo .
    Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l`unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria (una colonia) o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

    242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
    Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l`ergastolo.
    Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
    Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
    Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia i, trattamento di belligeranti.

    243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
    Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
    Se la guerra segue, si applica l`ergastolo ; se le ostilità si verificano, si applica l`ergastolo.

    244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
    Chiunque, senza l`approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l`ergastolo.
    Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .

    245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
    Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni .
    La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa .

    246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
    Il cittadino (c.p. 4, 242 n.3), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
    Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l`utilità.
    La pena è aumentata :
    1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
    2) se il denaro o l`utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

    247 Favoreggiamento bellico
    Chiunque, in tempo di guerra , tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l`intento, con l`ergastolo .

    248 Somministrazione al nemico di provvigioni
    Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).
    Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).

    249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
    Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni .
    Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).

    250 Commercio col nemico
    Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell`art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni .

    251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
    Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un`impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell`opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni.
    Se l`inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
    Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l`inadempimento del contratto di fornitura .

    252 Frode in forniture in tempo di guerra
    Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell`esecuzione dei contratti di fornitura o nell`adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell`articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell`opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire 4 milioni.

    253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
    Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (c.p.268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
    Si applica l`ergastolo :
    1) se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (c.p.242 n.4);
    2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

    254 Agevolazione colposa
    Quando l`esecuzione del delitto preveduto dall`articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
    Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni .
    Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

    256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
    Chiunque si procura notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni .
    Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell`interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d`ordine politico, interno o internazionale.
    Se si tratta di notizie di cui l`Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
    Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

    257 Spionaggio politico o militare
    Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete (c.p.256) è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni .
    Si applica l`ergastolo :
    1) se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
    2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

    258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
    Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l`Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni .
    Si applica l`ergastolo se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (2424).
    Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

    259 Agevolazione colposa
    Quando l`esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell`atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
    Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
    Le stesse pene si applicano quando l`esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato.

    260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
    E` punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
    1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria in cui è vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato;
    2) è colto, in tali luoghi o zone o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art. 256, 257 e 258;
    3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell`art. 256.
    Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

    261 Rivelazione di segreti di Stato
    Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell`art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
    Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
    Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell`ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell`ergastolo .
    Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
    Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

    262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
    Chiunque rivela notizie, delle quali l`Autorità competente ha vietato la divulgazione (c.p.256), è punito con la reclusione non inferiore a tre anni .
    Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
    Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l`ergastolo .
    Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
    Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

    263 Utilizzazione dei segreti di Stato
    Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell`interesse della sicurezza dello Stato (c.p.256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni .
    Se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l`ergastolo .

    264 Infedeltà in affari di Stato
    Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all`estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all`interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni .

    265 Disfattismo politico
    Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
    La pena è non inferiore a quindici anni:
    1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
    2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
    La pena è dell`ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 313).

    266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
    Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l`apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto (c.p.302, 303), con la reclusione da uno a tre anni.
    La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
    Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
    Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
    1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;
    2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone
    3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata .

    267 Disfattismo economico
    Chiunque, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (c.p.501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni.
    Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
    La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (c.p.268, 313).

    268 Parificazione degli Stati alleati
    Le pene stabilite negli art. 247 e seguenti. si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
    269 Attività antinazionale del cittadino all`estero
    Il cittadino (c.p.4, 242-3), che, fuori del territorio dello Stato (c.p.42), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all`estero, o svolge comunque un`attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni (c.p.313).

    270 Associazioni sovversive
    Chiunque nel territorio dello Stato (c.p.4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; c.p. 7, n. 1, 8, 302-312, 363).
    Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
    Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

    270 bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico
    Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che Si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell`ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

    271 Associazioni antinazionali
    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente , nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un`attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
    Si applica l`ultimo capoverso dell`articolo precedente .

    272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
    Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.302-312, 363).
    (Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni) .
    Alle stesse pene soggiace chi fa apologia (c.p.303 n.2) dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

    273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
    (Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
    Se l`autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 2 milioni).
    [Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]

    274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
    (Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l`autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lue duecentomila a due milioni.
    La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l`autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all`estero).
    [Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]

    275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
    Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.
    SOTZIALISMU! INDIPENDENTZIA!

 

 
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