Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
    il pescatore
    Ospite

    Predefinito Bruno Leoni, un italiano di cui vantarsi

    Profetico, inascoltato, piuttosto dimenticato. Teorizzò la libertà dei singoli, e ci manca molto

    Quarant’anni dopo la sua scomparsa, tornare a riflettere su Bruno Leoni significa disporsi ad ascoltare una delle voci più originali del Novecento: un autore assolutamente controcorrente, che ha patito e in qualche modo continua a patire il suo essere stato tanto avverso alle tendenze egemoni, ieri come oggi.
    Uscito dalla “scuola torinese” di un importante filosofo del diritto quale Gioele Solari (che fu maestro anche di Norberto Bobbio, Alessandro Passerin d’Entrèves e Renato Treves), Leoni è stato un intellettuale del tutto anomalo nel panorama europeo degli anni Cinquanta e Sessanta, e non solo in ragione del suo liberalismo tutto d’un pezzo: ancorato ad un’idea forte di proprietà e assolutamente avverso ad ogni pretesa dello Stato di porre sotto controllo la società, l’economia, la cultura.
    L’anomalia di questo studioso è rinvenibile a più livelli.
    Innanzi tutto, proprio nel momento in cui Bobbio – insieme a Uberto Scarpelli e ad altri – era impegnato in quell’opera di “modernizzazione” della cultura filosofico-giuridica italiana che era intesa essenzialmente quale progressiva conversione al kelsenismo, Leoni si mette di traverso. In vari suoi scritti, la versione detta “normativistica” del positivismo giuridico (che trovò appunto in Hans Kelsen il suo maggiore interprete) è sottoposta ad una critica feroce, la quale muove da una decisa valorizzazione del nesso che collega il fenomeno giuridico e la vita sociale nella sua concretezza.

    Uno dei contributi più originali del pensiero di Leoni proviene proprio da qui. In effetti, quando Leoni espone la sua teoria del “diritto come pretesa individuale” (sul tema si veda l’ottima antologia curata da Antonio Masala: Bruno Leoni, Il diritto come pretesa, Macerata, Liberilibri, 2004) l’intenzione fondamentale è proprio quella di evidenziare come l’ordine giuridico sia un prodotto delle interazioni umane e, in particolare, derivi da quella particolare azione che ognuno di compie quando rivendica il diritto di non essere aggredito, non essere derubato, e via dicendo.
    All’interno della società, ogni individuo avanza quindi pretese verso il prossimo ed esse possono essere di differente natura (anche in ragione del prevalere di culture differenti). L’ordine legale si definisce, nel tempo, grazie all’incontro e al combinarsi di queste pretese, così che ogni sforzo di elaborare una dogmatica giuridica o una teoria “pura” del diritto sganciate da questo gioco sociale –prescindendo dall’insieme degli scambi e dei negozi – rischia di essere sterile.
    La valorizzazione del ruolo che i singoli individui svolgono nell’elaborazione dell’ordine legale porta Leoni anche a rovesciare alcuni luoghi comuni della cultura progressista: e in particolare l’idea che l’avvento del codice e della legislazione – i quali hanno marginalizzato ogni forma di diritto consuetudinario, evolutivo, giurisprudenziale, ecc. – abbia segnato una conquista di civiltà.
    Per Leoni non è così. Nella sua opera maggiore, La libertà e la legge (frutto di lezioni tenute nel 1958 a in California, pubblicata in inglese nel 1961 e tradotta in italiano solo nel 1994, grazie all’iniziativa di Raimondo Cubeddu), alla legislazione egli oppone quel diritto “storico” che non è costruito dal ceto politico, ma emerge invece progressivamente grazie ad una serie di accomodamenti e aggiustamenti.
    In particolare, Leoni individua nel diritto dei giureconsulti latini (lo jus civile) e nel diritto di formazione giudiziaria della tradizione inglese (quel common law vincolato ai precedenti, secondo la logica dello stare decisis) due modelli di un ordine giuridico molto più liberale: e – a dispetto delle apparenze – meglio attrezzato a garantire un orizzonte di certezza a lungo termine. È agli antichi Romani e agli Inglesi del tardo-medioevo che egli invita quindi a guardare se si hanno davvero a cuore le prospettive della civiltà occidentale e si vuole evitare la dissoluzione di ogni regola della convivenza civile.

