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Discussione: I nuovi Sceriffi

  1. #121
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    Citazione Originariamente Scritto da murachelli Visualizza Messaggio
    E' da bocciare la richiesta dei sindaci di avere poteri di
    Polizia perche' un tale potere nelle mani di chi viene eletto puo' alimentare un esercizio arbitrario per favorire interessi di parte in vista di una nuova candidatura.
    Sulla questione sicurezza non bisogna confondere criminalità con emergenze sociali del vivere urbano.
    Il Pd orfano di ideologie e' alla ricerca di
    nuovi nemici e li ha trovati nei lavavetri. Ma ci rendiamo
    conto?.
    Amato scimmiotta Rudolf Giuliani, vo' fà l'amerikano, amerikano..ma sei nato in Italy!! Amato criminalizza lavavetri, graffitari e questuanti per non svegliare la reazione fascista. Ma per evitare la reazione fascista non possiamo cominciare a indossare camice nere
    dopo queste castronate dettate probabilmente dal fatto che sei un sinistrorso di un qualche centro sociale hai qualcosa di serio da discutere? no perchè tu parli tanto di reazione fascista di camice nere ma scommento che manco hai parlato con la gente dell'epoca e non tirarmi fuori il solito partigiano al quale quando vi fa comodo sputate adosso (ricordiamo il padre della moratti al campo della gloria) io vorrei sapere tu hai mai parlato con quelli che combattevano indossando una divisa ben visibile? hai mai parlato con quelli che si occupavano dell'ordine pubblico dell'epoca? lo sai che la mafia è stata riportata in italia proppio da i vostri alleati americani visto che era stata debellata lo sai che all'epoca la criminalita era scesa a quasi a zero? allora non dire castronerie che se ci fosse una "reazione" fascista probabilmente farebbe più bene che male

  2. #122
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    Citazione Originariamente Scritto da BALDEAGLE Visualizza Messaggio
    E, se viene deciso che le riforme contrastano con la Costituzione presentano
    elementi di incostuzionalità avanti la Consulta.

    La pronuncia della Corte può di fatto svuotare la legge e rendere inefficaci le norme che costituiscono il perno della politica sulla sicurezza del governo.
    Questo è senz'altro vero, e non mi pare che - finora - sui media sia stato messo mai in grande evidenza.

    Nel forum dell'Unione, pochi giorni fa, abbiamo parlato proprio di questo, commentando un intelligente articolo del Riformista al riguardo.
    Riassumo quel che ho scritto di là ... per cercare di mettere un po' meglio in evidenza quale tasso di demagogia e populismo presentino, in realtà, i discorsi fatti in questo paio di settimane sul tema-lavavetri dai vari soggetti interpellati in merito (non solo amministratori locali ma anche politici, tanto di governo quanto dell'opposizione).

    Tanto per ricapitolare, l'art. 650 del codice penale, richiamato da tanti sindaci e politici in questi giorni (finanche da un giurista come Carlo Federico Grosso, il che mi ha lasciata attonita) persegue - con un'adeguatamente modesta pena detentiva (arresto fino a tre mesi) ed un'altrettanto adeguatamente modesta pena pecuniaria - soltanto "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene", il che già di per sè escluderebbe il - più o meno molesto - tentativo di lavaggio dei vetri dal campo d'applicazione della norma ...
    Ma vi è di più.
    Nella pluridecennale elaborazione interpretativa data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a questa norma si è affermato il concetto secondo cui l'inosservanza di ordinanze sindacali integra il reato di cui all'art. 650 c.p. SOLO qualora si tratti - il che sicuramente non è, in ispecie - di "provvedimenti contingibili ed urgenti" ...

    Un esempio recente:

    Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 7893 del 08/02/2007 Ud. (dep. 24/02/2007 )
    Presidente: Gemelli T. Estensore: Gironi EG. Relatore: Gironi EG. Imputato: Nigro. P.M. Gialanella A. (Diff.)
    (Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 20 giugno 2006)
    602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 004 CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
    REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Inosservanza di ordinanza sindacale - Configurabilità del reato - Condizioni - Inottemperanza all'ordinanza sindacabile imponente la chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di autorizzazione sanitaria - Configurabilità del reato - Esclusione.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
    Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
    Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
    Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere
    Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
    Dott. CULOT Dario - Consigliere
    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:
    1) NIGRO ADRIANA N. IL 07/09/1950;
    avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di MELFI;
    visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
    udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
    Udito il Procuratore Generale in persona Dott. GIALANELLA che ha concluso per rigetto del ricorso;
    udito il difensore Del Monte.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La sentenza impugnata ha dichiarato Nigro Adriana colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di ordinanza sindacale in data 15.6.2000 che le imponeva la chiusura dell'esercizio di ristorazione dalla stessa gestito per mancanza di autorizzazione sanitaria.

