
Originariamente Scritto da
Fenris
Mi è capitato sotto mano per lavoro il seguente testo:
"Risposta alle dichiarazioni particolari ed ai commenti di Francia, Spagna ed austria relativi al provvedimento sul miele, notifica 2003/116/DK.
La Francia ha rilasciato il 30 giugno 2003 una dichiarazione particolare in riferimento all’art. 9, par. 2, 2. della direttiva sulla procedura informativa (direttiva 98/34/CE) sul provvedimento sul miele.
La Francia riporta nella propria dichiarazione che la traduzione danese “esclusivamente per cucina” non corrisponde all’inglese “intended for cooking only”. Nella traduzione danese della direttiva 2001/110/CE l’espressione è tradotta come “solo per cucina”, ma non c’è differenza tra le due traduzioni danesi. La Danimarca ritiene dunque che “solo per cucina” sia la traduzione corretta di “intended for cooking only”.
La Francia riporta altresì nella propria dichiarazione che l’avvertenza secondo la quale il miele non vada somministrato a bambini al di sotto di 1 anni di età contrasta con l’articolo 5 della direttiva 2001/110/CE e che la Commissione (GD per l’Agricoltura) è contraria (n’est pas favorable ? ) ad una prescrizione sulla contrassegnazione, e che tale prescrizione in questo contesto rappresenta un impedimento tecnico alla libera mobilità del miele.
La Danimarca precisa che viene imposta unicamente una prescrizione di contrassegnazione della confezione del miele con l’avvertenza di non idonea somministrazione a bambini al di sotto dell’anno di età. Non è dunque introdotto un divieto di somministrazione ai bambini al di sotto di 1 anno di età.
La Danimarca sottolinea inoltre che l’articolo 5, che fa riferimento all’articolo I, riguarda solo le denominazioni indicate nell’allegato I. La contrassegnazione con l’avvertenza di non idonea somministrazione del miele a bambini al di sotto di 1 anno di età non è dunque una disposizione relativa allo standard di merce miele, come definito nell’allegato I. La prescrizione danese sulla contrassegnazione non contrasta dunque con l’articolo 5.
Allo stesso modo, la Danimarca riporta che la Commissione è contraria alla contrassegnazione con l’avvertenza relativa al botulismo infantile. La Danimarca ritiene altresì che tale materia non sia soggetta a gestione tale in ambito di Commissione da comportare che la Danimarca stessa non possa
introdurre su scala nazionale disposizioni sulla contrassegnazione. Al contrario, la materia è rinviata a successiva discussione. Allo stesso modo, la Danimarca intende sottolineare che il comitato scientifico, che la Francia in riferimento alla traduzione denomina “Comitato per i generi alimentari”, nella sua conclusione tratta nell’ambito dell’incontro 19 –120. del giugno 2002 (p. 24), raccomanda che l’avvertenza abbia luogo anche tramite contrassegnazione (etichettatura).
Per quanto riguarda la libera mobilità delle merci, deve essere innanzitutto sottolineato che i prodotti danesi e di altri paesi non ricevono trattamenti differenti. Inoltre, la Danimarca sostiene che con la contrassegnazione non si pone nessun limite alla libera mobilità delle merci. Le prescrizioni di contrassegnazione sono univoche per tutto il miele venduto in Danimarca e lo scopo, indipendentemente da come verrà posto in atto, è di evitare che i bambini al di sotto di 1 anno di età consumino miele. Infine, la Danimarca farà valere i propri diritti in conformità con l’articolo 152 del trattato.
La Francia ha rilasciato, come il 30 giugno 2003, contrassegnazioni in conformità con la direttiva sulla procedura informativa, art. 8, par. 2 sul provvedimento sul miele.
La Francia esprime una riserva sul fatto che la Danimarca tralasci la dicitura “di arnia” nella denominazione del miele. (vedere inoltre notifica danese del 28 marzo 2003). La Danimarca sostiene che l’elusione della dicitura “di arnia” fosse dovuta alla volontà di non porre gli attori del mercato danese in posizione di svantaggio rispetto a quelli del mercato britannico.
La Danimarca acconsente alla Francia nelle considerazioni relative all’entrata in vigore. La mancata coincidenza tra le disposizioni sull’entrata in vigore non ha tuttavia nessuna rilevanza pratica. La soluzione francese inoltre non sarebbe conforme con la tradizione legislativa danese, che normalmente pone l’entrata in vigore e gli effetti allo stesso momento.
La Spagna ha rilasciato il 23 giugno 2003 una dichiarazione particolare in riferimento all’art. 9, par. 2, 2. della direttiva sulla procedura informativa (direttiva 98/34/CE) sul provvedimento sul miele.
La Spagna dichiara, così come la Francia, che non debbano essere introdotte regolamentazioni nazionali, cfr. articolo 5. Allo stesso modo, la Spagna rileva che in tutte le circostanze debba essere introdotta una clausola di reciproco riconoscimento, che assicuri la libera mobilità dei generi alimentari.
Per quanto riguarda l’articolo 5, vedere sopra. Per quanto riguarda la clausola di reciproco riconoscimento, si considera che la Spagna desidera che la clausola stessa abbia la forma stabilita nella causa c-184/96, la Commissione contro la Francia, del 22 ottobre 1998, sul “foie gras”. la Danimarca ritiene che una tale causa in tale contesto minerebbe l’obiettivo di introduzione della prescrizione di contrassegnazione. La Danimarca sottolinea per il resto che la sentenza in questione ha ad oggetto il riconoscimento delle normative sulle merci, a cui la Danimarca non si oppone nell’ambito della prescrizione sulla contrassegnazione.
L’Austria ha rilasciato, il 27.06.03, contrassegnazioni in conformità con la direttiva sulla procedura informativa, art. 8, par. 2 sul provvedimento sul miele.
L’Austria ritiene che la prescrizione danese sulla contrassegnazione sia “molto restrittiva” e che non si possa escludere “che lo scopo di tale prescrizione sia di influire sul libero scambio delle merci in una direzione negativa”. La Danimarca nega nel modo più assoluto che “lo scopo” sia di influire sul libero scambio delle merci in una direzione negativa. Come sopra menzionato, la Danimarca inoltre non intende assolutamente influire sullo scambio con la prescrizione sulla contrassegnazione.
Con riferimento all’implementazione della direttiva sul miele, la Danimarca farà cortese richiesta alla Commissione relativamente alle notazioni della Commissione stessa su quanto sopra menzionato."
Non so... ma non vi sembra un allucinante mucchio di pure seghe mentali?