Carissimi a titolo personale mi sono permesso di proporre alcune modifiche al PDL costituzionale ora in discussione.
Elenco brevemente i punti sui quali sono intervenuto:
- Democrazia diretta: il quorum è uno strumento antidemocratico che rende lo strumento Referendario inutile. E' stato abolito, elevando il numero di firme necessarie alla presentazione (sul modello della Svizzera). Ho introdotto anche il Referendum Confermativo ordinario e il Referendum Propositivo.
- Presidenzialismo alternato: ho introdotto in questa riforma il Presidenzialismo alternato teorizzato dal Professor Sartori.
http://politicaonline.net/forum/show....php?p=7190710
- Ho abolito il TA, per me basta e avanza la Corte Costituzionale
Poi vi sono altri piccoli correttivi minori.
Diciamo che lo spirito di questo emendamento è duplice:
- creare una democrazia a tre motori: il Popolo (Referendum), il Presidente, il Congresso.
- ampliare gli spazi di partecipazione democratica e aumentare le garanzie costituzionali e la separazione dei poteri.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ
SEZIONE I
IL CONGRESSO
Articolo 10
1. Il Congresso è eletto a suffragio universale e diretto, nel rispetto dei principi stabiliti nell’articolo precedente.
2. Il numero dei congressisti elettivi e con diritto di voto è di venticinque.
3. E’ Congressista di diritto e a vita, senza diritto di voto ma con ogni altra prerogativa, chi ha ricoperto la carica di Presidente di POL. Gli ex Presidenti di POL potranno partecipare ai lavori delle Commissioni congressuali e della Giunta per il Regolamento congressuale.
4. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i cinquecento messaggi.
5. Ogni congressista assume le sue funzioni al momento della proclamazione dei risultati elettorali del Congresso, a meno che non dichiari di non accettare l'incarico. In quel caso, subentra il primo avente diritto.
6. Ogni congressista esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 11
1. Il Congresso è eletto per sei mesi.
2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro venti giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
4. La prima riunione del nuovo Congresso è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione.
5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.
Articolo 12
1. Il Congresso elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
2. Il regolamento interno del Congresso è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL e viene pubblicato dal Presidente del Congresso.
4. Il regolamento interno del Congresso è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
Articolo 13
1. Fermi restando il ruolo e le competenze del Congresso, con legge costituzionale possono essere istituite ulteriori assemblee elettive per consentire maggiore partecipazione delle comunità locali alla vita politica di POL.
2. La legge costituzionale che istituisce tali assemblee ne disciplina anche gli aspetti organizzativi e prevede, altresì, l’emanazione di specifici regolamenti interni.
3. I regolamenti interni di cui al comma precedente hanno le medesime caratteristiche giuridiche del regolamento interno del Congresso.
Articolo 14
1. Le deliberazioni del Congresso non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.
2. I membri del Governo non congressisti hanno il diritto di intervenire verbalmente alle sedute del Congresso ogni qual volta ne facciano richiesta al relativo Presidente.
Articolo 15
1. Il Congresso si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente o nei modi che il regolamento interno prevede.
2. Nelle sedute ordinarie, l’ordine del giorno è fissato dal Presidente in maniera tale che sia assicurata la speditezza dei lavori e il diritto di partecipazione costruttiva delle minoranze.
3. Il regolamento interno disciplina le modalità di redazione dell’ordine del giorno.
4. Il Congresso è riunito in seduta straordinaria ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente su specifica e motivata richiesta del Presidente di POL.
5. Le sedute straordinarie sono convocate di diritto il terzo giorno dalla comunicazione ufficiale della richiesta di convocazione al Presidente del Congresso e non possono avere altro punto all’ordine del giorno se non quello per il quale è stata richiesta la seduta stessa.
Articolo 16
1. Il regolamento interno può prevedere l’istituzione di una o più Commissioni permanenti o temporanee che abbiano competenza consultiva o propositiva per questioni determinate.
