ART. 1 – DEFINIZIONE
E’ costituito il partito denominato
“Partito Catto-integralista”
(d’ora innanzi denominata “PCi”). Il PCi è un partito di cattolici democratici e di laici riformisti. Il partito intende attuare un programma politico ispirato ai principi cristiani e alla dottrina sociale, dove trovino piena cittadinanza la centralità della persona, la difesa della famiglia, la tutela della vita dal suo concepimento alla sua naturale fine e la solidarietà. Il partito opera a difesa del primato della persona in ogni sua espressione.
Il simbolo del PCi è il seguente:
ART. 2 – REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci tutti i forumisti di Pol che condividendo i principi ed il programma politico del partito e vi abbiano formalmente aderito.
Le domande di iscrizione devono essere presentate nell’apposito thread.
Con l’iscrizione al Partito i soci aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
L’iscrizione al Partito è compatibile con l’adesione o il sostegno politico e/o organizzativo ad altro partito e/o movimento politico.
ART. 3 – DOVERI DEI SOCI
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità del Partito ed in particolare ogni socio è tenuto a:
- partecipare attivamente alla vita del Partito;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- concorrere con i propri mezzi a sostenere l’attività del Partito;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con
il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.
-Usare 2 ore al giorno il sacro cilicio e una volta a settimana la disciplina
ART. 4 – DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all’elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e partecipando come candidati alle competizioni elettorali.
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio del partito si perde nei seguenti casi:
1)dimissioni;
2) espulsione dal partito.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto in apposito thread
ART. 6 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del Partito:
- Il Congresso nazionale;
- il Segretario Politico;
- il Presidente;
- l’Ufficio Politico;
ART. 7 – IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso nazionale è la più alta assise del Partito, definisce ed indirizza la linea politica del partito a cui dovranno conformarsi tutti gli organi di partito. Il Congresso viene convocato, su proposta del Segretario politico, dal Presidente che stabilisce il luogo, la data, l’ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere del Congresso devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Esso viene convocata ordinariamente ogni anno. Può essere altresì convocato in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 degli iscritti.
Il Congresso elegge il Segretario Politico ed i membri elettivi dell’Ufficio Politico.
ART. 8 – IL SEGRETARIO POLITICO
1. Il Segretario Politico, eletto dal Congresso nazionale, ha la rappresentanza politica del Partito. Attua la linea politica decisa dal Congresso nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione nazionale.
2. In particolare il Segretario Politico:
a) convoca e presiede l’Ufficio Politico;
b) dirige e coordina l’attività del Partito;
c) nomina e può revocare due o più Vicesegretari;
d) nel rispetto dei deliberati dei competenti organi interviene sull’organizzazione delle strutture perifericche;
f) guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;
g) gestisce la denominazione ed il simbolo del Partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
h) nomina i commissari del partito nelle regioni e nelle province per il tempo necessario alla riorganizzazione dell’organo commissariato;
i) nomina i coordinatori ed i componenti dei dipartimenti nazionali.
ART. 9 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Congresso nazionale e lo presiede;
2. Il Presidente d’intesa con il Segretario convoca il Congresso e ne definisce l’ordine del giorno;
3. Il Presidente può essere coadiuvato nelle sue funzioni da due vicepresidenti che vengono nominati dal Congresso
ART. 10 – L’UFFICIO POLITICO
1. L’Ufficio politico nazionale è nominato dalla Congresso su proposta del Segretario politico;
2. L’Ufficio politico è composto oltre che dal Segretario politico, dal Presidente, dai Vicesegretari nazionali, dai Capigruppo parlamentari, dai membri del Governo iscritti al partito.
3. L’Ufficio politico coadiuva il Segretario politico ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo;
4. L’Ufficio politico può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico e dal Presidente
ART. 11 – MODIFICHE STATUTARIE
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale a maggioranza assoluta dei votanti o da un idea dello spirito santo.