Art. 414 - Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto
dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere
delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se
trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni,
si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o
più delitti.
Art. 635 - Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose
mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero,
ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre
delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste,
ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
Santanchè da Santoro: "Rivendico quello fatto dai ragazzi del MSFT, sarei fiera mio figlio facesse così, ne sarei orgogliosa" (circa...)
Non è protetta dall'art.68 della Costituzione.




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