2. Nessuna Commissione può avere poteri deliberativi.
Articolo 17
1. Il Congresso esercita la funzione legislativa.
2. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun congressista, al Governo e ad almeno quindici membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione, almeno cinquecento messaggi.
3. Il regolamento interno disciplina i casi nei quali la proposta di legge è presentata con la caratteristica dell’urgenza.
4. Il Congresso di concerto con il Presidente, che ha potere di rinvio, esprime la posizione della comunità su temi di Politica Nazionale con lo strumento della mozione.
5. Le forme ed i limiti delle mozioni congressuali sono regolati con legge ordinaria.
Articolo 18
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente di POL entro cinque giorni dalla loro approvazione in Congresso, salvi i casi in cui la legge medesima preveda il carattere dell’urgenza. In questa circostanza, la promulgazione ha luogo nel termine da essa indicato.
2. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
3. Il regolamento interno del Governo disciplina le modalità della pubblicazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
Articolo 19
1. Il Presidente di POL, prima di promulgare un atto del Congresso, può rinviare il testo in esame al Congresso per motivi di merito politico o di legittimità. Il Presidente di POL è tenuto a motivare il provvedimento di rinvio al Congresso in modo completo.
2. Il Congresso riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente di POL non prima di dieci giorni dal rinvio stesso.
3. Se il Congresso approva nuovamente il medesimo testo a maggioranza qualificata dei due terzi, il Presidente di POL è tenuto a promulgare la legge in oggetto.
Articolo 20
1. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
2. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale.
3. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di un apposito sondaggio recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il sondaggio deve avere la durata di quattro giorni.
4. Il Referendum è valido se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
6. Il Referendum Propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno cinquanta firme di cui al comma 2 presente articolo. La proposta non può interessare materie costituzionali e regolamentari e deve prima superare un vaglio preliminare di costituzionalità. La Legge si considera approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Referendum.
7. Il Referendum Confermativo o Plebiscito è un Referendum che può essere richiesto o da quarantacinque membri della comunità di cui al comma 2 del presente articolo, nel qual caso è un Referendum Consultivo, o dal Presidente di POL, il Congresso o il Governo, nel qual caso assume la denominazione di Plebiscito. Il Referendum Consultivo o Plebiscito serve a confermare o a respingere una legge ordinaria o regolamento amministrativo di cui al comma 1 presente articolo. La Legge viene confermata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
Articolo 21
Il Congresso e il Governo sono tenuti ad uniformarsi a quanto deciso nell’esito del referendum, a seconda che si tratti, rispettivamente, di abrogazione di legge o di provvedimento amministrativo avente carattere sostanzialmente normativo.
Articolo 22
1. Il Governo può, attraverso delibera del Consiglio dei Ministri e sotto propria responsabilità, approvare decreti provvisori aventi valore di legge ordinaria in casi di particolare urgenza e di stringente necessità.
2. Tali decreti approvati dal Governo sono emanati dal Presidente di POL attraverso decreto presidenziale.
3. Il Presidente per motivi di legittimità puo’ rifiutare l’emanazione del decreto. Il Presidente di POL, dopo l’emanazione, è tenuto comunque a trasmettere il testo al Congresso per la relativa conversione in legge.
4. Qualora il Congresso non convertisse in legge il decreto approvato dal Governo entro quindici giorni dalla sua emanazione da parte del Presidente di POL, il decreto medesimo cesserà di avere efficacia con effetti retroattivi e le relative conseguenze scaturite in forza
del decreto non convertito saranno da considerarsi non verificatesi.
SEZIONE II
IL GOVERNO DELLA COMUNITA’ DI POL
Articolo 23
1. Il Governo della comunità è composto dal Primo Ministro e dai Ministri.
2. Il Governo entra in carica dopo aver prestato giuramento dinnanzi al Presidente di POL e ottenuto la fiducia del Congresso.