    Per Leoni, d’altra parte, la legislazione moderna – pur tanto celebrata dai cantori del positivismo giuridico – è solo apparentemente certa e univoca. Di fronte ad una legge scritta tutti noi possiamo certo avere l’impressione di avere a che fare con un testo privo di ambiguità: assai più univoco di quanto non possa essere una tradizione giudiziaria basata sui precedenti e per questo motivo sempre un po’ sfuggente. Ma in realtà il fatto di aver introdotto sulla scena sociale la figura del “legislatore” (di colui che può fabbricare leggi) rende il quadro normativo del tutto instabile. La norma scritta non garantisce certezze per la semplice ragione che nulla ci impedisce di pensare che domani essa non sarà abrogata da una legge nuova: poiché è sorta grazie ad un atto arbitrario, allo stesso modo può essere cancellata.
    L’antistatalismo leoniano prospetta quindi una rilettura della storia europea e occidentale che difficilmente può essere intesa come un cammino dalle tenebre del dispotismo fino alla luce della modernità. Assai più liberale che democratico, e spesso anche molto critico verso le possibili degenerazioni autoritarie dei regimi rappresentativi, nei suoi scritti teorici Leoni utilizza interessanti riferimenti al passato proprio con l’obiettivo di individuare in esso paradigmi utili ad uscire dal dirigismo del presente e dall’idea che un regime democratico e parlamentare sia, di per sé, in grado di garantire la libertà dei singoli.
    Fattosi liberale “tutto da sé” (grazie alla sua passione per la teoria economica e in virtù della precoce lettura dei classici della prima scuola austriaca dell’economia, che l’aiutarono a comprendere la fragilità della teoria marxiana esposta nel Capitale), alla fine degli anni Quaranta egli incontra alcuni testi fondamentali di Ludwig von Mises e di Friedrich von Hayek, entrambi marginalizzati dalla cultura prevalente in Europa e destinati, lungo vie diverse, a trovare nuovi allievi in America.
    È dalla frequentazione con tale pensiero (in seguito Leoni diventerà pure molto amico di Hayek) che matura nello studioso italiano l’idea di un “diritto di mercato”: di un diritto, cioè, che non limiti la libertà dei singoli, delle imprese e delle comunità volontarie, ma si ponga a protezione della società e dei suoi progetti. Il pensiero maturo di Leoni prende avvio da qui, e certo è difficile oggi prevedere quali sarebbero potuti essere i suoi sviluppi se la sua ricerca non fosse stata stroncata troppo presto.
    Quel che sappiamo è che egli fu senza dubbio un liberale “estremo” e scomodissimo in ogni sua pagina. È sufficiente, al riguardo, scorrere gli articoli che scrisse per 24 Ore (la raccolta è in via di pubblicazione per iniziativa dell’istituto che prende il suo nome): corsivi pubblicati tra il 1949 e il 1967 in cui egli contesta il pragmatismo senza principi della Democrazia cristiana – fin dai tempi di De Gasperi – e la sua pretesa di avversare il comunismo adottando politiche “moderatamente comuniste”: dalla riforma agraria al controllo dei fitti, dalla nazionalizzazione degli idrocarburi al fiscalismo oppressivo.
    Rilette alla luce di quegli interventi tanto puntuali e coraggiosi (contro i governi centristi e di centro-sinistra, ma anche contro un partito liberale spesso pavido e dall’incerta collocazione culturale), le stesse formulazioni teoriche di Leoni assumono una luce del tutto particolare.
    Di un Leoni vicino al libertarianism di Murray N. Rothbard, d’altra parte, aveva parlato già Mario Stoppino (che a Pavia fu allievo di Leoni), e certo non si può negare quanto l’autore de La libertà e la legge fosse avverso allo Stato moderno. Basti ricordare che nelle Lezioni di dottrina dello Stato le istituzioni pubbliche vengono definite, con un neologismo di rara efficacia, semplicemente “disproduttive”.
    Per questa ragione, quanti oggi parlano di rivolta fiscale potrebbero trovare in Leoni solidi argomenti a sostegno dei loro progetti.

