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c@scista
Il problema (anzi l'ostacolo giuridico)che impedisce a questa Corte di riesaminare la questione Primoli è che l'articolo 39 della costituzione afferma: la sentenza è inappellabile
Presidente, è vero che l'articolo 39 dispone l'inappellabilità della sentenza. Ma qui è stata compiuta, da parte della Corte, una grossa violazione del dettato costituzionale. In questa maniera, pertanto, abbiamo creato un precedente: la Crte può emettere tutte le sentenze che vuole, anche contrarie alla stessa Costituzione, e nessuno può far più nulla... poiché la cosa acquista valore di giudicato.
Allora non mi resta altro da fare che informare, in privato, l'Amministrazione della questione. Non mi aspetto che possa cambiar nulla, per carità. Ma è giusto che, a questo punto, l'Amministrazione ne sia informata. E certamente mi fornirà anche il suo parere.
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LIBERAL_
Dal fatto che è implicita l'esistenza di uno scioglimento naturale del congresso (sancito dalla durata improrogabile dei 6 mesi) e di uno scioglimento anticipato (sancito dalla mancanza di un limite temporale, fatta eccezione per il caso dei due mesi iniziali, allo scioglimento da parte del presidente)
Nell'articolo 14, quando si parla di blocco degli scioglimenti effettuati dal Presidente... mi spieghi come lo distingui lo scioglimento per scadenza naturale da quello in via anticipata? Adesso sono proprio curioso.
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LIBERAL_
La costituzione di pol la conosco a memoria per questo al contrario di qualcuno posso dedicarmi anche ad altro :D
Se ti dedichi ad altro così come interpreti la Costituzione, guarda... non mi stupirei se il tuo "altro" fossero i film di Fantozzi. :D
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Ho un grande dubbio
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Originariamente Scritto da
Primoli
Presidente, è vero che l'articolo 39 dispone l'inappellabilità della sentenza. Ma qui è stata compiuta, da parte della Corte, una grossa violazione del dettato costituzionale. In questa maniera, pertanto, abbiamo creato un precedente: la Crte può emettere tutte le sentenze che vuole, anche contrarie alla stessa Costituzione, e nessuno può far più nulla... poiché la cosa acquista valore di giudicato.
Allora non mi resta altro da fare che informare, in privato, l'Amministrazione della questione. Non mi aspetto che possa cambiar nulla, per carità. Ma è giusto che, a questo punto, l'Amministrazione ne sia informata. E certamente mi fornirà anche il suo parere.
Guardi questa Corte non ha nulla in contrario a riesaminare nuovamente quel caso ma nemmeno puo' forzare l'articolo 39 della costituzione che sancisce l'inappellabilità.
Io consiglierei di rivedere la costituzione istituendo l'appello e poi di ricorrere alla corte chiedendo il riesame di quella sentenza per nullità.
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Originariamente Scritto da
c@scista
Guardi questa Corte non ha nulla in contrario a riesaminare nuovamente quel caso ma nemmeno puo' forrzare l'articolo 39 della costituzione che sancisce l'inappellabilità.
Io consiglierei di rivedere la costituzione istituendo l'appello e poi di ricorrere alla corte chiedendo il riesame di quella sentenza per nullità
Presidente, io non mi permetto di chiedere cose che la Corte, stante l'articolo 39, non può fare. Capisco benissimo.
Però riterrà legittimo, almeno, che io parli con l'Amministrazione della cosa e acquisisca anche il suo parere?
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Originariamente Scritto da
Primoli
Se ti dedichi ad altro così come interpreti la Costituzione, guarda... non mi stupirei se il tuo "altro" fossero i film di Fantozzi. :D
Per capire certi forumisti inutilmente zelanti i film di fantozzi sono meglio dei trattati di antropologia :D
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Originariamente Scritto da
Primoli
Presidente, io non mi permetto di chiedere cose che la Corte, stante l'articolo 39, non può fare. Capisco benissimo.
Però riterrà legittimo, almeno, che io parli con l'Amministrazione della cosa e acquisisca anche il suo parere?
Assolutamente legittimo ci mancherebbe altro, ogni approfondimento sulla questione è il benvenuto.
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Originariamente Scritto da
Primoli
Nell'articolo 14, quando si parla di blocco degli scioglimenti effettuati dal Presidente... mi spieghi come lo distingui lo scioglimento per scadenza naturale da quello in via anticipata? Adesso sono proprio curioso.
Dal fatto che esiste una durata precisa sancita dall'articolo 21 che distingue scioglimento anticipato da quello naturale.
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LIBERAL_
Per capire certi forumisti inutilmente zelanti i film di fantozzi sono meglio dei trattati di antropologia :D
Hai ragione, guarda. Concordo perfettamente. A me, ad esempio, per capire certi soggetti qui dentro mi è utile addirittura guardare il circo equestre. Figurati un po'. :D
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LIBERAL_
Dal fatto che esiste una durata precisa sancita dall'articolo 21 che distingue scioglimento anticipato da quello naturale
Aridaje. Continui a non rispondere.
L'articolo 14 non parla di diversi tipi di scioglimento. Parla di blocco dello scioglimento tout court. Nessuno impedisce, in teoria, di considerare valida l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 14 anche agli scioglimenti naturali.
Non sono un visionario. E' una lacuna grossa e grave. Non sono il solo ad averla notata, checché tu ne possa dire.
D'altronde, mi pare anche che l'ex Presidente abbia ravvisato un dubbio siffatto. O credi che abbia le allucinazioni solo io, signor Segretario Generale?