Disposizione Transitoria II
Procedura Risolutiva di Emergenza
1. Dall'entrata in vigore di questa legge Costituzionale e con decadenza immediata e di diritto al termine di cui al comma 3, sono costituiti di diritto i seguenti organi:
A) Consiglio Costituzionale Provvisorio, composto dai Consiglieri Provvisori e Presieduto secondo equità dal Consigliere Presidente, con il solo potere di decidere a maggioranza semplice, ma solo su richiesta di decisione emessa dalla Corte Costituzionale Provvisoria, soluzioni politiche redatte in protocolli di qualsiasi tipo, e vincolanti per tutti, alle crisi che dovessero verificarsi nei primi giorni di vigenza della nuova Costituzione. Tali decisioni perderanno ogni efficacia con il decadere degli organi provvisori e potranno fino ad allora infrangere in ogni punto -ad eccezione di queste disposizioni transitorie- il nuovo dettato Costituzionale.
B) Corte Costituzionale Provvisoria, composta da tre Giudici Provvisori e dall'Avvocato Generale Provvisorio, dotata dei pieni poteri previsti dalla nuova Costituzione e al rispetto di essa (e non del testo precedente, in nessun caso) vincolata, salva la facoltà straordinaria di ricorrere al Consiglio Costituzionale Provvisorio, emettendo con ordinanza richiesta di decisione, perchè il Consiglio deliberi quale linea -anche molto creativa- adottare (e seguire quindi nella sentenza) nei casi in cui una violazione del dettato del nuovo testo Costituzionale costituisse presupposto necessario ed utile della sua attuabilità sostanziale (che rimane il fine primario della Corte) a detta della Corte stessa.
2. I forumisti titolari che ricoprivano gli incarichi qui indicati del precedente ordinamento Costituzionale assumono provvisoriamente una nuova carica secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Presidente del Congresso -> Consigliere Presidente Provvisorio
Congressisti -> Consiglieri Provvisori
Presidente del Consiglio -> Consigliere Provvisorio
Presidente di Politica Online (e vice presidente di pol)-> Avvocato Generale Provvisorio (il vice è sostituto)
Presidente della Corte Costituzionale -> Presidente Provvisorio della Corte
Giudici della Corte Costituzionale -> Giudici Provvisori
3. L'avvenuta elezione della nuova Corte Costituzionale determina lo scioglimento della Corte Provvisoria e del Consiglio Provvisorio. Tutti gli altri organi della nuova Costituzione sono regolarmente eletti secondo le sue procedure e vanno ad affiancarsi in pienezza dei loro poteri agli organi provvisori. In via temporanea ed in deroga alla nuova Costituzione il nuovo Congresso ha potere di revisione Costituzionale di queste disposizioni transitorie esclusivamente con voto UNANIME dei membri, fino alla data dello scioglimento del Consiglio Provvisorio e della Corte Provvisoria.
4. Tra le cariche di Giudici della Corte Provvisoria o di membri del Consiglio Provvisorio e i nuovi incarichi previsti dalla Costituzione NON sussistono incompatibilità di alcun tipo nè il mandato provvisorio o i mandati del precedente ordinamento possono essere considerati "mandato precedente" per i Giudici o per il Presidente di Politica Online.
http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=444128
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posto per ricordare agli interessati, a partire da Willy e Augustinus, di cui è importante la comune presenza vista l'assenza di scarpellini, che è opportuno compaiano per far parte degli organi che li prevedono, onde rendere più agevole la transizione in caso dovessero emergere problemi (ad ora onestamente non ne vedo) per la prima applicazione della costituzione fino alla nuova elezione della corte
saluti!




