[B]Legge di Riforma del Titolo VI della Costituzione – Corte Costituzionale

Art.35


1. Viene istituita La Corte Costituzionale di Pol. La Corte Costituzionale sarà composta da tre membri, la durata è di 9 mesi e rimarrà in carica sino alla elezione della successiva secondo le procedure indicate di seguito.


2. I componenti della Corte Costituzionale vengono nominati dal Congresso con la maggioranza dei 3/4 nelle prime tre votazioni e nelle successive con la maggioranza dei 2/3. Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto alla prima riunione convocata su apposito thread dal Presidente di Pol o da chi ne fa le veci.


3. I giudici della Corte Costituzionale devono essere indipendenti e saranno scelti tra i forumisti con maggiori conoscenze nel campo del diritto. L’incarico di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra carica e con l’iscrizione a partiti politici. Il mancato esercizio dell’opzione, entro 10 giorni dalla la nomina, o lo svolgimento di attività inerenti ad associazioni o partiti politici comportano la rimozione dall’incarico

4. Il mandato dei giudici non e’ immediatamente rinnovabile. Alla scadenza del termine il giudice decade dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni., tranne nei casi esplicitamente previsti dalla legge. Alla scadenza del mandato il giudice uscente non può essere eletto al Congresso o ricoprire altra carica istituzionale per 6 mesi.

5. Le votazioni per l'elezione dei membri avranno inizio un mese prima della scadenza del mandato della Corte Costituzionale in carica e il Congresso sarà convocato ad oltranza una volta alla settimana con all’ordine del giorno solo l’elezione dei membri della corte fino a quando tutti i 3 membri saranno eletti. Per risultare valida, la votazione dovrà avere come esito il raggiungimento del quorum richiesto da parte di 3 forumisti nella medesima sessione di voto. Qualora l'inizio delle votazioni coincida con il periodo elettorale (inteso come ad un mese dalle elezioni), l'avvio delle votazioni sarà posticipato all'inizio della legislatura successiva e programmato già nella prima seduta del nuovo Congresso.


6. Le udienze della Corte sono pubbliche e si tengono in un apposito thread in cui solo i giudici e le parti processuali possono intervenire.

7. La decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Qualora la corte non si riunisca entro una settimana se convocata come da costituzione; qualora falliscano 2 riunioni consecutive(e quindi se due dei tre membri non si presentano), la Corte Costituzionale è sciolta di diritto ed il Congresso procede ad una nuova elezione dei membri. Vengono rimossi dalla carica i giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale le funzioni della stessa saranno prese dal Congresso di POL, che deciderà ogni questione a maggioranza dei 3/4 sino alla elezione della Nuova Corte Costituzionale

Art.36


1. La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
2. Proclama i risultati del referendum popolare e assume ogni altro compito previsto dalla Costituzione.
3. Effettua controlli di correttezza formale sulla presentazione delle liste elettorali
Art.37

1. Possono Adire alla Corte Costituzionale per motivi costituzionali dieci forumisti che abbiano superato i 250 post il governo, 3 membri del congresso, l’Assemblea per le Autonomie, il Presidente di Pol, il Presidente del Congresso.
2. La Corte, qualora non ritenga manifestamente infondata la richiesta, si pronuncia sempre con Sentenza.
3. I soggetti legittimati a presentare istanza alla Corte Costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e la Corte è tenuta ad ascoltarli

Art. 38

1. Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.
2. Il presidente di Pol pubblica la sentenza entro 5 giorni dalla sua emissione.
3. La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.

Art.39


1. La Corte Costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
2. I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL
3. I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e la Corte è tenuto ad ascoltarli.
4. La sentenza è inappellabile.
5. Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.




Art.40


1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol..

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Art.41


1 La Corte Costituzionale è organo indipendente di Pol.

Ogni decisione sull’esistenza dei requisiti soggettivi e sull’accertamento delle cause di rimozione dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte.

Il Presidente della Corte adotta con decreto, previa deliberazione unanime dei suoi membri, un regolamento che disciplini ogni aspetto relativo al suo funzionamento o costituzione non altrimenti disciplinato.




Art.42


1. Possono fare richiesta di intervento della Corte per motivi interpretativi di norme giuridiche 5 forumisti che abbiano al loro attivo almeno 250 post.

Art.43

1. Il Congresso può rimuovere in qualsiasi momento uno o più giudici se ritiene il loro operato non conforme a Costituzione a maggioranza dei 3/4 dei componenti.


Art.44

1. Nel caso di dimissioni di un giudice o di rimozione il congresso procede alla sostituzione del singolo giudice che rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intera Corte.


Disposizioni Finale

I
Agli articoli 8, 9, 24 e 27 della Costituzione, le parole "Corte Suprema o Consiglio Costituzionale" sono sostituite con la parola "Corte Costituzionale"

II
Il Presidente del Congresso convoca entro una settima dalla promulgazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale la seduta del congresso per procedere all’elezione dei giudici


Il Presidente di Pol