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hai ragione : la diffamazione è un reato . Vai e denunciami alla Polizia .
Ti do' qualche info
http://www.studiolegale-online.net/penale_01.phpQual è la differenza tra denuncia e querela?
La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio, cioè senza che sia necessario l'intervento della persona offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve) e può essere altresì rimessa (cioè ritirata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi.
Il CODICE PENALE parla CHIARO :
http://www.usl4.toscana.it/dp/isll/lex/cp_l1.htmCapo IV - DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 120 - Diritto di querela
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o
istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il
diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il
diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il
tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita,
del minore o dell'inabilitato.
Art. 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne
abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto
di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
Art. 122 - Querela di uno fra più offesi
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una
soltanto di esse.
Art. 123 - Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato,
decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da
parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 125 - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal
tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o
l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Art. 126 - Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato
Versione semplice ():
http://www.studiolegale-online.net/penale_02.phpQuali sono i termini per proporre una querela?
L'art. 124 c.p. prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l'autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto. Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.
hai capito ? hai tre mesi di tempo per far presente alla polizia le tue lamentele . Quindi , hai tempo fino a metà aprile circa .
Mi raccomando eh ... CI CONTO ...
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VEDO che ti senti impunibile da parte delll'amm dal momento che mi posti questo!
Io voglio solo che vengano presi provvedimenti relativamente al forum non ho nessuna intenzione di sporgere querele e neppure di spendere soldi per questo . Stai quindi tranquillo!
mi aspetto solo un po' di giustizia forumistica!
spero che tutti i forumisti prendano atto dal tuo post della tua arroganza!!


Avviso della moderazione: cortesemente si pregano tutti i forumisti di non insistere in queste polemiche (primo e ultimo avviso)



