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LIBERAL_
Art. 227.
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti
alla data di efficacia del presente decreto,
nella trattazione dei
procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche
indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle
iscrizioni del procedimento,
si tiene conto della gravita' e della
concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare
dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei
fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore
della magistratura i criteri di priorita' ai quali si atterranno per
la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.
http://www.unipa.it/cdl/guriall/mar
8/giudice1.htm