    Nella motivazione si precisa che l'ordinanza risulta legalmente emessa per ragioni di igiene L. n. 283 del 1962, ex art. 3 e per motivi contingibili ed urgenti e che la violazione deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale Gramazio, che constatò l'apertura al pubblico del locale e sorprese l'imputata a cucinare al suo interno, essendo nel laboratorio presenti materie prime in quantità incompatibile con la loro destinazione ad un uso esclusivamente familiare, come preteso dalla prevenuta.
    La Nigro ricorre con atto personalmente sottoscritto per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la violazione ascrittale sarebbe soggetta ad una specifica sanzione amministrativa, donde l'inapplicabilità della previsione penale, e lamentando la mancata escussione, ex art. 507 c.p.p., di testi sulla circostanza, asseritamente decisiva, che all'atto dell'accesso dei pubblici ufficiali non era in atto alcuna somministrazione di pasti al pubblico, mentre mancava qualsiasi effettiva motivazione circa l'apertura al pubblico dell'esercizio.
    Il primo motivo è fondato.
    La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che l'ipotesi di cui all'art. 650 in relazione all'inosservanza di ordinanze sindacali ricorre unicamente ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza ad ordinanze sindacali, ancorché concernenti le materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, essendo in tal caso l'omissione punita con sanzione amm.va dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla L. n. 3 del 2003 (v. da ultimo, Cass., sez. 1^, 4.2.2004, Gusmeroli, Ced Cass., rv. 227742, e 8.3.2003, n. 15574, Cass. pen., 2002, 1710).
    Nel caso di specie l'ordinanza del Sindaco di Rionero in Vulture non risulta emessa per motivi contingibili ed urgenti, come emerge dalla sua stessa adozione ad oltre un mese di distanza dalla segnalazione dell'irregolarità da parte del Comando Carabinieri per la Sanità di Potenza, ne' risultano in essa invocati i poteri conferiti al Sindaco quale ufficiale di governo dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 esplicitandosi, invece, che il provvedimento veniva emesso in attuazione del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962 (D.P.R. n. 327 del 1980), la violazione delle cui disposizioni è sanzionata in via amministrativa dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 17.
    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture.
    Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.

    Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2007

    Insomma, questa del richiamo all'art. 650 c.p. per i lavavetri mi appare come una vera e propria castroneria giuridica, fermo restando che la gran massa di processi penali che - nelle aspettative dei "tutori della legalità e dell'ordine" - ne dovrebbe scaturire (e già me li vedo, gli uffici corpi di reato traboccanti di secchi e spazzoloni ...! ), oltre a far collassare ancor più i nostri tribunali, si concluderebbe - risolvendosi in una enorme perdita di tempo e risorse, umane e materiali - con tante sentenze del tipo di quella che ho appena postato ... "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

    In effetti inizialmente avevo persino letto di alcuni amministratori locali che, senza ricorrere all'escamotage (peraltro non pertinente al caso) dell'art. 650 c.p., parlavano tranquillamente di sanzioni detentive da applicarsi direttamente con le loro "provvidenziali" ordinanze !!
    Forse, poi, qualche anima pia avrà spiegato loro che le sanzioni detentive possono essere solo penali e non anche amministrative, e che - quindi - solo una legge penale dello Stato può prevederle (la stessa potestà legislativa delle Regioni non può certo estendersi alla materia penale, vedi l'art. 117 Cost., e del resto ciò è pienamente coerente con il principio - costituzionalmente garantito - di uguaglianza, disciplinato dall'art. 3 Cost.) ... ed allora hanno tirato fuori dal cappello a cilindro l'art. 650 c.p..

    Rileggendo un po' tutto il codice penale mi sono ancor più convinta che - allo stato attuale della nostra legislazione penale statale - i lavavetri possano essere penalmente perseguiti (e senza alcun bisogno di roboanti quanto inutili ordinanze sindacali) soltanto nel caso, che non mi pare peraltro frequentissimo, in cui agiscano "con violenza o minaccia", perchè allora rientrano di diritto nella già ben "collaudata" fattispecie di cui all'art. 610 c.p., che prevede il reato di violenza privata ("Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339").

