



![]()
![]()
AH AH AH
![]()
![]()
![]()
COME MI DIVERTO![]()
_
P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
* * *
Presidente di Progetto Liberale


una riflessione:
-) la corte costituzionale arriva alla pronuncia T che il referendum si terrà nei giorni x.y. secondo le modalità z.
-) il governo propone una legge L e il congresso la vota a maggioranza semplice in supporto del governo, stabilendo nuove date x1.y1 e modalità z1
-) il forumista Rudy fa ricorso alla corte costituzionale contro la legge L in base alla pronuncia T... come si pronuncerà la corte costituzionale?


c'è da dire una sola cosa in tutta questa faccenda.........
.....NO comment![]()
...cercatemi , se volete e potete , come RoccoFerraro


l'interpretazione costituzionale della Corte è parte dell'efficacia della norma costituzionale, nella misura in cui essa sia interpretazione -e non magari analogia- essa ha totale prevalenza su qualunque disposizione in contrasto, giacchè costituisce parte logica del disposto costituzionale, ovviamente ineludibile con norme interposte o peggio ancora semplici norme senza richiamo.E' palese che la sentenza non è una legge e la corte valuta la legge solo in relazione alla sua costituzionalità, la Corte non è un legislatore..
Esempio: nel paese x si dispone con legge il referendum dopo ogni legge, se la Corte ha stabilito la tassatività delle fattispecie referendarie costituzionali (perchè magari la cost di x permetteva di farlo alla luce del suo testo) quella legge è incostituzionale perchè non in congruenza col parametro normativo, il quale non è "norma letterale" ma "norma sostanziale" cioè "testo scritto + interpretazione normativa".
La Corte non è un legislatore ma senza Corte non ha senso logico il concetto di legislatore, la norma è tale nella misura in cui è efficace, e se la Corte dispone dell'efficacia deve poter interpretare il diritto a suo modo, altrimenti quella Corte non è Corte e quel diritto non è diritto.
Immaginati la norma come un proiettile, il legislatore come una pistola, il caso concreto come il corpo del nemico. La Corte -cioè l'attività interpretativa- costituisce la parte attiva di quel sostrato di leggi meccaniche che regola il modo in cui il proiettile puo' spararsi (costituzionalità delle leggi) e il modo in cui il proiettile impatta sul corpo (interpretazione della fattispecie). Un proiettile sparato contro le leggi fisiche ovviamente non puo' darsi, e se ciò avviene i meccanismi naturali che ne impediscono, per azioni e retroazioni, l'arrivo sul bersaglio coincidono con quell'attività ermeneutica della Corte in relazione al diritto.
Siccome il diritto è inapplicabile senza Corte e la "parola" ha un senso solo se il destinatario la capisce e conseguentemente la norma esiste solo in quanto la Corte la capisce come tale è puerile e stupido l'atteggiamento di chi pretenda che le parole del diritto abbiano un inevitabile "senso oggettivo" che spesso non anno, che la Corte sia un semplice cancelliere e che il diritto sia mera forza e non anche condivisione. In primis di chi lo applica.
La Norma costituzionale insomma non esiste senza Legislatore e Giudice, e dunque è necessario, senza confondere le due cose, riconoscere che il Legislatore non puo' fare a meno del giudice e che l'unico modo per impedire che il Giudice faccia come crede è cambiargli la legge, così che la sua interpretazione perda di significato. Non certo lanciarsi contro il Giudice...
Sembri berlusconi cmq![]()
[quanto ho aspettato momenti come questi]
_
P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
* * *
Presidente di Progetto Liberale