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Discussione: smqg

  1. #11
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da Biordo Visualizza Messaggio
    eh Mado', calma, non e' che tutti han tempo di leggersi le paginate... ti concedo che non avevo capito che l'avevi postata integralmente, dovresti pero' a questo punto controllare anche 15 anni di legislazione successiva, (anche se non richiamata espressamente dal TAR)...insomma mi sembra strano che nessuno non si sia accorto, altrimenti telefona a Ghedini, fara' salti di gioia.

    quand'anche fossero intervenute modifiche, il decreto interpretativo incide sul testo vigente, non su quello evetualmente non più in vigore, per cui la tua considerzione non ha alcun pregio giuridico...

    anche a me sembra strano nessuno abbia denunciato la topica del tar...
    forse perché non sussistono i presupposti di fatto per l'intepretazione autentica, probabilmente perché le liste del pdl, da quel che risulterà agli atti, non si trovano nella condizione di cui al comma 1 del decreto...
    ma sono tutte mie ipotesi non confortate da riscontri...

    resta comunque la topica del tar relativa alla enunciazione della impossibilità di applicazione del decreto alla fattispecie in esame...

  2. #12
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    quand'anche fossero intervenute modifiche, il decreto interpretativo incide sul testo vigente, non su quello evetualmente non più in vigore, per cui la tua considerzione non ha alcun pregio giuridico...

    anche a me sembra strano nessuno abbia denunciato la topica del tar...
    forse perché non sussistono i presupposti di fatto per l'intepretazione autentica, probabilmente perché le liste del pdl, da quel che risulterà agli atti, non si trovano nella condizione di cui al comma 1 del decreto...
    ma sono tutte mie ipotesi non confortate da riscontri...

    resta comunque la topica del tar relativa alla enunciazione della impossibilità di applicazione del decreto alla fattispecie in esame...
    non saro' un giurista, ma mi sa che stavolta sei tu che non mi hai capito. Dai ricordi che ho di diritto, son abbastanza certo che se interviene una modifica della legge 02/95 del Lazio che per esempio stabilisce una procedura di ammissione delle liste per il Lazio diverso da quanto previsto dalla legge nazionale 108/68, la tua osservazione perde di significato. Quindi, come dicevo, dovresti controllarti anche 15 anni di legislazione del Lazio.

    poi, nel marasma che leggi regionali stanno creando al paese (io son contrario al federalismo in Italia da sempre) non escluderei nemmeno che la legge del Lazio non possa recepire interpretazioni nazionali successive alla legge regionale stessa - ma qua ci vorrebbe un esperto di leggi regionali, non lo so.

    in ogni caso, mi sembra che la discussione sia solo teorica per quanto postato da Furbo.
    Ultima modifica di Biordo; 10-03-10 alle 01:22

  3. #13
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    Predefinito Rif: smqg

    Caro Careca, finalmente qualcuno del Pdl che parla di regole, come se contassero qualcosa. Interpretandole male ma almeno ci si prova, si dà loro importanza.
    Complimenti.
    Non so se sei berlusconiano oppure no, comunque sia credo di avere la risposta alla questione da te posta, se non ti ho frainteso.
    Tu citi la legge regionale del 2005 sul sistema elettorale del Lazio:

    "Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni."

    Se ho capito bene, ti chiedi come mai il TAR non abbia considerato il decreto interpretativo come una "successiva modifica o integrazione", perfettamente prevista dallo Statuto Regionale, e lo ha invece considerato in contrasto con le leggi regionali.

    Il motivo è molto semplice. Basta leggere la Costituzione.
    Come certamente saprai, nel 2001 il Titolo V della Parte II della Costituzione fu profondamente modificato, configurando una sorta di "Stato regionale".

    L'art.117 recita:
    "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

    poi:

    "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a)...b)...
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    "

    Come puoi notare, nell'elenco degli enti locali la Regione è esclusa. Ciò vuol dire, in riferimento al primo testo citato, che la legislazione elettorale della Regione non è "materia esclusiva" dello Stato, quindi è di competenza della Regione stessa.
    Il costituzionalismo definisce questa competenza regionale (applicabile ai campi "non coperti" dallo Stato) potestà legislativa residuale.


    Art.122, ancora più esplicito:
    "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione"

    A questo punto avrai già capito.
    Le "successive modifiche e integrazioni" hanno valore giuridico solo se effettuate con legge regionale, e non con legge nazionale, il decreto interpretativo avrebbe dovuto quindi essere emanato dal Consiglio regionale del Lazio, non dal Governo. Altrimenti ha luogo un'invasione della competenza legislativa.

