Prendendo spunto dall'ottimo mio concittadino orobico Bèrghem e prima che la lega ne faccia un massacro nel suo dibattito del week-end, pubblico per chi interessato la "Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino"
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
Preambolo
Il popolo ticinese
allo scopo di garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale;
convinto che questi ideali si realizzano in una comunità democratica di cittadini che ricercano il bene comune;
fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana![]()
nella Confederazione elvetica;
cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta
un’attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo e dell’universo;
si dà la seguente Costituzione
Titolo I: Natura e scopo del Cantone
Art. 1 Cantone Ticino
1 Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua
italiane.![]()
2 Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità
è limitata soltanto dalla Costituzione federale.
Art. 2 Sovranità
1 La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è
esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.
2 Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti
validi.
Art. 3 Stemma
Lo stemma del Cantone è il seguente:
«Partito di rosso e di azzurro»
Art. 4 Scopo
1 Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali
di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il
benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali.
2 Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.
Art. 5 Capitale
La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio
e il Consiglio di Stato.
Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
Art. 6 Tutela della dignità umana
1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto.
2 La dignità umana è inviolabile.
3 La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono
proibiti.
Art. 7 Uguaglianza
1 Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine,
razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica
o stato di salute.
2 Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.
3 Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione
uguale.
4 Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che
si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne
sia gli uomini.
Art. 8 Diritti individuali
1 Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.
2 Sono in particolare garantiti:
a) la libertà personale, l’integrità fisica e morale;
b) la libertà di coscienza e di religione;
c) la libertà d’opinione, di informazione e di stampa;
d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, o mandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;
e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;
f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di
lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del
lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
g) la libertà di domicilio;
h) la proprietà;
i) l’attività economica nei limiti dell’interesse generale;
l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro
un termine ragionevole;
m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle
istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali
previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne
l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.
3 I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere
limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto
se un interesse pubblico preponderante lo esige.
4 Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.
Art. 9 Inviolabilità della libertà personale
1 La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione
sono inviolabili.
2 Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi
di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se
non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
3 Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà
personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito
da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto
di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.
Art. 10 Protezione giuridica
1 Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali
d’eccezione sono vietati.
2 Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla
difesa è inviolabile.
3 Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno
abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
4 II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta
privazione della libertà personale.
Art. 11 Cittadinanza
1 La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni
e nei modi fissati dalla legge.
2 L’acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare
per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.
Art. 12 Doveri
Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e
dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto
all’autodeterminazione delle generazioni future.
Titolo III: Diritti e obiettivi sociali
Art. 13 Diritti sociali
1 Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari
per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità
umana e alle cure mediche essenziali.2 Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli
ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle
sue attitudini.
Art. 14 Obiettivi sociali
1 Il Cantone provvede affinché:
a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in
condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un
tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della
disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare
di vacanze pagate;
b) ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente
sopportabili;
c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica
prima e dopo il parto;
d) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo
e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro
compiti;
e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
f) ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione
adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri
e alle sue attitudini;
g) sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente
la sua professione;
h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità,
di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e
disporre di un sufficiente sostegno;
i) l’ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli
e preservato per le generazioni future.
2 Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove
l’espressione artistica e la ricerca scientifica.
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nella Confederazione elvetica;
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