LEGGE 16 luglio 1997 n. 234 (indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1997 n.172)
MODIFICA DELL'ARTICOLO 323 DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI ABUSO D'UFFICIO, E DEGLI ARTICOLI 289, 416 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
Art. 1.
Modifica dell'articolo 323 del codice penale
- L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art.323 (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".
Art. 2. (note)Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale
- All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65". - All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invio a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3". - All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: " se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l' interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero".
Art. 3. (nota)Norma transitoria
- Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2
- Il testo vigente dell'art. 289 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 289 (Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio).- Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
- Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
- La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare".
- Il testo vigente dell'art. 416 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero).- La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3.
- Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".
- Il testo vigente dell'art. 555 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 555 (Decreto di citazione a giudizio).- Il decreto di citazione a giudizio contiene:
- le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata;
- l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
- l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;
- l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
- Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere, c), d), f).
- Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio".
Nota all'art. 3
- Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l234_97.html