    Così recita l'art.127:
    "La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. "

    Infatti avrai anche saputo che la Giunta del Lazio è ricorsa alla Corte Costituzionale con cosiddetto procedimento in via principale, lamentando un conflitto di attribuzione.
    Anche il TAR avrebbe potuto ricorrere alla Consulta con un procedimento in via incidentale, ma non è stato necessario, in quanto vi è una contraddizione evidente tra lo Statuto regionale e il decreto interpretativo.
    Come ben sai, quando due leggi si contraddicono o entrano in contrasto tutto sta all'interpretazione del giudice. E quale interpretazione è più legittima di quella che rispetta semplicemente la Costituzione?

    Un caro saluto.

  4. #14
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da isaiapanduri Visualizza Messaggio
    Caro Careca, finalmente qualcuno del Pdl che parla di regole, come se contassero qualcosa. Interpretandole male ma almeno ci si prova, si dà loro importanza.
    Complimenti.
    Non so se sei berlusconiano oppure no, comunque sia credo di avere la risposta alla questione da te posta, se non ti ho frainteso.
    Tu citi la legge regionale del 2005 sul sistema elettorale del Lazio:

    "Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni."

    Se ho capito bene, ti chiedi come mai il TAR non abbia considerato il decreto interpretativo come una "successiva modifica o integrazione", perfettamente prevista dallo Statuto Regionale, e lo ha invece considerato in contrasto con le leggi regionali.

    Il motivo è molto semplice. Basta leggere la Costituzione.
    Come certamente saprai, nel 2001 il Titolo V della Parte II della Costituzione fu profondamente modificato, configurando una sorta di "Stato regionale".

    L'art.117 recita:
    "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

    poi:

    "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a)...b)...
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    "

    Come puoi notare, nell'elenco degli enti locali la Regione è esclusa. Ciò vuol dire, in riferimento al primo testo citato, che la legislazione elettorale della Regione non è "materia esclusiva" dello Stato, quindi è di competenza della Regione stessa.
    Il costituzionalismo definisce questa competenza regionale (applicabile ai campi "non coperti" dallo Stato) potestà legislativa residuale.


    Art.122, ancora più esplicito:
    "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione"

    A questo punto avrai già capito.
    Le "successive modifiche e integrazioni" hanno valore giuridico solo se effettuate con legge regionale, e non con legge nazionale, il decreto interpretativo avrebbe dovuto quindi essere emanato dal Consiglio regionale del Lazio, non dal Governo. Altrimenti ha luogo un'invasione della competenza legislativa.

    Così recita l'art.127:
    "La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. "

    Infatti avrai anche saputo che la Giunta del Lazio è ricorsa alla Corte Costituzionale con cosiddetto procedimento in via principale, lamentando un conflitto di attribuzione.
    Anche il TAR avrebbe potuto ricorrere alla Consulta con un procedimento in via incidentale, ma non è stato necessario, in quanto vi è una contraddizione evidente tra lo Statuto regionale e il decreto interpretativo.
    Come ben sai, quando due leggi si contraddicono o entrano in contrasto tutto sta all'interpretazione del giudice. E quale interpretazione è più legittima di quella che rispetta semplicemente la Costituzione?

    Un caro saluto.
    finalmente qualcuno con cui discutere seriamente e con tranquillità...

    il tuo ragionamento è sicuramente corretto se si fosse in presenza di un decreto modificativo o innovativo...
    nel caso, trattasi di decreto interpretativo, laddove non si modifica e non si innova, si fornisce unicamente l'interpretazione autentica di una norma...
    orbene, l'interpretazione autentica indica la effettiva volontà legislativa del legislatore... ora per allora..., non costituisce una novazione della volontà legislativa...
    pertanto, se la legge regionale fa riferimento a quella norma, bisogna intendere quella norma nel senso inteso dal legilatore originario...

    saluti iaociao:
    Ultima modifica di careca; 10-03-10 alle 03:00

  5. #15
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    Predefinito Rif: smqg

    Se il decreto fosse davvero soltanto interpretativo avresti ragione tu, perchè la legge di riferimento sarebbe quella originaria e non sussisterebbe conflitto di attribuzione.
    Ma davvero il decreto non modifica la legislazione precedente?
    A questo punto dobbiamo pensare che il giudice al momento della decisione ha risposto a questa domanda.

