
Originariamente Scritto da
isaiapanduri
Caro Careca, finalmente qualcuno del Pdl che parla di regole, come se contassero qualcosa. Interpretandole male ma almeno ci si prova, si dà loro importanza.
Complimenti.
Non so se sei berlusconiano oppure no, comunque sia credo di avere la risposta alla questione da te posta, se non ti ho frainteso.
Tu citi la legge regionale del 2005 sul sistema elettorale del Lazio:
"Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli
regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni."
Se ho capito bene, ti chiedi come mai il TAR non abbia considerato il decreto interpretativo come una "successiva modifica o integrazione", perfettamente prevista dallo Statuto Regionale, e lo ha invece considerato in contrasto con le leggi regionali.
Il motivo è molto semplice. Basta leggere la Costituzione.
Come certamente saprai, nel 2001 il Titolo V della Parte II della Costituzione fu profondamente modificato, configurando una sorta di "Stato regionale".
L'art.117 recita:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."
poi:
"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)...b)...
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;"
Come puoi notare, nell'elenco degli enti locali la Regione è esclusa. Ciò vuol dire, in riferimento al primo testo citato, che la legislazione elettorale della Regione non è "materia esclusiva" dello Stato, quindi è di competenza della Regione stessa.
Il costituzionalismo definisce questa competenza regionale (applicabile ai campi "non coperti" dallo Stato) potestà legislativa residuale.
Art.122, ancora più esplicito:
"Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione"
A questo punto avrai già capito.
Le "successive modifiche e integrazioni" hanno valore giuridico solo se effettuate con legge regionale, e non con legge nazionale, il decreto interpretativo avrebbe dovuto quindi essere emanato dal Consiglio regionale del Lazio, non dal Governo. Altrimenti ha luogo un'invasione della competenza legislativa.
Così recita l'art.127:
"La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. "
Infatti avrai anche saputo che la Giunta del Lazio è ricorsa alla Corte Costituzionale con cosiddetto procedimento in via principale, lamentando un conflitto di attribuzione.
Anche il TAR avrebbe potuto ricorrere alla Consulta con un procedimento in via incidentale, ma non è stato necessario, in quanto vi è una contraddizione evidente tra lo Statuto regionale e il decreto interpretativo.
Come ben sai, quando due leggi si contraddicono o entrano in contrasto tutto sta all'interpretazione del giudice. E quale interpretazione è più legittima di quella che rispetta semplicemente la Costituzione?
Un caro saluto.