La Corte ritiene che:
1) il regolamento congressuale sia valido se approvato dalla Commissione anche senza il passaggio dell'approvazione del Congresso.
2) la pubblicazione sulla Gazzetta sia condizione necessaria affinché il Regolamento entri in vigore.
3) La mancata pubblicazione determini una non vigenza di un qualsiasi atto legislativo, compreso il regolamento del Congresso.Ne consegue che il regolamento vigente è quello precedente.
4) Il Regolamento votato dalla Commissione è PROMULGATO ma non PUBBLICATO, e quindi deve ancora essere pubblicato. Solo dopo la pubblicazione entra in vigore.
Quindi in forza dell'Articolo 13 della Costituzione:
Cita:
Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione
questa corte intima il Presidente del Congresso di pubblicare immediatamente il nuovo Regolamento Congressuale sulla Gazzetta ufficiale.
5). Nei casi in cui il Presidente del Congresso non sottopone alla votazione del congresso il regolamento trasmessogli dal presidente della commissione implicitamente rinuncia alla facoltà da parte dell'assemblea a pronunciarsi sul regolamento.
6). Nei casi in cui ci sia esplicita richiesta da parte del Presidente della Commissione Riforme di pubblicare il regolamento votato dalla Commissione, il Presidente del Congresso ha 10 giorni di tempo dalla votazione in Commissione per calendarizzare l'esame del documento, pena una rinuncia implicita alla possibilità di farlo. Nello spazio che intercorre tra la richiesta del Presidente della Commissione e la calendarizzazione da parte del Presidente del Congresso, il Presidente di POL ha il diritto di respingere o pubblicare il Regolamento
Il Presidente C@scista