    Ma davvero non si dovrebbero considerare modifiche frasi come queste presenti nel decreto?

    "Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

    Qui si sta esplicitamente modificando un decreto presidenziale precedente, modificando di conseguenza la legge originaria del 1968.

    Questo l'articolo 9 comma 1 della legge originaria:

    "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20."

    Questa l'interpretazione del decreto:

    "Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale."

    Non è un modifica dire che non occorre presentare la lista entro il limite, ma occorre presentarsi in tribunale? Tra l'altro con la legge scritta in questo modo uno può entrare alle 12 meno 5 in tribunale e litigare al telefono con i compagni di partito fino alle 9 di sera, per poi consegnare finalmente le liste dopocena, tanto si è presentato in Tribunale prima delle dodici!

    Il comma 5 dell'art.10 della legge originaria dice:

    "Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale."

    Così il decreto interpreta:

    "Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse..... Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo."

    Noterai che in questo caso se non si tratta di modifica, si tratta di aggiunta. Certo non di interpretazione.
    Ultima modifica di isaiapanduri; 10-03-10 alle 03:33

  6. #16
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    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    finalmente qualcuno con cui discutere seriamente e con tranquillità...

    il tuo ragionamento è sicuramente corretto se si fosse in presenza di un decreto modificativo o innovativo...
    nel caso, trattasi di decreto interpretativo, laddove non si modifica e non si innova, si fornisce unicamente l'interpretazione autentica di una norma...
    orbene, l'interpretazione autentica indica la effettiva volontà legislativa del legislatore... ora per allora..., non costituisce una novazione della volontà legislativa...
    pertanto, se la legge regionale fa riferimento a quella norma, bisogna intendere quella norma nel senso inteso dal legilatore originario...

    saluti iaociao:
    ma l'interpretazione non esisteva nel 2005 quindi il Lazio non sarebbe tenuto a recepirla. Altrimenti il governo centrale tramite interpretazioni potrebbe nella sostanza intervenire su affari demandati alle regioni in via esclusiva. Il ragionamento filerebbe (anche se e' una follia dovuta la federalismo)

    P.S. e la frecciatina sul "discutere seriamente" te la potevi tranquillamente risparmiare dato che questa e' sostanzialmente una delle due ipotesi che avevo fatto...non ci fai una gran figura.

  7. #17
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    Predefinito Rif: smqg

    Biordo non credo che c'entri.
    Il Governo può emanare un decreto interpretativo su leggi esistenti, con pieno valore di legge. Il fatto è che sono contenute modifiche e non interpretazione. Anche perchè in un testo dove si dice "dalle 8 alle 12" c'è poco da interpretare, si può solo modificare.

  8. #18
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da isaiapanduri Visualizza Messaggio
    Se il decreto fosse davvero soltanto interpretativo avresti ragione tu, perchè la legge di riferimento sarebbe quella originaria e non sussisterebbe conflitto di attribuzione.
    Ma davvero il decreto non modifica la legislazione precedente?
    A questo punto dobbiamo pensare che il giudice al momento della decisione ha risposto a questa domanda.
    che il decreto sia meramente interpretativo non sono né io a dirlo, né napolitano che lo ha firmato, né la denominazione "interpretativo"...
    lo si desume dal fatto che esso non modifica né i termini di presentazione - che restano immutati -, né le modalità di presentazione delle liste - che sono le medesime -, né introduce nuovi o diversi requisiti nella documentazione a presentarsi...


    Citazione Originariamente Scritto da isaiapanduri Visualizza Messaggio
    Ma davvero non si dovrebbero considerare modifiche frasi come queste presenti nel decreto?