    Da Il Domenicale, n.46, 17 novembre 2007

    Un convegno a Torino

    Il primo dicembre, al Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino), l’Istituto Bruno Leoni organizza un convegno internazionale sul tema “Le ragioni del diritto. Bruno Leoni (1913-1967) a quarant’anni dalla morte”. A tale convegno interverranno Randy Barnett, Vincenzino Caramelli, Enrico Colombatto, Raimondo Cubeddu, Frank van Dun, Richard Epstein, Lorenzo Infantino, Carlo Lottieri, Antonio Masala, Tom Palmer, Joseph Pini.

    http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=5871

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    140 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito

    un grande italiano condivido
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  3. #3
    il pescatore
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    un grande italiano condivido
    e in quanto tale, snobbato e cancellato proprio nel suo paese.
    il fatto che la sua opera più importante sia stata pubblicata nel 1961 in America e nel 1994 in Italia dovrebbe far pensare

  4. #4
    direttamente dall'Inferno
    Data Registrazione
    19 Jan 2007
    Località
    nel girone che preferite
    Messaggi
    37,213
     Likes dati
    1,324
     Like avuti
    11,202
    Mentioned
    352 Post(s)
    Tagged
    26 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da il pescatore Visualizza Messaggio
    e in quanto tale, snobbato e cancellato proprio nel suo paese.
    il fatto che la sua opera più importante sia stata pubblicata nel 1961 in America e nel 1994 in Italia dovrebbe far pensare
    deve far pensare ma purtroppo non deve stupirci....

  5. #5
    il pescatore
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da perplesso666 Visualizza Messaggio
    deve far pensare ma purtroppo non deve stupirci....
    già

  6. #6
    il bombarolo
    Ospite

    Predefinito

    Esattamente quarant'anni fa, a Torino, scompariva tragicamente Bruno Leoni. Non aveva ancora cinquantacinque anni: eppure si era già guadagnato notorietà e stima internazionali per la sua attività professionale (era avvocato), per i suoi studi nel campo della filosofia del diritto e della scienza politica (era stato allievo di Gioele Solari e poi docente all'Università di Pavia), per la sua straordinaria capacità editoriale e divulgativa (fondò la rivista 'Il Politico').
    Soprattutto, Bruno Leoni fu un protagonista del dibattito liberale dei suoi anni, a fianco di studiosi del calibro di Friedrich von Hayek. Le sue riflessioni ne fecero un assoluto protagonista del rinnovamento del pensiero liberale, grazie anche all'intensa attività internazionale, come visiting professor in importanti università anglosassoni - da Oxford a Manchester a Virginia a Yale - e come protagonista di quella Mont Pelerin Society che raccoglieva (e tuttora raccoglie) il meglio del pensiero liberale a partire, per l'Italia, da Luigi Einaudi. Ne era stato eletto presidente pochi mesi prima della morte.

    La sorte del suo pensiero rappresenta una delle pagine più tristi della cultura italiana. Nonostante, infatti, l'ampiezza dei suoi interessi, la novità delle sue idee, gli stabili e duraturi collegamenti internazionali, alla sua morte, sulla sua opera in Italia piombò il silenzio più assoluto. Basti pensare che uno dei suoi libri più importanti, Freedom and the Law, pubblicato negli Stati Uniti nel 1961, non fu pubblicato in Italia che più di trent'anni dopo.
    In quell'indifferenza della cultura italiana c'è, purtroppo, il senso del suo ritardo e del suo sostanziale provincialismo: un ritardo di cui scontiamo ancora le conseguenze quando ci chiediamo stupiti perché la cultura liberale sia rimasta sostanzialmente minoritaria nel nostro Paese. La ragione è che per quella cultura ci fu un sostanziale rifiuto da parte degli intellettuali italiani, che archiviarono Leoni e non si accostarono, nemmeno per la curiosità che dovrebbe essere la sostanza del loro lavoro, agli altri studiosi che in quegli anni rinnovavano dalle fondamenta il pensiero liberale, dallo stesso Hayek a Friedman a Buchanan, per non citare che tre premi Nobel per l'economia (ai quali molti altri sarebbero seguiti). Del resto, in quegli anni di sostanziale "tradimento dei chierici" nei confronti della libertà e del pluralismo, un velo d'oblio coprì Luigi Einaudi, tra i pensatori (non solo liberali) più moderni ed europei del suo tempo.

