Approvata la Legge delega per testo unico e riforma sicurezza del lavoro
Finalmente approvata oggi 1 agosto 2007 l'importante legge delega per il testo unico e di riforma della sicurezza del lavoro
Il presidente della Camera dei deputati Fausto Bertinotti ha proclamato approvata la legge recante Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Votazione finale - A.C. 2849
485 presenti
votanti 285
astenuti 210 (FI, AN, Lega, UDC)
favorevoli 284 (DS, DL, PRC, Verdi, PdCI, IdV)
Si tratta di un'ottima legge, che prevede importanti disposizioni immediatamente prescrittive.
Sono stati approvati anche 35 importanti ordini del giorno, presentati in gran maggioranza dal relatore di maggioranza Augusto Rocchi e da Alberto Burgio, che pubblichiamo a parte, che orienteranno iter e contenuti del futuro testo unico, che dovrà essere emanato entro 9 mesi.
La Camera ha dunque approvato il disegno di legge sulla tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Con 284 voti favorevoli e un voto contrario (e 210 astenuti), e dopo un minuto di silenzio per i morti sul lavoro, proposto dal relatore di maggioranza Augusto Rocchi, l’Aula di Montecitorio ha dato così il via libera definitivo al provvedimento, già approvato dal Senato il 27 giugno. Diventerà così legge un testo che avvia una riforma rigorosa in materia di sicurezza sul lavoro e lotta alla piaga delle ’morti bianche' e delle malattie professionali
Il provvedimento, firmato dai ministri Cesare Damiano (Lavoro) e Livia Turco (Salute), contiene alcune misure di applicazione immediata e la delega al governo per riordinare la normativa generale. Il governo viene infatti impegnato ad adottare, entro 9 mesi, uno o più decreti legislativi per riformare il Testo unico sulla sicurezza, «garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Le nuove regole saranno applicate a tutti i settori di attività e a tutti i tipi di rischio, «anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi».
Il testo completo qui:
http://guide.dada.net/salute_e_sicur...8/303506.shtml
Legge 1 agosto 2007
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
(in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Estratto dei soli articoli che entreranno subito in vigore
Art. 2. (Notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell’azione penale)
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
Art. 3.(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;
c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma eletto dai lavoratori»;
d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.»;
e) all’articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).»;
f) all’articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».
Art. 4. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato il coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:a) nell’ambito della normativa gia' prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attivita' ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attivita' necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall’articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalita' di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono cosi utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui all’articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1º luglio 2007;b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell’attivita' ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d’ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 5. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, puo' adottare provvedimenti di sospensione di un’attivita' imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. E' comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell’ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1º settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7. (Poteri degli organismi paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorita' di coordinamento delle attivita' di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorita' di coordinamento delle attivita' di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 8.(Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d’asta».
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
Art. 10. (Credito d’imposta)
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalita' della certificazione della formazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o piu' decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d’imposta di cui al presente comma puo' essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21ù dicembre 1978, n. 845, e all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 11. (Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 e' sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».
Art. 12.(Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato all’immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unita' di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l’area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all’incremento delle attivita' ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale e' autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




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