La Commissione Riforme e' chiamata a votare il giorno 16 Febbraio alle ore 10.00 sui seguenti punti
Originariamente Scritto da DDL “Modifica Costituzionale”
Art. 1 L'articolo 23 della Costituzione e' cosi' sostituito
La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, pluriregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato) ed euroregionale.
La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale
(3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.Originariamente Scritto da EMC1 - Gio91
L’ Art1 e’ cosi’ sostituito
L’ Art. 23 della della Costituzione e' cosi' sostituito
L’Assemblea per le Autonomie è composta da rappresentanti dei Forum di POL che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nell’Assemblea. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 100 posts e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta, dopo essersi consultato con il Ministro dell'Interno. L’assemblea ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti sanità, trasporti, servizi regionali e fiscalità locale ed in generale sulle materie regionali, può esprimere pareri sulle leggi approvate o in fase di approvazione e, tramite deliberazione, può presentare proposte di legge al Congresso.
La Corte Costituzionale è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera delle Autonomie, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera delle Autonomie al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.Il Voto verra' cosi' espressoOriginariamente Scritto da EMC2 Berghem
L’ Art1 e’ cosi’ sostituito
L’ Art. 23 della della Costituzione e' cosi' sostituito
La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni territorio (regione, macroregione, nazione senza stato, euroregione) che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi forum che abbia attinenza con il territorio specificato nel 3d di sottoscrizione, deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post ed infine deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. Ogni forumista può sottoscrivere una sola richiesta nell’arco di sei mesi.
La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, macroregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato rappresentate nella Camera) ed euroregionale. La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.
La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.
EMXX
Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]
DDL Modifica Art 23 Costituzione
Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]
Di seguito si votera' per la Legge elettorale per la Camera dei Popoli e sua Regolamentazione Basilare.
Originariamente Scritto da Testo Originale
Art. 1
Il Ministro per le Autonomie avrà il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum territoriale. Il Ministro, nell’espletamento del compito, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione del/i moderatore/i del Forum, o di un collaboratore scelto di concerto con il/i moderatore/i. Tali forumisti non potranno essere Congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali nel Forum Camera o non essere abituali
frequentatori del Forum territoriale per cui fanno richiesta. In caso di rimozione da parte della Corte Suprema di uno o più collaboratori, il Ministro potrà sceglierne di nuovi.
Art. 2
Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di rappresentanza, che il Ministro per le Autonomie dovrà comunicare con un post nel 3d dedicato alla raccolta firme, il Ministro comunicherà la lista degli aventi diritto al voto e la lista degli eleggibili. I forumisti possono essere esclusi solo se non sono abituali frequentatori del forum territoriale interessato. La definizione di frequentatore abituale è regolata dall’articolo 4 e solo tramite quei requisiti un
forumista elettore e/o candidato può essere escluso dalle liste elettorali. I forumisti esclusi dalle liste elettorali hanno cinque giorni per presentare ricorso alla Corte Suprema. Le liste verranno “chiuse” (senza poter più essere modificate) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni del Forum territoriale.
Art. 3
Entro 15 giorni dalla comunicazione delle due liste sopra definite, il Ministro per le Autonomie indirà ufficialmente le elezioni del Forum territoriale comunicando le giornate di votazione. Dal momento della indizione delle elezioni, i forumisti eleggibili avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria candidatura (in un apposito 3d). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. Il Ministro avrà anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.
Art. 4
Nei forum che al momento della data di accettazione presentano meno di un anno di vita o un numero di discussioni aperte inferiore a 100, nella lista degli aventi diritto al voto saranno inseriti tutti i forumisti con un minimo di 50 post ed almeno due discussioni aperte. Saranno eleggibili tutti i forumisti con un minimo di 100 post ed almeno cinque discussioni aperte. In entrambe le liste saranno inseriti anche i primi 15 forumisti firmatari della richiesta di rappresentanza.
