





frse ti è sfuggito..................è già così, non esiste più la leggittima difesa ma il proteggere la incolumità delle persone e dei beni nella proprietà
03/03/2006 - Legge leggittima difesa e diritto all'autotutela in un privato domicilio Entrerà in vigore il 17 marzo 2006 la Legge recante Modifica l'articolo 52 del Codice Penale su legittima difesa e diritto all'autotutela in privato domicilio, approvata dal Senato il 6 luglio 2005e dalla Camera in via definitiva il 24 gennaio 2006.
All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale».
(Legge 13 febbraio 2006, n.59: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2006, n.51).

