minuscole non casuali e......

mai d'obbligo come in questo caso.


Il diritto di cronaca non giustifica la pubblicazione di pettegolezzi, perche' "non puo' essere inteso come diritto a sollecitare la curiosita' lubrica del pubblico".

Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna per diffamazione aggravata e violazione dei doveri di controllo inflitta dalla Corte d'appello di Milano al giornalista Pietro Degli Antoni e al direttore Vittorio Feltri, in relazione ad un articolo firmato da Degli Antoni e pubblicato il 6 ottobre 1999 sul quotidiano 'Il Giorno', ritenuto offensivo della reputazione di Donatella Ronconi.

L'articolo in questione, nel ricostruire la vicenda della casa editrice Prati, riferi' come "diceria da bar" la "storiella boccaccesca" che "la signora Ronconi era andata in sposa a Marcello Prati per estinguere cosi' i debiti del suo fidanzato dell'epoca verso l'editore".

Contro la decisione dei giudici del merito, i giornalisti si erano rivolti alla Suprema Corte, che ha pero' rigettato il ricorso. "Il diritto di cronaca - si legge nella sentenza n.42067 della quinta sezione penale - non esime di per se' dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettivita'".

Certo, ricordano i giudici di Piazza Cavour, "e' vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalita' o della moralita' di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non e' certo la semplice curiosita' del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perche' e' necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettivita'".

fonte: http://www.repubblica.it/news/ired/u...tml?ref=hpsbdx



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