    Se poi il lavavetri di turno divenisse tanto violento da passare alle vie di fatto nei confronti della vettura e/o della persona del malcapitato automobilista, ecco che allora diverrebbero ovviamente applicabili - ancora una volta senza bisogno di sindaci-sceriffi che si inventano, senza averne il potere, un fantomatico nuovo diritto penale - gli articoli del codice - del pari già ben "collaudati", in materia di danneggiamento (art. 635 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.) o di lesioni personali (artt. 582-583 c.p.)

    In tutti gli altri casi, fino a quando il Parlamento non varerà una legge penale ad hoc contro l'esercizio dell'attività di lavavetri ai semafori in sè e per sè considerata, non esiste alcuna possibilità di sanzionare con pene detentive questi soggetti.

    Non certo (checchè ne dicano sindaci, assessori e politici assortiti) facendo ricorso all'art. 650 c.p., come si è visto.

    E neppure facendo ricorso all'art. 670 c.p..

    Solo fino al 1995, infatti, l’accattonaggio, ovvero il “mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico”, costituiva di per sè un comportamento perseguibile penalmente, punito con l’arresto fino a tre mesi dall’art. 670 c.p., primo comma.
    La pena era aggravata, con l’arresto da uno a sei mesi, se il fatto veniva commesso “in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà” (art. 670 c.p. secondo comma): c.d. mendicità invasiva.
    Con sentenza n. 519 del 28 dicembre del 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo 670 c.p. limitatamente al primo comma, ritenendo che “la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico non può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto”. Statuizione giuridica enunciata dalla Corte Costituzionale - si noti - con riferimento all'art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza da esso disciplinato ... il che getta fin d'ora ombre di illegittimità costituzionale, a mio avviso, su ogni futura legge penale dello Stato che, de jure condendo, volesse perseguire la condotta del lavavetri in sè e per sè considerata, ancorchè in concreto non violenta e non minacciosa ...
    In ogni caso va detto che successivamente, con la legge 25 giugno 1999 n. 205, il nostro legislatore è intervenuto depenalizzando anche il secondo comma dell’art. 670 c.p. e, quindi, ha abrogato l’intera fattispecie penale della c.d. mendicità, nelle due forme, semplice e invasiva.
    Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico attuale, l’accattonaggio - se non siano utilizzati minori o persone incapaci (fattispecie tuttora penalmente perseguita - con l'arresto da 3 mesi ad un anno - dall'ancora vigente art. 671 c.p.) - è lecito e non costituisce più reato, sempre che, ovviamente, non si svolga con modalità che possano configurare altre ipotesi criminose, quali, per l'appunto, la violenza privata ex art. 610 c.p.., il danneggiamento ex art. 635 c.p., le percosse ex art. 581 c.p., le lesioni personali ex artt. 582-583 c.p..

    Insomma, la situazione - a mio avviso - non è sostanzialmente difforme da quella che, sempre allo stato attuale della legislazione penale, contraddistingue in Italia l'esercizio della prostituzione.
    Di sindaci che multano i clienti delle prostitute (e talora le prostitute medesime) in base al più variegato florilegio di ordinanze da loro emesse ce ne sono molti, si sa ... ma di certo nessuna sanzione detentiva potrebbe mai essere applicata, in base a ciò, ai clienti ed alle stesse prostitute.
    I loro contegni infatti, in base all'attuale formulazione della Legge Merlin (l. 20 febbraio 1958, n. 75), sono pienamente leciti, essendo per converso penalmente sanzionate solo le condotte di coloro che operano nell'ambito del relativo racket in veste di sfruttatori e/o favoreggiatori della prostituzione.

    Tutto il resto è demagogia pura, secondo me: piuttosto ravviserei l'opportunità di potenziare quantomeno l'attività di controllo dei documenti. Rumeni neo-comunitari a parte, credo che molti fra i lavavetri, posteggiatori, accattoni etc. siano tuttora extracomunitari clandestini, i quali dunque, una volta controllati e risultati tali, sarebbero gli immediati destinatari di un bell'ordine di espulsione del Prefetto, et voilà.
    Ma queste non sono misure sufficientemente demagogiche, forse; di sicuro non sono "nuove di zecca" e dunque non fanno sufficientemente "audience" ...