Per i restanti forum, nella lista degli aventi diritti al voto saranno inseriti tutti i forumisti con un minimo di 100 post ed almeno tre discussioni aperte. Saranno eleggibili tutti i forumisti con un minimo di 150 post ed almeno sette discussioni aperte. Nel caso non si fosse raggiunto il numero di 10 nella prima lista o di 5 nella seconda, in entrambe saranno inseriti anche i primi 15 forumisti firmatari della richiesta di rappresentanza.
I candidati eleggibili ed eletti alla Camera dei Popoli non possono essere contemporaneamente congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali (presidenza, vicepresidenza, governo) nel Forum Camera.
Le discussioni aperte devono trattare di temi inerenti il forum o comunque non devono essere “discussioni accumula messaggi” tipiche di chi vuole “eludere la legge” postando solo faccine o una singola parola ovvero frasi senza senso.
Art. 5
Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso un 3d aperto nel forum territoriale e lo scrutinio verrà fatto dal Ministro per le Autonomie, coadiuvato da eventuali collaboratori, ai sensi dell’art. 1.
In caso di irregolarità rilevate da uno dei candidati, egli potrà presentare ricorso alla Corte Suprema la quale avrà il compito di convalidare, correggere o annullare l’esito elettorale. In caso di annullamento del voto, esso andrà ripetuto.
Art. 6
Gli elettori dovranno esprimere, tramite post, nel 3d elettorale, solo il nome di un forumista candidato. Qualunque commento renderà il voto nullo. Qualunque indicazione di forumisti non presenti nella lista degli eleggibili renderà il voto nullo.
Art. 7
Verranno proclamati eletti i 3 forumisti che otterranno più voti. In caso di parità di voti prevarrà il forumista iscritto su Pol da più tempo. La proclamazione verrà effettuata dal Ministro per le Autonomie. In caso di dimissioni/decadimento degli eletti, il posto viene preso dal primo non eletto in base di preferenza. Nel caso di mancanza di candidati il posto rimarrà
vacante.
Art. 8
Il mandato dei forumisti eletti alla Camera dei Popoli è della durata di sei mesi dalla proclamazione. Alla scadenza del mandato dei suoi tre rappresentanti, il singolo forum territoriale provvederà ad eleggere i nuovi rappresentanti secondo le modalità sopra enunciate (negli articoli 2 e 4 la formula “data di accettazione” viene sostituita con “scadenza del
mandato dei forumisti eletti”).
Art. 9
La prima seduta della Camera dei Popoli viene convocata e presieduta (senza diritto di voto) dal Ministero per le Autonomie, quando il numero degli eletti nei vari forum territoriali raggiunge almeno il numero di cinque. La Camera, nella prima seduta, elegge un suo Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. Il mandato del Presidente è della durata di sei mesi. In caso di mancata elezione alla prima seduta, l’odg delle successive riporterà sempre l’elezione del presidente sino alla realizzazione. Le leggi/mozioni possono essere presentate esclusivamente dai membri della Camera e vengono approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. La Camera può dotarsi di un regolamento interno da approvare o modificare solo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Ministro per le Autonomie partecipa ai lavori della Camera senza diritto di voto.Originariamente Scritto da EMA1 Berghem
L' Art 1 e' cosi' sostituito
Il Ministro per le Autonomie avrà il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum scelto per la votazione
Il Forum scelto potra’ essere lo stesso della sottoscrizione o un altro riferito allo stesso territorio, deciso di concerto tra Ministro, richiedenti e moderatori. Il Ministro, nell’espletamento del compito, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione del/i moderatore/i del Forum, o di un collaboratore scelto di concerto con il/i moderatore/i. Tali forumisti non potranno essere Congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali nel Forum Camera..