3. Il Governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti del Congresso di un’apposita mozione di sfiducia. In questo caso il Presidente di POL assumerà le funzioni di Capo del Governo e nominerà un nuovo gabinetto. Nessun nuovo Governo Parlamentare potrà essere formato per il resto della Legislatura, e i poteri Esecutivi passano al Presidente di POL.
4. I Ministri, sia in caso di governo parlamentare che di governo presidenziale, possono essere rimossi con mozioni di sfiducia individuali votate dal 50%+1 dei votanti al congresso.
5. Il Primo Ministro o il Presidente di POL qualora abbia le funzioni di Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque soggetti ad emanazione da parte del Presidente di POL e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo. Conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla valutazione del Tribunale Amministrativo.
Articolo 24
I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
Articolo 25
1. Il Governo adotta un proprio regolamento interno, approvandolo in Consiglio dei Ministri.
2. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL.
3. Il regolamento interno del Governo è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
4. Nel regolamento può essere prevista l’istituzione di apposita struttura operativa a sostegno dell’attività del Primo Ministro, del Presidente di POL quando assume la carica di Capo del Governo e dei singoli Ministri.
SEZIONE III
IL PRESIDENTE DI POL
Articolo 26
1. Il Presidente di POL è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità, a meno che la Costituzione non preveda diversamente.
3. Presiede la prima riunione del Congresso.
4. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge e tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli interni del Congresso, del Governo e di ogni altro organo cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
5. Cura i rapporti istituzionali della comunità con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
6. Conferisce le onorificenze che la legge ordinaria prevede.
7. Ha il diritto di essere ascoltato dal Congresso ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente del Congresso.
8. Nomina, sentiti i gruppi congressuali, il Primo Ministro subito dopo la prima convocazione del Congresso.
9. In caso di decadenza del Governo Parlamentare, dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo Presidenziale e coordina l’attività dei Ministri.
10. Nel caso di cui al comma 9 presente articolo con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
11. Nel caso di cui al comma 9 presente articolo il Presidente di POL avrà la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12. Al fine di garantire una più perfetta separazione dei Poteri, il Presidente di POL non può sciogliere il Congresso.
12. Esercita ogni altra attribuzione che la Costituzione e le leggi costituzionali gli conferiscono.
Articolo 27
1. Il Presidente di POL, nell’esercizio delle sue funzioni, può essere chiamato a rispondere nel caso di grave e palese violazione della Costituzione e nel caso di compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari.
2. In tal caso, il Presidente di POL è messo in stato d’accusa dal Congresso a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri membri.
3. Competente a giudicare il Presidente di POL messo in stato di accusa è l’Alta Corte di Giustizia.
4. In caso di condanna, il Presidente di POL viene dichiarato decaduto dall’incarico nella sentenza dell’Alta Corte di Giustizia.
5. La legge costituzionale disciplina la fattispecie della grave e palese violazione della Costituzione e del compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari. Essa detta tutte le norme necessarie per dare attuazione al presente articolo.
6. Qualora il Presidente di POL assuma i poteri di Primo Ministro non può essere sfiduciato.
Articolo 28
1. Il Presidente di POL è eletto a suffragio universale e diretto da parte degli elettori aventi diritto a norma della Costituzione .
2. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i mille messaggi.
3. La carica di Presidente di POL è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
4. La legge ordinaria detta le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
Articolo 29
1. Il Presidente di POL nomina un Vice Presidente.
2. Egli può, altresì, nominare fino ad un massimo di quattro persone nel gabinetto presidenziale per lo svolgimento di compiti di supporto alla propria attività.
3. Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.
4. Il regolamento interno del Governo disciplina i compiti e il ruolo della struttura di supporto presidenziale.
Articolo 30
1. Il Presidente di POL resta in carica per sei mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
2. Le elezioni congressuali comportano sempre l’indizione contemporanea, da parte del Presidente di POL, delle elezioni per il rinnovo della carica presidenziale.
3. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di POL, sono prorogati i poteri di quello in carica.
4. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
Articolo 31
1. Qualora il Presidente di POL non sia temporaneamente in grado di adempiere le proprie funzioni e ne abbia fatto specifica dichiarazione, provvede in supplenza il Vice Presidente.
2. Qualora l’impedimento del Presidente di POL sia permanente o si sia comunque protratto per un periodo di almeno trenta giorni, oppure in caso di decadenza dichiarata dall’Alta Corte di Giustizia, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo. Contestualmente, se il Presidente di POL aveva assunto la carica di Primo Ministro i Ministri al momento in carica decadono.
SEZIONE IV
LA CORTE COSTITUZIONALE
Articolo 32
1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
3. I Tre Giudici della Corte Costituzionale sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Articolo 33
1. I Giudici Costituzionali non possono essere rimossi dal loro incarico a meno di non essere sospesi o bannati nel mentre dall’amministrazione.
Articolo 34
1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. Se al quindicesimo giorno prima della scadenza è aperta una seduta che non lo comprenda l'Ordine del Giorno dell'elezione del magistrato è inserito di diritto. L'ordine del Giorno dell'elezione di un Giudice determina la convocazione permanente e di diritto della Seduta fino alla sua elezione.
2. Nel caso in cui uno o più giudici cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti entro sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra indicati ed avviene ad opera degli organi che, in precedenza, hanno nominato i giudici cessati dall’incarico.
Articolo 35
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
2. Possono essere eletti alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
3. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
4. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.
Articolo 36
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi.
2. Il regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge
ordinaria.
Articolo 37
1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale almeno dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi.
Possono, altresì, proporre ricorso alla Corte Costituzionale tre congressisti e il Presidente di POL.
2. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Articolo 38
La Corte Costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento. La corte non può esercitare un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi costituzionali che non potranno essere dichiarate nulle.
b) sui conflitti di attribuzione fra gli altri organi costituzionali
c) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, nelle leggi, nei decreti aventi forza di legge e nei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
Sulle precedenti questioni, la Corte Costituzionale opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Essa viene adita con ricorso.
Art 39
1) Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
2) Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Presidente di POL, in sua assenza provvede il Vice-presidente di POL. Qualora il Presidente di POL ritenga che la sentenza della corte abbia violato la costituzione o si sia arrivati alla sentenza contravvenendo al regolamento interno della corte potrà rinviare motivando la sentenza alla Corte Costituzionale per non piu di una volta nell’arco di una legislatura. La corte potrà accogliere o respingere le osservazioni del Presidente di POL e in caso di reiterazione della stessa sentenza il Presidente dovrà obbligatoriamente pubblicarla. Se entro tre giorni il Presidente di POL non avrà pubblicato la sentenza, questa potrà venir pubblicata dal Presidente della corte costituzionale.
Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
SEZIONE VI
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 40
1. L’Alta Corte di Giustizia è composta dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Congresso. Essa è insediata entro sette giorni dall’approvazione della messa in stato d’accusa del Presidente di POL e cessa le sue funzioni immediatamente dopo l’emissione della propria sentenza.
2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente dell’Alta Corte di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori dell’Alta Corte di Giustizia e sino all’emissione della sentenza, sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale.
3. Il regolamento interno dell’Alta Corte di Giustizia è adottato dal Congresso con legge ordinaria.
4. Nessuna rimozione dei componenti della Corte Costituzionale può intervenire durante l'operato dell'Alta Corte di Giustizia.
Articolo 41
L’Alta Corte di Giustizia giudica sulle accuse promosse contro il Presidente di POL a norma della Costituzione. Essa opera come organo giudiziario e decide con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione.
TITOLO III
SEZIONE I
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
Articolo 42
La presente costituzione può essere modificata con apposite leggi costituzionali approvate dai 3/5 dei votanti in Congresso. In questo caso un Referendum Confermativo verrà automaticamente indetto per ratificare la decisione. Non è previsto alcun quorum.
Qualora una legge costituzionale ottenga i 2/3 dei votanti in Congresso non verrà soggetta a Referendum.