    La cultura italiana si tagliò così fuori da filoni di pensiero che sono stati alla base della grande rivoluzione intellettuale che si produsse attorno alla metà degli anni 80. Tanto più colpevoli furono la sua disattenzione e il suo silenzio su Leoni quanto più attivo era stato quest'ultimo nel suo apostolato. Alle pubblicazioni scientifiche di altissimo livello, Leoni affiancò infatti un'attività instancabile di pubblicista e organizzatore culturale, come dimostra l'impegno, oltre che nella Mont Pelerin Society, nell'avvio del Centro Luigi Einaudi di Torino.
    Di questa attività resta imponente testimonianza la lunga e prolifica collaborazione a "24 Ore", il nuovo quotidiano economico fondato nel 945, al quale egli iniziò a collaborare nel 1949. Fu una collaborazione lunghissima e felice, nella quale la sua verve polemica affiancò gli sforzi del direttore, Piero Colombi, di svecchiare l'informazione economica nella versione più paludata, allora rappresentata dal "Sole". La raccolta dei suoi articoli, opportunamente riproposta ora da Rubbettino, la coraggiosa casa editrice che è artefice della riscoperta in Italia del pensiero di Leoni, dimostra la ricchezza dei suoi interessi, il coraggio delle sue posizioni, la novità del suo liberalismo. E spiega come quella cultura - così fortemente intrisa di fiducia nell'individuo, di diffidenza verso la visione di uno Stato etico e onnipotente, di riconoscimento del valore morale della concorrenza e del mercato - non potesse che suonare estranea a un'Italia che progettava le nazionalizzazioni e scivolava fatalmente verso il compromesso storico. Gli interventi su "24 Ore" e poi su "Il Sole 24 Ore" di Leoni, a partire da quello qui pubblicato, ne dimostrano l'impressionante attualità, soprattutto in una fase in cui, di nuovo, il liberalismo deve riflettere su se stesso per confermarsi strumento di convivenza e tecnica di governo.

    http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=5897

  7. #7

  8. #8
    Contro ogni fede
    Data Registrazione
    16 Jul 2006
    Messaggi
    427
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    La teoria del diritto di Bruno Leoni è una sorta di teoria marginalista applicata al diritto e si può riassumere in una sola frase: il diritto nasce dalla continua negoziazione delle pretese dei singoli.
    Tale concezione pienamente "giusrealista", oltre a rifiutare l'idea che solo lo stato possa creare diritto, rappresenta anche una velata sconfessione della teoria giusnaturalista dei diritti naturali.

  9. #9
    il bombarolo
    Ospite

    Predefinito

    Sabato 1 dicembre l'IBL organizza un convegno per i 40 anni dalla morte di Bruno Leoni. Nell'occasione offriamo ai lettori la recensione di Murray N. Rothbard a "Freedom and the Law".

    Recensione di: Bruno Leoni, Freedom and the Law, Princeton, D. Van Nostrand, 1961. Originariamente pubblicata sulla New Individualist Review, vol.I, n.4, inverno 1962, pp.37-40. Traduzione di Carlo Lottieri.

    Mentre oggi in America esiste almeno un piccolo gruppo di economisti libertari, nelle altre discipline consacrate allo studio dell’azione umana la situazione è davvero triste. La maggior parte dei politologi, ad esempio, è impegnata nel costruire erronei “modelli” scientifici o nel registrare con grande enfasi le minutiae empiriche del lavoro della burocrazia governativa. La piccola minoranza dei filosofi politici (coloro che ancora sono alle prese con questioni fondamentali quali la natura e la corretta funzione dello Stato) inneggiano alle presunte glorie dell’Ordine, della Tradizione e della Comunità, del “salto nell’ontologia” e delle buone maniere, ma non dicono nulla sulla libertà dell’individuo. Questo diffuso miasma rende quanto mai benvenuta la pubblicazione di un’importante serie di lezioni tenute dal professor Bruno Leoni, eminente giurista e politologo dell’Università di Pavia, poiché si tratta di un giurista con forti inclinazioni libertarie.

    La principale tesi del professor Leoni è che anche gli economisti più fedeli al libero mercato hanno ritenuto, in modo del tutto imprudente, che le leggi debbano essere create dalla legislazione statale: ma Leoni mostra come questa concessione apra inevitabilmente la strada alla tirannia dello Stato sull’individuo. L’altra faccia della medaglia del crescente intervento statale nell’economia è da riconoscersi nel proliferare delle leggi, da cui è derivata l’inevitabile coercizione operata da una maggioranza sul resto della popolazione (o, più spesso, imposta da un’oligarchia di pseudo-rappresentanti di una maggioranza). Sottolineando tale relazione, Leoni offre una brillante critica dei recenti scritti di F. A. Hayek sul rule of law. In contrasto con ciò che sostiene Hayek, che chiede regole legislative generali al fine di contrastare i capricci di una burocrazia arbitraria o del “diritto amministrativo”, Leoni sottolinea che la vera e fondamentale minaccia alla libertà individuale non si trova nell’ordinamento legislativo che rende possibile l’amministrazione. Egli dimostra che non basta avere norme generali applicabili ad ognuno e precedentemente scritte; poiché queste stesse norme possono - e generalmente avviene proprio così - invadere la nostra libertà.