    In ogni caso, finchè sarà in vigore questa Costituzione (che nelle parti relative al problema in oggetto è in vigore - inalterata - da una vita, trattandosi di principi-cardine dello Stato di ordine generale; anche questo, forse, è il caso di precisarlo), sarà magari possibile dotare eventualmente i Comuni, con legge ordinaria statale, di taluni poteri di polizia ex novo, ma sempre e solo all'esclusivo fine di coadiuvare Polizia, Carabinieri, GdF ed altri corpi dello Stato nell'attività di repressione del crimine applicando le norme penalistiche statali realmente esistenti ... che esistono da decenni e decenni.

  3. #123
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    Citazione Originariamente Scritto da odin-langbarten Visualizza Messaggio
    ummm non è proppio cosi ma sinceramente non credo nella neutralita della nostra costituzione che pare abbia il timone a sinistra
    Beh, ma almeno è stata scritta nel 1948, ossia in tempi non sospetti, no ...?

  4. #124
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberta Visualizza Messaggio
    Beh, ma almeno è stata scritta nel 1948, ossia in tempi non sospetti, no ...?
    e gia fortunatamente è stata scritta nel 48 in tempi proppio non sospetti da una costituente formata dai rappresentanti di ogni partito ecc,ecc...............ma non sarebbe ora di cambiarla?

  5. #125
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberta Visualizza Messaggio
    Questo è senz'altro vero, e non mi pare che - finora - sui media sia stato messo mai in grande evidenza.

    Nel forum dell'Unione, pochi giorni fa, abbiamo parlato proprio di questo, commentando un intelligente articolo del Riformista al riguardo.
    Riassumo quel che ho scritto di là ... per cercare di mettere un po' meglio in evidenza quale tasso di demagogia e populismo presentino, in realtà, i discorsi fatti in questo paio di settimane sul tema-lavavetri dai vari soggetti interpellati in merito (non solo amministratori locali ma anche politici, tanto di governo quanto dell'opposizione).

    Tanto per ricapitolare, l'art. 650 del codice penale, richiamato da tanti sindaci e politici in questi giorni (finanche da un giurista come Carlo Federico Grosso, il che mi ha lasciata attonita) persegue - con un'adeguatamente modesta pena detentiva (arresto fino a tre mesi) ed un'altrettanto adeguatamente modesta pena pecuniaria - soltanto "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene", il che già di per sè escluderebbe il - più o meno molesto - tentativo di lavaggio dei vetri dal campo d'applicazione della norma ...
    Ma vi è di più.
    Nella pluridecennale elaborazione interpretativa data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a questa norma si è affermato il concetto secondo cui l'inosservanza di ordinanze sindacali integra il reato di cui all'art. 650 c.p. SOLO qualora si tratti - il che sicuramente non è, in ispecie - di "provvedimenti contingibili ed urgenti" ...

    Un esempio recente:

    Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 7893 del 08/02/2007 Ud. (dep. 24/02/2007 )
    Presidente: Gemelli T. Estensore: Gironi EG. Relatore: Gironi EG. Imputato: Nigro. P.M. Gialanella A. (Diff.)
    (Annulla senza rinvio, Trib. Melfi, 20 giugno 2006)
    602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 004 CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
    REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Inosservanza di ordinanza sindacale - Configurabilità del reato - Condizioni - Inottemperanza all'ordinanza sindacabile imponente la chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di autorizzazione sanitaria - Configurabilità del reato - Esclusione.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
    Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
    Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
    Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere
    Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
    Dott. CULOT Dario - Consigliere
    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:
    1) NIGRO ADRIANA N. IL 07/09/1950;
    avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIBUNALE di MELFI;
    visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
    udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
    Udito il Procuratore Generale in persona Dott. GIALANELLA che ha concluso per rigetto del ricorso;
    udito il difensore Del Monte.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La sentenza impugnata ha dichiarato Nigro Adriana colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di ordinanza sindacale in data 15.6.2000 che le imponeva la chiusura dell'esercizio di ristorazione dalla stessa gestito per mancanza di autorizzazione sanitaria.

