
Originariamente Scritto da
Unastoria
E allora ci pensi questo governo del welfare a pagare maternità e sostituzione in azienda. Siccome i comunisti sono cinici nei confronti delle aziende, comprese quelle disperate, è giusto che le aziende si tutelino di fronte ad esborsi che non sono in grado di mantenere (e noi di maternità ne abbiamo pagate tante in passato ma erano altri, bellissimi, tempi).
provo a rispondere con questo documento
Con la legge n. 104 del 24 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, la maternità dei (e delle) dirigenti riceve finalmente la necessaria tutela.
La normativa sinora vigente, parecchio datata, si poneva in netto contrasto con la concezione universalistica della tutela previdenziale della maternità, costituendo così un evidente fattore di discriminazione nei confronti delle donne dirigenti.
La legge 11 gennaio 1943 , n. 138 [1], che ha sinora regolato la materia, equiparava di fatto, con l’art. 5 [2], la maternità allo stato di malattia. Per l’art. 6 della stessa legge [3], non è riconosciuta l’indennità di malattia (e, quindi, la maternità) al lavoratore/trice che goda di tale trattamento, a carico del datore di lavoro, in forza di legge o di contratto collettivo. Per i dirigenti del settore privato, invero, la corresponsione dell’indennità di malattia è totalmente a carico delle aziende, per effetto della previsione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.
Pertanto, rimaneva a totale carico del datore di lavoro ogni onere (parecchio gravoso) relativo alla maternità delle donne dirigenti, con evidente disparità di trattamento, al limite della legittimità costituzionale, nei confronti delle altre categorie di donne lavoratrici per le quali è invece prevista una copertura a carico dell’INPS; senza dimenticare gli inevitabili conflitti, con pregiudizio per la carriera professionale, che in ogni contesto aziendale sorgono in occasione dell’assenza per maternità.
Attualmente, le disposizioni in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità sono contenute nel d. lgsl. 151 del 26 marzo 2001; con l’art. 1, la legge definitivamente approvata l’8 febbraio 2006 estende la tutela prevista nel predetto decreto legislativo “alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all’articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138”.
La normativa torna utile anche ai dirigenti uomini, poiché non è più tanto infrequente il caso dei mariti (anzi, soprattutto papà), che chiedono di godere, in luogo della moglie, del congedo parentale.
L’art. 2 della legge si occupa della copertura finanziaria degli oneri che derivano dalla nuova forma di tutela.
E’ previsto, a carico del datore di lavoro, il versamento obbligatorio del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1[4], del citato decreto legislativo 151 del 2001, in considerazione dei diversi settori produttivi.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla nuova legge è stata oggetto di approfondite discussioni nel corso dell’iter legislativo, e si è previsto che l’ INPS controllerà gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
In caso di scostamento dall’onere preventivato di € 11.700.000 saranno rimodulate le aliquote contributive di cui all’art. 79, 1 c. del decreto legislativo 151 del 2001.
Esaminando infine il periodo di congedo garantito, si ricordi che, a norma dell’art. 16 del decreto legislativo 151/01, è vietato adibire al lavoro la donna nei due mesi precedenti la data presunta del parto (e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e nei tre mesi successivi al parto, nonché durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
L'articolo 20 prevede la possibilità di «astensione flessibile», cioè, ferma restando la durata complessiva dell'astensione, pari a 5 mesi, la lavoratrice madre può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi ad esso, presentando apposita domanda al datore di lavoro ed all'INPS.
(Altalex, 19 marzo 2006. Nota di Paolo Del Giudice)
[1] Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori”.
Con d.lg.c.p.s. 13 maggio 1947, n. 435, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, l'Ente assunse la denominazione di Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. A seguito della riforma sanitaria del 1978 le sue competenze sono state ripartite tra le regioni e le strutture sanitarie locali.
[2] Art. 5.
L'ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione.
L'ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attività assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.
[3] Art. 6.
L'assistenza dell'ente comprende:
1° l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
2° l'assistenza specialistica ambulatoria;
3° l'assistenza farmaceutica;
4° l'assistenza ospedaliera;
5° l'assistenza ostetrica;
6° l'assistenza pediatrica;
7° le assistenze integrative;
8° la concessione di una indennità di malattia.
L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro e da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'ente sino a concorrenza.
Le assistenze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
Le assistenze di cui ai n. 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le confederazioni interessate.
L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.
[4] Articolo 79Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
LEGGE 24 febbraio 2006, n.104
Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita' delle donne dirigenti.
(G.U. n. 64 del 17-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternita' delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei diversi settori produttivi.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2924):
Presentato dal sen. Zanoletti ed altri il 28 aprile 2004.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 2 luglio 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 29 settembre 2004; 2 novembre 2004; 22 febbraio 2005;
8 marzo 2005; 31 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 19 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6009):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente il 21 settembre 2005; 12 ottobre 2005; 2 febbraio 2006.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa l'8 febbraio 2006 con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato l'8 febbraio 2006.
Mi fai capire a cosa ti riferisci quando dici "ne abbiamo pagate tante di maternità"?