    Il grande contributo di Leoni sta nel mostrare ai nostri anche più fedeli teorici del laissez-faire che esiste un’alternativa alla tirannia della legislazione. Piuttosto che accettare il diritto amministrativo oppure la legislazione, Leoni chiede che si torni alle antiche tradizioni e ai principi del diritto giurisprudenziale (“judge-made law”), inteso quale metodo per limitare lo Stato e assicurare la libertà. Nel diritto privato romano, nei codici civili continentali e nella common law anglosassone, “diritto” non significava ciò che questa parola oggi ci dice: costante e interminabile processo di decretazione da parte delle assemblee legislative o del governo. Il “diritto” non era decretato ma scoperto o riscoperto; era un corpo di regole tradizionali che, come le lingue o le mode, era cresciuto all’interno del popolo in modo del tutto spontaneo e puramente per via volontaria. Queste regole spontanee costituivano “il diritto”; ed era grazie al lavoro di persone esperte in tale materia - gli anziani della comunità tribale, i giudici o gli avvocati - che si veniva a definire ciò che il diritto era e come esso dovesse essere applicato nelle numerose controversie che costantemente emergevano.

    Se la legislazione fosse rimpiazzata da tale diritto consuetudinario, dice Leoni, la fissità e la certezza (una delle condizioni basilari per avere il rule of law) rimpiazzerebbero gli editti tanto facilmente modificabili della legislazione codificata. Il corpo del diritto consuetudinario muta molto lentamente; inoltre, poiché le decisioni giudiziarie possono avere luogo solo quando le parti conducono le loro controversie di fronte alle corti, e poiché le decisioni di queste ultime si applicano solo ai casi particolari, diversamente dalla legislazione il diritto consuetudinario permette che un ampio corpo di regole volontarie e liberamente adottate, di negoziazioni e di arbitrati proliferino quanto ciò è necessario alla società. Leoni mostra in modo molto brillante l’analogia che esiste tra queste libere norme e negoziazioni, che davvero esprimono la “volontà comune” di tutti i partecipanti, e gli scambi ed accordi volontari che hanno luogo sul mercato. Il fratello gemello dell’economia di mercato, allora, non è un governo democratico che non cessa mai di imporre nuovi diktat alla società, ma semmai una proliferazione di regole volontarie interpretate ed applicate da esperti in campo giuridico.

    Mentre Leoni resta vago ed incerto su quale sia la struttura che queste sue corti dovrebbero assumere, almeno egli indica la possibilità che si possano avere giudici e corti privati che competono tra loro. Di fronte alla domanda su chi nominerà i giudici, Leoni risponde con un altro interrogativo: chi ora “nomina” i principali dottori o scienziati? Essi non sono nominati, ma si guadagnano un’accettazione generale e volontaria sulla base dei loro meriti. Analogamente, anche se in alcuni passaggi Leoni accetta l’idea di una corte suprema statale che - lo ammette - diverrebbe essa stessa quasi un corpo legislativo, egli si esprime per la restaurazione dell’antico principio della separazione del governo dalle funzione giudiziarie. Non vi fossero altre ragioni, l’opera del professor Leoni dovrebbe comunque essere molto apprezzata - in questa nostra epoca istupidita dallo Stato - da quanti vogliano raggiungere un’effettiva separazione dell’apparato statale dalla funzione giudiziaria.

    Un grande limite della tesi di Leoni è da rinvenire nell’assenza di un criterio utile a definire il contenuto del diritto giurisprudenziale. È frutto di una felice circostanza storica di natura accidentale che una gran parte del diritto privato e della common law siano libertari, che essi elaborino strumenti atti a difendere la persona e la proprietà dei singoli di fronte ad una possibile “invasione”. Ma una buona parte del diritto del passato era anti-libertario, e certamente il costume non può essere sempre considerato coerente con la libertà. Dopo tutto, una consuetudine di antica origine può davvero essere un fragile baluardo; se vi sono costumi che opprimono la libertà, essi dovranno essere considerati una struttura legale permanente o comunque destinata a durare per secoli? Immaginiamo che un’antica regola decreti che le vergini debbano essere sacrificate agli dei nelle notti di luna piena o che quanti hanno i capelli rossi siano uccisi in quanto demoni: che fare in questi casi? Possono i nostri costumi essere soggetti ad una più alta verifica di carattere razionale? La common law contiene tali elementi anti-libertari, dalla norma sulle “cospirazioni” a quella sui “libelli sediziosi” (che mettono fuori legge le critiche indirizzate al governo), per lo più inseriti dai re e dai loro lacchè all’interno del diritto. E forse l’aspetto più debole del volume è la venerazione di Leoni per il diritto romano. Ma se il diritto romano era tale da garantire un paradiso di libertà, come si possono comprendere la tassazione opprimente, l’inflazione periodica e il degrado della moneta, la rete repressiva di controlli e di misure “assistenziali” e, infine, l’autorità senza limiti che caratterizzarono l’Impero Romano?