    Nella motivazione si precisa che l'ordinanza risulta legalmente emessa per ragioni di igiene L. n. 283 del 1962, ex art. 3 e per motivi contingibili ed urgenti e che la violazione deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale Gramazio, che constatò l'apertura al pubblico del locale e sorprese l'imputata a cucinare al suo interno, essendo nel laboratorio presenti materie prime in quantità incompatibile con la loro destinazione ad un uso esclusivamente familiare, come preteso dalla prevenuta.
    La Nigro ricorre con atto personalmente sottoscritto per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la violazione ascrittale sarebbe soggetta ad una specifica sanzione amministrativa, donde l'inapplicabilità della previsione penale, e lamentando la mancata escussione, ex art. 507 c.p.p., di testi sulla circostanza, asseritamente decisiva, che all'atto dell'accesso dei pubblici ufficiali non era in atto alcuna somministrazione di pasti al pubblico, mentre mancava qualsiasi effettiva motivazione circa l'apertura al pubblico dell'esercizio.
    Il primo motivo è fondato.
    La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che l'ipotesi di cui all'art. 650 in relazione all'inosservanza di ordinanze sindacali ricorre unicamente ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza ad ordinanze sindacali, ancorché concernenti le materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, essendo in tal caso l'omissione punita con sanzione amm.va dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla L. n. 3 del 2003 (v. da ultimo, Cass., sez. 1^, 4.2.2004, Gusmeroli, Ced Cass., rv. 227742, e 8.3.2003, n. 15574, Cass. pen., 2002, 1710).
    Nel caso di specie l'ordinanza del Sindaco di Rionero in Vulture non risulta emessa per motivi contingibili ed urgenti, come emerge dalla sua stessa adozione ad oltre un mese di distanza dalla segnalazione dell'irregolarità da parte del Comando Carabinieri per la Sanità di Potenza, ne' risultano in essa invocati i poteri conferiti al Sindaco quale ufficiale di governo dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 esplicitandosi, invece, che il provvedimento veniva emesso in attuazione del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962 (D.P.R. n. 327 del 1980), la violazione delle cui disposizioni è sanzionata in via amministrativa dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 17.
    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture.
    Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.

    Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2007

    Insomma, questa del richiamo all'art. 650 c.p. per i lavavetri mi appare come una vera e propria castroneria giuridica, fermo restando che la gran massa di processi penali che - nelle aspettative dei "tutori della legalità e dell'ordine" ne dovrebbe scaturire (e già me li vedo, gli uffici corpi di reato traboccanti di secchi e spazzoloni ...! ), oltre a far collassare ancor più i nostri tribunali, si concluderebbe - risolvendosi in una enorme perdita di tempo e risorse, umane e materiali - con tante sentenze del tipo di quella che ho appena postato ... "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

    In effetti inizialmente avevo persino letto di alcuni amministratori locali che, senza ricorrere all'escamotage (peraltro non pertinente al caso) dell'art. 650 c.p., parlavano tranquillamente di sanzioni detentive da applicarsi direttamente con le loro "provvidenziali" ordinanze !!
    Forse, poi, qualche anima pia avrà spiegato loro che le sanzioni detentive possono essere solo penali e non anche amministrative, e che - quindi - solo una legge penale dello Stato può prevederle (la stessa potestà legislativa delle Regioni non può certo estendersi alla materia penale, vedi l'art. 117 Cost., e del resto ciò è pienamente coerente con il principio - costituzionalmente garantito - di uguaglianza, disciplinato dall'art. 3 Cost.) ... ed allora hanno tirato fuori dal cappello a cilindro l'art. 650 c.p..

    Rileggendo un po' tutto il codice penale mi sono ancor più convinta che - allo stato attuale della nostra legislazione penale statale - i lavavetri possano essere penalmente perseguiti (e senza alcun bisogno di roboanti quanto inutili ordinanze sindacali) soltanto nel caso, che non mi pare peraltro frequentissimo, in cui agiscano "con violenza o minaccia", perchè allora rientrano di diritto nella già ben "collaudata" fattispecie di cui all'art. 610 c.p., che prevede il reato di violenza privata ("Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339").

    Se poi il lavavetri di turno divenisse tanto violento da passare alle vie di fatto nei confronti della vettura e/o della persona del malcapitato automobilista, ecco che allora diverrebbero ovviamente applicabili - ancora una volta senza bisogno di sindaci-sceriffi che si inventano, senza averne il potere, un fantomatico nuovo diritto penale - gli articoli del codice - del pari già ben "collaudati", in materia di danneggiamento (art. 635 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.) o di lesioni personali (artt. 582-583 c.p.)