L' Art 2. e' cosi' sostituito
Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato dei forumisti eletti, che il Ministro per le Autonomie dovrà comunicare con un post nel 3d dedicato alla raccolta firme, i forumisti possono iscriversi alla lista degli aventi diritto al voto in un 3d ufficiale nel relativo forum. I forumisti possono essere esclusi dal Ministro delle Autonomie se non soddisfano i criteri esposti nell’articolo 4. I forumisti esclusi dalle liste elettorali hanno sette giorni per presentare ricorso alla Corte Suprema. Le liste verranno chiuse, senza poter più essere modificate, nel giorno della data di Indizione delle Elezioni del Forum territoriale.
L'Art. 3 e' cosi' sostituito
Con la chiusura della lista degli aventi diritto, il Ministro per le Autonomie indirà ufficialmente le elezioni comunicando le giornate di votazione. Dal momento della indizione delle elezioni, i forumisti eleggibili avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria candidatura in un apposito 3d. I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. Il Ministro avrà anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.
L'Art. 4 e' cosi' sostituito
Gli aventi diritto al voto che si potranno iscrivere nell’apposita lista saranno i forumisti con un minimo di 100 post e che dichiarano di risiedere nel territorio che ha richiesto di essere rappresentato nella Camera dei Popoli. Per la sola prima elezione, nella lista degli aventi diritto figurano in aggiunta anche i primi 15 firmatari della richiesta di rappresentanza. Il forumista iscritto in una lista elettorale nei sei mesi successivi non potrà iscriversi in una di un diverso territorio.
Non sono eleggibili, e quindi candidabili, alla Camera dei Popoli i forumisti che sono contemporaneamente congressisti eletti o che ricoprono cariche istituzionali nel Forum Camera.
L' Art. 8 e' cosi' sostituito
Il mandato dei forumisti eletti alla Camera dei Popoli è della durata di sei mesi dalla proclamazione. Alla scadenza del mandato dei suoi tre rappresentanti, il singolo forum territoriale provvederà ad eleggere i nuovi rappresentanti secondo le modalità sopra enunciateIl Voto verra' cosi' espressoOriginariamente Scritto da EMA2 Danny78
l'Art 2 e' cosi' sostituito
Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di Rappresentanza, Il Ministro, che puo’ essere coadiuvato da responsabili territoriali da lui nominati, dovra’ stilare la lista degli aventi diritto al voto in base all’iscrizione dei forumisti alla lista elettorale. Dovrà aprire un 3d nel Forum territoriale in cui raccogliere le iscrizioni dei forumisti interessanti a partecipare al voto per l’elezione dei rappresentanti del Forum.Il Ministro, o il suo facente funzione, dovrà poi vagliare le richieste e stilare una lista di aventi diritto al voto, che viene “chiusa”, quindi non puo essere piu modificata, nel giorno della data di Indizione delle Elezioni Territoriali. I forumisti possono essere esclusi solo se non sono abituali frequentatori del forum territoriale interessato. La definizione di Frequentatore abituale è regolata dall’articolo 4 e solo tramite quei requisiti un forumista elettore e/o candidato puo essere escluso dalle liste elettorali.
I forumisti esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere alla Corte Suprema solo se dimostreranno di essere “frequentatori abituali” (postando quindi un Ricorso comprendente i link dei minimo 10 thread aperti/discussioni sottoscritte). In quel caso la Corte procederà alla “iscrizione” dei suddetti nella lista elettorale del forum interessato
l' Art 3 e' cos' sostituito
Dal momento della indizione delle elezioni Territoriali ,il Ministro (o chi per lui) avrà 15 giorni di tempo per stilare la lista delle candidature dei forumisti (effettuata tramite l’apertura di un 3d ufficiale nel relativo forum). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. I responsabili territoriali avranno anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4
EMXX
Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]
DDL Legge Autonomie
Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]
La seduta di voto avra' durata di 3 giorni. Prego l"amministrazione di mettere il 3d in rilievo. Grazie
Il Presidente
Metapapero