    Leoni offre vari differenti criteri per valutare il contenuto del diritto, ma nessuno di essi pare adeguato. Uno è quello dell’unanimità. Mentre pare plausibile ad un’analisi superficiale, neppure l’esplicita unanimità è necessariamente libertaria. Supponiamo, ad esempio, che in un paese non ci siano musulmani e che unanimemente si decida - e ciò entri nel costume - che tutti i musulmani dovrebbero essere condannati a morte. Cosa si dovrebbe fare se, in seguito, alcuni musulmani dovessero apparire in quella terra? Come Leoni riconosce, inoltre, c’è il problema del criminale; certamente egli non si unisce ad un’azione comune volta a favorire la sua stessa punizione. Qui Leoni finisce per cadere nella contorta costruzione di un’unanimità implicita, sostenendo che per ciò che riguarda - ad esempio - l’omicidio o il furto, il criminale sarebbe d’accordo nell’attribuire una punizione se il criminale fosse qualunque altra persona; ma ciò significa che egli in realtà acconsente con la legge e riconosce che essa è giusta. Supponiamo però che tale criminale, o altri membri della comunità, abbiano la convinzione filosofica che taluni gruppi di persone (siano essi gli uomini dai capelli rossi, i musulmani, i proprietari terrieri, i capitalisti, i generali, o qualsiasi altro gruppo) meritino di essere uccisi. Se la vittima è un membro di uno di questi gruppi aborriti, allora né il criminale né altri persone che hanno questa convinzione accetteranno come giusta la norma generale che vieta l’omicidio o che decide la punizione di questo particolare assassino. Se viene fondata solo su queste basi, la teoria dell’unanimità implicita è destinata a cadere.
    Un secondo criterio esposto da Leoni in merito alla definizione del contenuto del diritto è la Regola Aurea negativa: “Non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te”. Ma anche questo non è sufficiente. In primo luogo, alcuni atti generalmente considerati criminali supererebbero ancora il test della Regola Aurea negativa: nell’ipotesi in cui un sadomasochista torturi un’altra persona, poiché egli amerebbe venire torturato, sotto la Regola Aurea negativa il suo atto non potrebbe essere considerato criminale. D’altro lato la Regola Aurea è un criterio troppo ampio; molti atti che certamente non sono criminali sarebbero condannati come tali. La Regola, in effetti, decreta che gli uomini non dovrebbero mentire tra loro (nessuno vuole essere ingannato) e però ben pochi sosterrebbero che ogni menzogna deve essere perseguita per legge. E poi sulla base della Regola Aurea si potrebbe sostenere che un uomo non può voltarsi di fronte ad un mendicante, dato che il primo non vorrebbe che il mendicante faccia lo stesso con lui qualora i due soggetti dovessero cambiarsi di posto - e però difficilmente si può giudicare libertaria una situazione che metta fuori legge il rifiuto di fare l’elemosina ad un mendicante.

    Leoni fa cenno ad un criterio molto più promettente: che la libertà venga definita come l’assenza di costrizione o coercizione - fatta eccezione per coloro che hanno usato costrizione verso altri. In questo caso, è messo fuori legge l’inizio della coercizione e il ruolo dello Stato viene strettamente limitato al compito di usare coercizione verso quanti hanno per primi usato la forza. Molto sfortunatamente, però, Leoni cade nella stessa trappola in cui è incappato Hayek in The Constitution of Liberty: la “coercizione” (o “costrizione”) non è definita in modo adeguato e cogente. In un primo tempo Leoni dà prova di una corretta comprensione di cosa sia la coercizione quando afferma che un uomo non può essere accusato di “costringere” qualcun altro quando si rifiuta di comprare i beni o i servizi di quest’ultimo, o quando si rifiuta di salvare un uomo che sta annegando. Ma poi, nel suo infelice capitolo ottavo, egli concede che può esserci una costrizione quando una persona molto religiosa si sente “coartata” dal fatto che un altro uomo non osserva le pratiche religiose del primo. E questo sentimento di coercizione giustifica quella invasione della libertà rappresentata dalle tristi norme (blue laws) che riguardano la domenica. Anche qui Leoni compie l’errore di applicare il suo test sulla coercizione (o costrizione) non agli atti oggettivi dell’accusato, ma ai sentimenti soggettivi dell’accusatore. Si tratta certamente di aprire un’autostrada quanti mai ampia verso la tirannia!