    "Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

    Qui si sta esplicitamente modificando un decreto presidenziale precedente, modificando di conseguenza la legge originaria del 1968.
    mi corre l’obbligo di rilevare che hai omesso la parte significativa dell’articolo, limitandoti alla parte che poteva essere funzionale alle tue argomentazioni…
    spero che l’omissione sia solo colposa, altrimenti la credibilità delle tue argomentazioni va a carte quarantotto…
    la parte che hai – colposamente – omesso la aggiungo io e va letta tutta d’un fiato ed immediatamente di seguito alla parte dell’articolo da te riportata: purche' tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.
    Come è agevole riscontrare, non si modifica nulla, giacché non vengono modificati i requisiti richiesti affinché una autentica possa ritenersi valida, né si afferma che tali requisiti possano essere pretermessi, tutt’altro! Si afferma che quei requisiti devono comunque sussistere! ma la sussistenza degli stessi può essere desunta - quando sia possibile desumerla - in modo univoco nella documentazione prodotta…
    In altre parole, significa che se il sindaco di roccacannuccia mario rossi, compiutamente identificato, ha autenticato 100 firme ma in 5 di queste autenticazioni ha omesso di qualificarsi sindaco di roccacannuccia, non per questo quelle 5 autentiche devono ritenersi non valide quando sia “desumibile in modo univoco” che quel mario rossi sia il sindaco di roccacannuccia …
    Non mi sembra di riscontrare in ciò alcun elemento innovativo né modificativo…

    Citazione Originariamente Scritto da isaiapanduri Visualizza Messaggio

    Questo l'articolo 9 comma 1 della legge originaria:

    "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20."

    Questa l'interpretazione del decreto:

    "Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale."

    Non è un modifica dire che non occorre presentare la lista entro il limite, ma occorre presentarsi in tribunale? Tra l'altro con la legge scritta in questo modo uno può entrare alle 12 meno 5 in tribunale e litigare al telefono con i compagni di partito fino alle 9 di sera, per poi consegnare finalmente le liste dopocena, tanto si è presentato in Tribunale prima delle dodici!
    anche qui non si innova nulla, giacché il termine resta il medesimo: le 12:00 del ventinovesimo giorno!
    Tuttavia, tu eccepisci che il rispetto “formale” della norma “interpretata” imporrebbe che alle ore 12:00 la lista sia materialmente ed effettivamente presentata alla cancelleria del tribunale, mentre il decreto non impone la presentazione, ma ritiene sufficiente la presenza nei locali del tribunale…
    Giusto!
    Tuttavia, il formalismo è per definizione inderogabile!
    Ovvero, se si richiede il rigoroso rispetto formale delle norme, le norme devono essere rigorosamente rispettate! Alla lettera!
    Il formalismo non può essere strabico…
    Orbene, rispondo con qualche domanda:
    non è forse vero che se tizio, delegato della lista XXX, si mette in fila presso la cancelleria alle ore 110 e, dovendo attendere che coloro che lo precedono nella fila espletino tutte le formalità necessarie alla verifica delle voluminose documentazioni necessarie alla presentazione delle proprie rispettive liste, sia costretto a “presentare” materialmente la documentazione della propria lista solo alle ore 13:00, la cancelleria “riceve” senza problemi e secondo una prassi consolidata la documentazione anche se i termini “formali” sono scaduti da un’ora?
    Invento qualcosa se affermo che tale prassi storicamente consolidata è placidamente e costantemente accettata in ogni cancelleria d’italia?
    È vero o dico il falso quando ricordo che la dc aspettava l’ultimo minuto per mettersi in fila per avere l’ultimo posto in scheda, mentre il pci “bivaccava” per giorni innanzi i tribunali per avere il primo posto in scheda? (con la precedente legge il posto in scheda era assegnato in base al’ordine di presentazione)?
    È vero o falso che, secondo una interpretazione strettamente formalistica della norma la dc sarebbe stata costantemente esclusa dalle competizioni elettorali?
    Eppure, la dc non ha saltato una elezione…
    Eppure la norma imporrebbe la “presentazione” entro le ore 12.00…
    Evidentemente, la norma di riferimento è stata storicamente sempre “interpretata”…
    Già questa considerazione è da se sufficiente a smontare le strabiche tesi dei formalisti ad oltranza…
    Ma vi è di più!
    L’interpretazione “sostanziale” è non “formale” adottata per prassi storicamente e costantemente, è avallata dalla stessa norma che hai postato, laddove impone alle cancellerie di rimanere aperte fino alle ore 20:00…
    Perché prolungare tale apertura se il termine ORARIO è perentorio ed è le ore 12:00?
    Perché, evidentemente, quel termine ORARIO non può considerarsi perentorio se riferito alla materiale “presentazione”, per cui si è costantemente ritenuto di “interpretare” quel termine riferendolo al momento in cui il delegato si mette in fila…
    Momento che non può corrispondere temporalmente al momento di “presentazione” della lista…
    Ma anche e soprattutto (a mio parere) perché si è giustamente tenuto conto di una più generale valutazione dei contrapposti e (talvolta) confliggenti interessi che l’ordinamento intende e deve tutelare: l’interesse al compiuto esercizio dei diritti relativi tanto all’elettorato passivo, quanto a quello attivo (interessi primari, fondanti, fondamentali e costituzionalmente garantiti in un ordinamento democratico che fonda la propria sovranità nel popolo e nell’effettivo esercizio dei diritti conseguenti), e l’interesse ad un puntuale, rigoroso e letterale rispetto dei precetti normativi…
    (tale concetto proverò ad esplicitarlo più compiutamente in calce al presente post)



