a mezzo stampa (e non) consiste in ciò:

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Ciò premesso, ritiene il giudicante che nelle frasi sopra riportate siano ravvisabili gli estremi della diffamazione.
Le osservazioni fatte dal giomalista, infatti: a) consistono in attacchi personali nei confronti del TIZIO, in quanto rivolte alla sua persona e non ai fatti oggetto di interesse pubblico; b) sconfinano nella contumelia, non potendosi dubitare della portata ingiuriosa di un’affennazione nella quale si dice ad un soggetto che, non avendo pudore, deve sputarsi in faccia al mattino quando si guarda allo specchio, e che da un pezzo ha “perso la faccia” (cioè la dignita e il rispetto degli altri) se mai ne ha avuta una; c) sono “gratuite”, in quanto non hanno alcuna utilità specifica per rafforzare il pensiero critico del GIORNALISTA nei confronti delle condotte del TIZIO. Il giomalista, infatti, è legittimato a criticare, anche aspramente, i comportamenti di un soggetto, ma non pub esprimere - con termini ingiuriosi - la propria opinione nei confronti esclusivamente della “persona”.
In relazione a tale ultima parte dell’articolo, pertanto, devono ritenersi sussistenti, a carico del convenuto, gli estremi della diffamazione in danno dell’attore TIZIO.
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Fatta questa premessa, deve osservarsi che le condotte (illecite) attribuite dal GIORNALISTA alla SOCIETA' ALFA sono specifiche e ben individuate, sicché il rifeiimento a tali eventi potrebbe ritenersi lecito soltanto se rispondente al requisito della "verità" (giacché per questa parte di articolo deve ritenersi che si faccia “cronaca” e non “critica”, essendosi limitato il giomalista ad elencare una sene di reati e/o di condotte illecite). Dalla documentazione prodotta dalle parti, non risulta che (i legali rappresentanti di) la SOCIETA' ALFA abbiano subito condanne (definitive) per i reati elencati dal GIORNALISTA nel suo articolo. Certamente almeno alcuni di tali fatti sono stati sottoposti al vaglio dei giudici penali, ma i relativi procedimenti o non riguardavano (i legali rappresentanti di) la SOCIETA' ALFA, o non si sono ancora conclusi, o si sono conclusi con la prescrizione (e quindi senza accertamento della responsabilità penale). Sul punto deve poi ritenersi destituita di fondamento la tesi sostenuta dal convenuto (per la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale), secondo cui non potrebbe esservi alcuna condotta diffamatoria nei confronti della SOCIETA' ALFA in quanto non può sfuggire, neppure al lettore più distratto ... come nessuna condotta illecita, soprattutto se penalmente rilevante, possa essere ascritta ad una persona giuridica, posto che la responsabilità penale è personale”; la circostanza che una persona giuridica non possa commettere alcun reato, infatti, non pub essere considerata “nota a chiunque” (e in particolare al “lettore medio”), trattandosi di un principio non certo “scontato” tra la gente comune. (ndcareca: corollario del metodo diffamatorio: "tanto il popolo bue che ne sa?")
Poichè il giomalista ha elencato le “nefandezze” della SOCIETA' ALFA in termini di “certezza” - senza cioè specificare che si trattava di ipotesi di accusa non (ancora) accertate, ovvero che erano riferite a terze persone - tali notizie devono ritenersi non conformi al principio della “verità” e pertanto devono ritenersi sussistenti gli estremi del reato di diffamazione.

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Gli illeciti attribuiti dal GIORNALISTA alla SOCIETA' ALFA - seppur non veritieri - non sono frutto di pura invenzione del giomalista, posto che almeno alcuni di essi sono stati o sono oggetto di indagini penali, anche se non sempre riferite (ai legali rappresentati) dell’odierna attrice, ma a (i legali rappresentati di) soggetti a questa collegati (ad es. SOCIETA' BETA), che sovente il lettore medio tende a sovrapporre. Cosi, ad esempio, secondo quanto riferito dal convenuto (e non contestato dall’attore): a) il TIZIO stato imputato in due procedimenti per falso in bilancio relativo ai bilanci della SOCIETA' BETA, entrambi conclusisi con sentenza che ha dichiarato la prescrizione (sentenza che certamente non prova la colpevolezza, ma la cui formula dimostra che non vi era la prova evidente dell’innocenza);
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ndcareca le parti in rosso sono ad esclusivo uso e consumo dei cultori dello status di "prescritto", di recente introdotto nell'ordinamento giuridico a furor di popolo...