    Per di più, sembra che Leoni non veda che la tassazione è un fondamentale esempio di coercizione e che essa è difficilmente compatibile con la sua stessa rappresentazione della società libera. Poiché se la coercizione deve essere ricondotta agli atti di quanti operano in maniera coercitiva, allora la tassazione è sicuramente l’ingiusta e coercitiva sottrazione di proprietà ai danni di un vasto corpo di cittadini che non operano in maniera coercitiva. Come può allora essere giustificata? Sempre nel capitolo ottavo, Leoni ammette pure l’esistenza di una qualche legislazione all’interno della sua società ideale, fino ad includere - mirabile dictu - qualche attività nazionalizzata! Una specifica nazionalizzazione approvata da Leoni è quella dei fari. Il suo argomento è che un faro non potrebbe farsi finanziare dai consumatori per il servizio che assicura, e per questo motivo è necessario che esso sia gestito dallo Stato. Dinanzi a tale argomento le risposte fondamentali sono di tre tipi: 1) la tassazione destinata ai fari implica coercizione e per questo si tratta di un’invasione della libertà; 2) anche se il faro non potesse farsi finanziare direttamente dagli individui che ne beneficiano, cosa impedirebbe alle società di navigazione di costruire o sussidiare i propri fari? La solita replica è che molti free riders (beneficiari che non finanziano in alcun modo il faro) si avvantaggerebbero del servizio senza pagarlo. Ma questo è universalmente vero in ogni società. Se faccio di me stesso una persona migliore, o se abbellisco il mio giardino, io sto elargendo benefici anche ad altre persone. Sono per questo autorizzato a pretendere da loro un qualche tributo solo in virtù di tale felice circostanza? 3) In effetti, i fari potrebbero facilmente farsi pagare dalle navi per i servizi che rendono se fosse permesso loro di possedere quelle superfici di mare che trasformano con la loro illuminazione. Un uomo che prende un pezzo di terra non posseduta da altri e la modifica in virtù del suo lavoro produttivo è prontamente premiato dalla proprietà di quella terra, che da quel momento in poi può essere economicamente usata; perché mai non si dovrebbe usare la stessa regola per quell’altra risorsa naturale, il mare? Se il possessore del faro fosse premiato dalla proprietà del mare che egli illumina, potrebbe poi caricare il costo del suo servizio su ogni imbarcazione che solca quella superficie navigabile. I problemi con cui ci si deve confrontare, allora, segnalano non già un fallimento del mercato, ma dello Stato e di quelle società in cui non è assicurato un diritto di proprietà al legittimo possessore di una risorsa.
    Sulla necessità di imporre tasse per finanziare i fari statali ed altri servizi analoghi Leoni aggiunge lo stupefacente commento che “in questi casi il principio della libera scelta nelle attività economiche non è abbandonato o anche messo in dubbio” (p.171). Perché? Perché “è riconosciuto” che le persone vorrebbero comunque pagare questi servizi, se essi fossero disponibili sul mercato. Ma chi riconosce questo e fino a dove si spinge tutto ciò? E quali persone pagherebbero?

    Il nostro problema può essere tuttavia risolto; un criterio cogente per la definizione del contenuto del diritto libertario esiste. Quel criterio definisce la coercizione (o costrizione) semplicemente in questo modo: l’inizio della violenza contro un’altra persona, o anche solo la sua minaccia. Diviene quindi chiaro che l’uso della coercizione (violenza) deve essere confinato al compito di coartare quanti iniziano la violenza contro i loro simili. Una ragione per limitare la nostra attenzione alla violenza è che l’unico strumento utilizzato dallo Stato (o da ogni altra agenzia dotata di forza necessaria ad agire contro il crimine) è precisamente la minaccia della violenza. Mettere “fuori legge” un’azione significa proprio minacciare di violenza quanti la commetteranno. Perché allora non usare la violenza solo per inibire quelli che stanno iniziando ad usare la violenza, e non contro ogni altra azione o non-azione che qualcuno può scegliere di definire come “coercizione” o “costrizione”? E tuttavia il tragico enigma è che molti pensatori quasi-libertari, nel corso degli anni, hanno proprio fallito nell’adottare questa definizione della coercizione o nel limitare la violenza alla funzione di contrasto della violenza, e in questo modo hanno aperto la porta allo statalismo: dal momento che hanno usato concetti vaghi e confusi come “danno”, “interferenza”, “sentimento di coercizione”, ecc. Affermate con chiarezza che nessuna violenza può essere iniziata contro un altro uomo, e tutte quelle aperture verso la tirannia che anche uomini come Leoni concedono (blue laws, fari statali, tassazione, ecc.) scompariranno.