    In tutti gli altri casi, fino a quando il Parlamento non varerà una legge penale ad hoc contro l'esercizio dell'attività di lavavetri ai semafori in sè e per sè considerata, non esiste alcuna possibilità di sanzionare con pene detentive questi soggetti.

    Non certo (checchè ne dicano sindaci, assessori e politici assortiti) facendo ricorso all'art. 650 c.p., come si è visto.

    E neppure facendo ricorso all'art. 670 c.p..

    Solo fino al 1995, infatti, l’accattonaggio, ovvero il “mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico”, costituiva di per sè un comportamento perseguibile penalmente, punito con l’arresto fino a tre mesi dall’art. 670 c.p., primo comma.
    La pena era aggravata, con l’arresto da uno a sei mesi, se il fatto veniva commesso “in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà” (art. 670 c.p. secondo comma): c.d. mendicità invasiva.
    Con sentenza n. 519 del 28 dicembre del 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo 670 c.p. limitatamente al primo comma, ritenendo che “la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico non può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto”. Statuizione giuridica enunciata dalla Corte Costituzionale - si noti - con riferimento all'art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza da esso disciplinato ... il che getta fin d'ora ombre di illegittimità costituzionale, a mio avviso, su ogni futura legge penale dello Stato che, de jure condendo, volesse perseguire la condotta del lavavetri in sè e per sè considerata, ancorchè in concreto non violenta e non minacciosa ...
    In ogni caso va detto che successivamente, con la legge 25 giugno 1999 n. 205, il nostro legislatore è intervenuto depenalizzando anche il secondo comma dell’art. 670 c.p. e, quindi, ha abrogato l’intera fattispecie penale della c.d. mendicità, nelle due forme, semplice e invasiva.
    Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico attuale, l’accattonaggio - se non siano utilizzati minori o persone incapaci (fattispecie tuttora penalmente perseguita - con l'arresto da 3 mesi ad un anno - dall'ancora vigente art. 671 c.p.) - è lecito e non costituisce più reato, sempre che, ovviamente, non si svolga con modalità che possano configurare altre ipotesi criminose, quali, per l'appunto, la violenza privata ex art. 610 c.p.., il danneggiamento ex art. 635 c.p., le percosse ex art. 581 c.p., le lesioni personali ex artt. 582-583 c.p..

    Insomma, la situazione - a mio avviso - non è sostanzialmente difforme da quella che, sempre allo stato attuale della legislazione penale, contraddistingue in Italia l'esercizio della prostituzione.
    Di sindaci che multano i clienti delle prostitute (e talora le prostitute medesime) in base al più variegato florilegio di ordinanze da loro emesse ce ne sono molti, si sa ... ma di certo nessuna sanzione detentiva potrebbe mai essere applicata, in base a ciò, ai clienti ed alle stesse prostitute.
    I loro contegni infatti, in base all'attuale formulazione della Legge Merlin (l. 20 febbraio 1958, n. 75), sono pienamente leciti, essendo per converso penalmente sanzionate solo le condotte di coloro che operano nell'ambito del relativo racket in veste di sfruttatori e/o favoreggiatori della prostituzione.

    Tutto il resto è demagogia pura, secondo me: piuttosto ravviserei l'opportunità di potenziare quantomeno l'attività di controllo dei documenti. Rumeni neo-comunitari a parte, credo che molti fra i lavavetri, posteggiatori, accattoni etc. siano tuttora extracomunitari clandestini, i quali dunque, una volta controllati e risultati tali, sarebbero gli immediati destinatari di un bell'ordine di espulsione del Prefetto, et voilà.
    Ma queste non sono misure sufficientemente demagogiche, forse; di sicuro non sono "nuove di zecca" e dunque non fanno sufficientemente "audience" ...