    Citazione Originariamente Scritto da isaiapanduri Visualizza Messaggio

    Il comma 5 dell'art.10 della legge originaria dice:

    "Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale."

    Così il decreto interpreta:

    "Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse..... Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo."

    Noterai che in questo caso se non si tratta di modifica, si tratta di aggiunta. Certo non di interpretazione.
    Confesso di non aver preso in considerazione (sino ad ora) tale parte dell’articolo perché è, in tutta evidenza, la parte che meno appassiona e meno rilevante per caso che ci occupa…
    Comunque, anche qui non si intravedono elementi innovativi, giacché la parte dell’articolo che hai postato parla di “eliminazione”, mentre il decreto si riferisce alle “ammissioni” per le quali, non essendo previste modalità di impugnazione “speciali”, ci si rifà ai principi generali dell’ordinamento che consentono l’impugnativa innanzi al giudice amministrativo…
    Non si innova e non si modifica, si precisa per evitare che le procedure relative alle impugnative delle “ammissioni” possano essere erroneamente assimilate a quelle per le “eliminazioni”…
    Questo, umilmente, mi par di capire dalla lettura della norma…


    nota di chiusura:
    ti sei impegnato in questa puntigliosa disamina del decreto sostenendo che, sebbene la forma dello stesso sembri non modificare la norma richiamata, invece, nella sostanza, il decreto la modifichi eccome...
    all'opposto, devo però constatare che non ti sfiora nemmeno il considerare che tanto il diritto di "elettorato passivo" - concretamente esercitabile solo con la possibilità di potersi "presentare" all"elettorato - quanto il pieno esercizio del diritto di "elettorato attivo" - compiutamete esercitabile solo laddove sia consentito all'elettore di scegliere tra tutte le opzioni che legittimamente aspirano a sottoporsi al vaglio elettorale - siano principi fondanti di ogni democrazia e della nostra costituzione...
    e nemmeno ti sfiora considerare che un diritto fondamentale di una democrazia come il diritto al voto (sia esso passivo o attivo) non possa essere compresso da una legge, un regolamento, una prassi, da una interpretazione strettamente formalistica della legge...
    tu mi insegni che uno stato democratico ha una gerarchia delle fonti che non è un capriccio del costituente ma risponde ad una precisa esigenza dell'ordinamento di salvaguardia di quei principi ritenuti meritevoli di maggior tutela...
    peraltro, oltre alla gerarchia delle fonti, va detto che ogni legge di un ordinamento democratico tende a regolare e tuelare interessi potenzialmente confliggenti, siano essi quelli di diversi privati, come quelli dello stato nei confronti del cittadino...
    orbene, nel caso delle norme elettorali, l'interesse sicuramente prevalente e da tutelare in prima istanza è quello dell'esercizio del fondamentale e fondante diritto di voto (sia esso passivo che attivo), che non può essere compresso dai formalismi di una norma male "interpetata" dall'utilizzatore...

    ma questo è un concetto un po' troppo "alto" o meglio, troppo "ardito", su cui non mi aspetto alcuna indulgenza né condivisione...
    purtroppo...
    iaociao:

  9. #19
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    Predefinito Rif: smqg

    Ora, visto che non mi sono studiato la legislazione in materia, chiedo ai volenterosi che si sono sbobinati tutta la legge regionale ecc ecc:
    - una legge nazionale non dovrebbe prevalere su di una regionale?
    - laddove una legge regionale supplisca alle mancanze di una norma nazionale, laddove un decreto interpretativo dia un senso alla norma nazionale che supplisca alla mancanza, la sovrapposizione legislativa non dovrebbe provocare la prevalenza della norma nazionale su quella regionale?
    Far ragionare un idiota non è impossibile, è inutile

  10. #20
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    Predefinito Rif: smqg

    Per Marximiliano
    Leggi il mio post sopra (non quello subito sopra, quello sopra ancora).

 

 
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