    In breve, all’interno della società esiste un’ulteriore alternativa per il diritto: un’alternativa non solo alla decretazione amministrativa e alla legislazione, ma anche al diritto giurisprudenziale. Questa alternativa è il diritto libertario, fondato sul criterio che la violenza può essere usata solo contro quanti danno inizio ad un’aggressione e basato, per questo motivo, sull’inviolabilità della persona e della proprietà di ogni individuo. In pratica, questo significa prendere la common law (largamente libertaria) e correggerla grazie all’uso della ragione umana, prima di custodirla in un codice libertario permanentemente fissato o in una costituzione. E questo comporta la costante interpretazione ed applicazione di tale codice giuridico libertario da parte di giudici ed esperti che operino in corti private in concorrenza tra loro. Il professor Leoni conclude il suo importante e altamente stimolante libro dicendo che “fare il diritto è molto più un processo teoretico che un atto di volontà” (p.189). Ma certamente un “processo teoretico” implica l’uso della ragione umana al fine di stabilire un codice giuridico che rappresenti una fortezza inviolabile e inattaccabile della libertà umana.

    Leoni presenta pure una critica della difesa, formulata da Hayek, delle speciali “corti amministrative”. Se deve esserci una legge per i funzionari pubblici e una per i cittadini ordinari, questo significa che non c’è uguaglianza per tutti sotto la legge, e per di più che vi è un autentico rule of law. Qui, come altrove, Leoni riabilita il rigoroso rule of law difeso dal grande giurista inglese del diciannovesimo secolo, A. V. Dicey, in opposizione alle più deboli versioni moderne di Hayek e C. K. Allen.

    Questo contrasta con la ridicola pretesa delle assemblee “democratiche” che in modo coercitivo impongono le loro norme ai dissidenti, ritenendosi espressione della “volontà comune”. Per essere davvero “comune”, sottolinea Leoni, la volontà deve essere unanime.

    Ad un certo punto Leoni sembra credere la semplice introduzione del criterio di unanimità all’interno della Corte Suprema permetterebbe quasi di affermare sulla scena americana il “modello Leoni”. Ma tutto dipende qui da quale è il “punto zero” a partire dal quale il criterio di unanimità viene introdotto. Nella situazione attuale, pesantemente dominata dallo Stato, la condizione di unanimità posta ad ogni cambiamento tenderebbe ad assicurare per sempre gli vincoli statalisti che ora imbrigliano la società.
    Un pericoloso errore - in questo e altri punti del libro - è da riconoscere nella tendenza di Leoni a fondare il proprio test sulla criminalità sui sentimenti soggettivi dei singoli, piuttosto che sulle loro azioni oggettive.

    Per un’eccellente critica della concezione hayekiana della coercizione si veda: Ronald Hamowy, “Hayek’s Concept of Freedom: A Critique”, New Individualist Review, aprile 1961, pp.28-31.
    In tal modo Leoni sostiene che in quei casi controversi in cui la criminalità o la coercizione non possono essere oggettivamente determinati, vi è spazio per una legislazione coercitiva a tale riguardo. Ma certamente la regole corretta - e libertaria - prevede piuttosto che nei casi controversi si decida a favore del laissez-faire, permettendo lo svolgimento dell’attività.

    http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=5914

 

 

Discussioni Simili

  1. Il dodecalogo dell'Istituto Bruno Leoni
    Di Abbott (POL) nel forum Liberalismo e Libertarismo
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 14-03-08, 21:04
  2. Bruno Leoni, un italiano di cui vantarsi
    Di il pescatore nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 17-11-07, 12:56
  3. Istituto Bruno Leoni
    Di ARI6 nel forum Liberalismo e Libertarismo
    Risposte: 29
    Ultimo Messaggio: 08-11-06, 22:55
  4. Istituto Bruno Leoni
    Di Sheera nel forum Politica Estera
    Risposte: 6
    Ultimo Messaggio: 18-07-06, 09:39
  5. Bruno Leoni
    Di Brave New Freedom nel forum Liberalismo e Libertarismo
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 24-09-04, 18:36

Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 365 Giorni: 0

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito