L'ITALIA DEL PORCELLUM: IL POPOLO ITALIANO TUTTO, UN'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE...
E' a tutti nota la ritrosia del Presidente Napolitano nei confronti di uno scioglimento delle Camere che costringerebbe i cittadini a votare sulla base di una legge elettorale che lo stesso suo principale autore ha definito «una porcata». Per questo, disporre lo scioglimento parlamentare in questo contesto politico e legislativo, contribuendo così all’ulteriore disfacimento del tessuto costituzionale, non rientra per certo tra quelle «prestazioni di unità» a cui il Capo dello Stato sarebbe istituzionalmente tenuto.
Sta di fatto che se, da un lato, sarebbe certamente ammissibile, contro il decreto presidenziale di scioglimento - che farebbe automaticamente slittare di un anno la celebrazione del referendum - un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Comitato dei promotori, per conflitto tra poteri, con conseguente giudizio di legittimità contro la legge Calderoli; dall'altro, è ancora dubbia la fondatezza e la praticabilità delle pur autorevoli opinioni diffuse in questi giorni, secondo le quali i cittadini potrebbero rivolgersi o alla Corte europea dei diritti dell’uomo secondo quanto ritenuto nel caso
Yumak del 2007 (ma ricordo anche il caso
Bowman del 1988) oppure al giudice ordinario per lamentare
la violazione del proprio «diritto a votare sulla base di una legge (…) rispettosa del principio della rappresentatività democratica». Improbabile risulta anche l’ipotesi che dal cittadino elettore, davanti al giudice ordinario, venisse ben più concretamente lamentata
la violazione del suo diritto a non essere costretto a concorrere all’elezione dei candidati scelti dalle segreterie dei partiti (quand’anche abbiano commesso dei reati) o del diritto, costituzionalmente garantito alle donne dall’art. 51, di avere un’adeguata rappresentanza: entrambe queste incostituzionalità avrebbero potuto giustificare il rifiuto di promulgazione da parte dell’allora Presidente Ciampi.
Sta di fatto che in tutti questi casi, la sentenza, quale che fosse l’autorità giurisdizionale chiamata ad adottarla, arriverebbe «a babbo morto», e cioè diversi anni dopo la celebrazione delle elezioni.
In altre parole, l
’unica via concretamente percorribile - sempre che la Corte costituzionale si dimostri sensibile all’urgenza del provvedere - sia quella del conflitto tra poteri (che non si «dirigerebbe» contro il Presidente della Repubblica, come opina il Presidente del Comitato promotore, ma «sostanzialmente» contro coloro che vogliono le elezioni con questa legge), anche se questo renderebbe molto probabile uno sconquasso istituzionale del conflitto che contrapporrebbe il potere referendario al Parlamento eletto.
D’altra parte, non vi sono «vie giudiziarie» per risolvere i gravissimi vizi d’incostituzionalità che pone il «porcellum», i quali sono sotto gli occhi di tutti, non esclusa la Corte costituzionale, come risulta dalla recente sentenza n. 16 del 2008.
Non ve ne sono, per il semplice fatto che la Costituzione, all’art. 66, attribuisce alle Camere, in esclusiva, il contenzioso in materia elettorale senza possibilità di successivo ricorso alla Corte costituzionale, come invece in Germania. Con la conseguenza, che mentre nella XIV legislatura sei seggi, pur in contestazione tra i due schieramenti, non sono stati attribuiti né all’uno né all’altro, nell’attuale legislatura la Rosa nel pugno ancora si lamenta per la mancata assegnazione degli otto seggi senatoriali a cui sostiene di aver diritto. E questi non sono forse un
vulnus alla tanto sbandierata sovranità popolare?
Tutto questo, perchè in una siffatta situazione di stallo, qualsiasi tentativo di formare un nuovo Governo per varare una nuova legge elettorale, per migliorare la legge Calderoli o, comunque, per garantire il corretto svolgimento della procedura referendaria è da preferire, nell’interesse delle istituzioni, all’immediato scioglimento delle Camere.
Nella logica del nostro sistema costituzionale, nel quale tanto le elezioni quanto il referendum abrogativo costituiscono a pari titolo esercizio di sovranità popolare «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2 Cost.), il dovere del Presidente della Repubblica di indire il referendum abrogativo è bensì subordinato, in via di principio, dalla legge n. 352 del 1970, al dovere di indire le elezioni (con conseguente rinvio del referendum), ma non, ovviamente, quando il risultato elettorale sarebbe viziato proprio a causa dell’illegittimità costituzionale della legge elettorale sottoposta ad abrogazione referendaria.
In questo caso è solo e soltanto sulle spalle del Presidente della Repubblica che incombe il gravosissimo compito di difendere la sovranità popolare e i diritti di tutti ricercando l’unità nella diversità delle posizioni politiche, e quindi - ma il Capo dello Stato queste cose le conosce - richiamando i leader di tutti i partiti ad una doverosa considerazione dell’interesse generale.