    In ogni caso, finchè sarà in vigore questa Costituzione (che nelle parti relative al problema in oggetto è in vigore - inalterata - da una vita, trattandosi di principi-cardine dello Stato di ordine generale; anche questo, forse, è il caso di precisarlo), sarà magari possibile dotare eventualmente i Comuni, con legge ordinaria statale, di taluni poteri di polizia ex novo, ma sempre e solo all'esclusivo fine di coadiuvare Polizia, Carabinieri, GdF ed altri corpi dello Stato nell'attività di repressione del crimine applicando le norme penalistiche statali realmente esistenti ... che esistono da decenni e decenni.
    quoto in parte (l'antiquariato adesso va di moda quindi le vecchie leggi sono fiche)

  6. #126
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    Citazione Originariamente Scritto da murachelli Visualizza Messaggio
    E' da bocciare la richiesta dei sindaci di avere poteri di
    Polizia perche' un tale potere nelle mani di chi viene eletto puo' alimentare un esercizio arbitrario per favorire interessi di parte in vista di una nuova candidatura.
    Sulla questione sicurezza non bisogna confondere criminalità con emergenze sociali del vivere urbano.
    Il Pd orfano di ideologie e' alla ricerca di
    nuovi nemici e li ha trovati nei lavavetri. Ma ci rendiamo
    conto?.
    Amato scimmiotta Rudolf Giuliani, vo' fà l'amerikano, amerikano..ma sei nato in Italy!! Amato criminalizza lavavetri, graffitari e questuanti per non svegliare la reazione fascista. Ma per evitare la reazione fascista non possiamo cominciare a indossare camice nere
    Nella parte della "maggioranza", che non ha ancora perso il vizio di fare opposizione sempre senza guardare a cosa si stanno opponendo, continua a rimbalzare la voce che l'ordine pubblico è prerogativa dello Stato*.

    Ma cosa ha fatto lo Stato? Ha liberato in modo indiscriminati decine di migliaia di criminali diffondendo un senso di impunità che ha causato un impennata della criminalità negli ultimi 12 mesi. Ha dimostrato di essere carente nel controllo capillare del territorio compromettendo gravemente la sicurezza dei cittadini, ecc..

    Ora i sindaci, eletti per delle precise promesse fatte, anche in campo dell'ordine pubblico, vogliono più poteri per controllare meglio il territorio che lo Stato ha dimostrato di non saper gestire in termini di sicurezza.

    I lavavetri sono un fastidio, come lo sono tutti i mendicanti ai semafori e per strada, sono un fastidio per le persone che spesso subiscono le ancherie di questa gente, costretta a mendicare per poi foraggiare chi gestisce i vari racket, delinquenti che poi reinvestono il denaro in droga prostituzione e immigrazione illegale.

    Chi si oppone alla volontà di questi sindaci dimostra solo di voler essere complice dei criminali e non di lottare per i più deboli.

    *http://www.iltempo.it/approfondiment...spx?id=1275156

  7. #127
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    Predefinito Sicurezza: piu' poteri ai sindaci

    PARMA - Una ventina di sindaci delle città medio-piccole e il ministro dell'Interno sono d'accordo: ai primi cittadini servono più poteri in materia di sicurezza urbana e più risorse per le politiche di repressione ma anche di integrazione e di aiuto ai più deboli. L'incontro dei firmatari della 'Carta di Parma' (siglata mesi fa) tra i quali i sindaci di centro destra come di centro sinistra, con il responsabile dell'Interno Roberto Maroni, ha trovato un comune denominatore su alcune richieste che il ministro si è impegnato ad accogliere, in parte nel decreto sulla sicurezza che va all'esame del Senato, in parte ad esaminarle dopo che saranno formulate come emendamenti al disegno di legge che integra il decreto.

    Le richieste comuni - le ha riassunte il sindaco di Parma Pietro Vignali al termine del summit - riguardano la possibilità di emettere in via ordinaria, non più solo per carattere di urgenza, ordinanze su diversi ambiti che riguardano il contrasto al degrado urbano (occupazione abusiva, danneggiamento, vandalismi, ritiro e concessione licenze), risorse per finanziare le politiche (potenziamento forze dell'ordine, inclusione-integrazione), che devono stare fuori dal patto di stabilità per gli enti locali; poi revisione dell'ordinamento sull'armamento della polizia municipale ed infine accesso alle banche dati del ministero. Chi ha avanzato la richiesta più forte non condivisa dai sindaci del centro sinistra è stato il leghista Flavio Tosi, sindaco di Verona, che ha sollecitato l'inserimento nel decreto del fermo di polizia municipale per i comportamenti contro la sicurezza urbana, (dal vandalismo all'ubriachezza molesta). Ventiquattro ore in cella di sicurezza (perché certi comportamenti non abbiano a ripetersi), ma anche "un segno da parte delle pubbliche amministrazioni che chi sbaglia paga". Contrario il sindaco di Padova Flavio Zanonato (Pd) "capisco che ci sono dei problemi, ma dall'habeas corpus è sancito che solo il magistrato può togliere la libertà".

    Il ministro Maroni dalla parte sua nella conferenza stampa seguita alla fine dell'incontro si è limitato ad osservare che era una richiesta dell'ultima ora senza dire né sì né no: "E' un'esigenza posta dai sindaci, il sintomo di un problema reale. La valuteremo". Il ministro ha così preferito insistere sulla convergenza sugli altri punti per arrivare a quella che ha chiamato "una risposta non emergenziale ma di sistema" sui problemi della sicurezza. No quindi ad interventi "una tantum come lo sgombero nei campi nomadi con le ruspe e le telecamere che vuol dire solo spostare il problema da un'altra parte". Sulla prostituzione, dall'incontro di Parma è venuta la richiesta di un contrasto forte, ma nessuna proposta specifica e Maroni ha chiesto che il problema venga affrontato nel disegno di legge, non nel decreto, per raccogliere le proposte e trovare una soluzione definitiva. Sul tema delle risorse finanziarie il ministro ha chiarito che verrà esaminato nella legge finanziaria "probabilmente anticipata a luglio" per cercare di trovare il modo che siano escluse dal patto di stabilità che riguarda gli enti locali. Poi ha chiesto che il confronto prosegua in modo informale con i sindaci "che sono in prima fila nelle comunità che governiamo".

    E il segretario generale dell'Anci, Rughetti, dando atto al governo che il metodo del confronto è quello giusto per risolvere i problemi, ha annunciato che l'associazione dei comuni trasmetterà al ministro Maroni entro giovedì le proprie proposte di modifica del Dl in tema di sicurezza. Quanto al provvedimento sulle intercettazioni telefoniche anticipato da Berlusconi al convegno degli industriali di Santa Margherita Ligure, Maroni ha glissato: "Per ora ho letto solo anticipazioni sui giornali. Venerdì ci sarà il consiglio dei ministri. Vedrò il provvedimento e poi saprò valutare". Mentre sul reato di immigrazione clandestina ha ammesso che "ci sono opinioni diverse, ma - ha ribadito - la mia opinione è che debba esserci. E lo strumento giuridico che ci permette l'espulsione immediata. Se no c'é solo il foglio di via".
    http://www.ansa.it/opencms/export/si..._99308962.html
    Mi pare giusto ripescare questo 3D per dare spazio alle ottime iniziative di Maroni, i sindaci avranno modo di avere più poteri per i controllo del loro territorio e rispondere meglio alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

    Ottima linea quella del confronto, oltre gli schieramenti politici e sui problemi da risolvere.

  8. #128
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    Citazione Originariamente Scritto da bator Visualizza Messaggio
    questa è una tua opinione...aveva una maggioranza bulgara.
    In realtà al banana interessano esclusivamente i fatti propri.
    Dopo le varie depenalizzazioni e riduzioni dei termini per le prescrizioni continua con la sua opera di distruzione della giustizia e della magistratura con la cancellazione delle prove dalla intercettazioni.

    Così adesso si scopre CON CERTEZZA che qualcuno ha commesso un reato attraverso una intercettazione non potrà essere condannato.

    Così come ora un colpevole DIMOSTRATO che riesca con i suoi avvocati a sfruttare le lungaggini giudiziarie ed un buon uos dei cavilli ha la certezza di vedersi i reati prescritti!

    Così come chi truffa falsificando i libri contabili paga solo una multa!

    OTTIMO!!! Così si fa la riforma della giustizia!!!!

    E tutti gonzi lì contenti ad applaudirlo mentre consente l'impunità a tanti colpevoli CERTI con PROVE CERTE!!!

    L'italiano medio ha ormai perso completamente il senso della giustizia!

    L'unica giustizia che riconosce è quella che gli propina la TV. Con tanti saluti al diritto civile, al diritto romano, ecc.

    Peggio dei barbari!

    Saluti

  9. #129
    Veneta sempre itagliana mai
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    Citazione Originariamente Scritto da Defender Visualizza Messaggio
    Zanonato è sempre stato un uomo d'ordine, ma ora si è liberato del tutto dalle pastoie in cui i rossi lo avevano costretto.

    OTTIMO COSI', LORD MAJOR!
    eh si...un uomo d'ordine....grazie a lui "forse" a Padova avremo na bella moschea con i soldi anche nostri

 

 
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