l'astensionismo attivo ovvero rifiuto della scheda.
come ben sapete l'astensionismo passivo non fa percentuale di media votanti
e riguardo alle elezioni legislative
il nostro sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione
(a differenza dei referendum dove è richiesto un quorum del 50%+1 degli elettori).
quindi se anche per assurdo
nella consultazione elettorale votassero tre persone,
ciò che uscirebbe dalle urne
sarebbe considerata valida espressione della volontà popolare
e si procederebbe quindi all'attribuzione dei seggi
in base allo scrutinio di tre schede.
Altresì le schede bianche è nulle,fanno si percentuale votanti,
ma vengono ripartite,
dopo la verifica in sede di collegio di garanzia
che ne attesti le caratteristiche di bianche o
nulle,in un unico cumulo da ripartire nel cosidetto premio di maggioranza....
(per assurdo sempre votando bianca o nulla
se alle prossime elezioni vincesse berlusconi le sudette schede andrebbero
attribuite nel premio di forza italia).
Esiste però un metodo astensivo,che garantisce di essere percentuale votante
(quindi non delegante)
ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza.
è infatti facoltà dell'elettore di recarsi al seggio
e una volta fatto vidimare il certificato elettorale,
AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA,
assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione.
è possibile inoltre
ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE,UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI SE VUOLE,L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO
(es. nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta)
Tale sistema oltre a rallentare e rendere difficoltose le operazioni di voto e scrutinio
(è obbligatorio compilare infatti per ogni scheda rifiutata un apposito verbale) rende inattribuibile il voto,
in quanto la legge consente solo l'attribuzione delle schede contenute nell'urna
al momento dell'apertura della stessa,
creando una discrepanza tra percentuale votanti e voti attribuibili
e di conseguenza un problema di difficile,se non impossibile attiribuzione
(specie se il fenomeno raggiungesse quote notevoli) di seggi,
infatti in linea teorica(non è mai successo) se la quantità di schede rifiutate raggiungesse la quota di voti necessaria per l'attribuzione di un seggio,tale seggio non potrebbe essere attribuito.
DIFFONDETE(naturalmente se siete d'accordo)
ECCO I RIFERIMENTI LEGALI!
Tutto si basa su un’uso “PUNTIGLIOSO” della legge:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104
OMISSIS
Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o
di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
OMISSIS)
Illustro nei dettagli il sistema DA USARE, che è già stato indicato da altri (sebiana emme 10.02.08 14

9 - Post: “IL SILENZIO ASSENSO DI SKY”)
1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA
2)ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: “Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!”
3)PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
4)ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio, ma ognuno decida il suo motivo: “Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta”)(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104, GIÀ citato)
COSì FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO,NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIù VOTI
Se facciamo così in tanti INTASEREMO I SEGGI, E L’INFORMAZIONE SERVA DOVRÀ PARLARNE Questa è la PRIMA AZIONE LEGALE e DI PROTESTA CONTRO L’INFAME LEGGE ELETTORALE!!”
Art. 104 D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
http://www.riforme.net/leggi/testo-unico-l...rali-Camera.htm