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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    PDL Cost. Manfr-Ronnie di prime correzioni della riforma

    Proposta di Legge Costituzionale

    recante misure per il rafforzamento di diritti costituzionali, lo schiarimento, il completamento, l'interpretazione di norme e la correzione di errori materiali nel testo della costituzione di POL


    Titolo I
    rafforzamento di diritti costituzionali


    Articolo 1
    1. All'articolo 4 della Costituzione di POL il comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie riunioni istituzionali, negli archivi e nelle discussioni riservate alle proposte ufficiali. 2. Ognuno ha il diritto all'accesso a tutte le banche dati di atti normativi, provvedimenti, votazioni, proposte di normative della Comunità, è vietata l'emanazione di atti segreti ad ogni organo della Comunità.".
    2. Al medesimo articolo è inserito il successivo comma 3 qui indicato ed è rinumerato di conseguenza in 4 il preesistente comma 3: "3. La legge può imporre limiti alla possibilità di presentare istanze su specifiche discussioni e può prevedere la segretezza delle discussioni delle corti giudiziarie ma non dei loro provvedimenti.".

    Articolo 2
    1. All'articolo 17 della Costituzione di POL nel secondo comma è aggiunta la parola "originaria" dopo la parola "legislativa".
    2. Al medesimo articolo è inserito il terzo comma seguente "3. L'iniziativa legislativa successiva tramite emendamento appartiene a ciascun congressista ed al governo ed è esercitabile in ogni organo del congresso.", sono di conseguenza rinumerati i successivi commi

    Titolo II
    correzione e completamento del testo della costituzione di POL


    Articolo 3
    1. All'articolo 11 comma quarto della Costituzione di POL sono aggiunte prima del punto le parole "e presieduta dall'eletto più anziano presente"
    2. All'articolo 23 della Costituzione di POL è soppresso il 3 comma e sono rinumerati di conseguenza gli altri

    Articolo 4
    1. All'articolo 26 primo comma della Costituzione di POL la parola "nomina" è sostituita dalle parole "deve nominare in tempi ragionevoli"
    2. All'articolo 27 della Costituzione di POL è aggiunto il seguente comma: "6. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL che non abbia nominato un Vice Presidente il Congresso è convocato di diritto ad oltranza fino all'elezione a maggioranza semplice di un Presidente suffecto con pieni poteri."

    Articolo 5
    1. All'articolo 29 primo comma della Costituzione di POL dopo le parole "e dai ministri" prima del punto sono inserite le parole ", questi ultimi in numero non superiore ad otto".

    Articolo 6
    1. All'articolo 32 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge la parola "ordinaria"

    Titolo III
    schiarimento del testo della costituzione di POL, correzioni ed interpretazioni

    Articolo 7
    1. All'articolo 11 comma terzo della Costituzione di POL sono soppresse le parole ", naturale o anticipato,"
    2. All'articolo 12 comma quarto della Costituzione di POL le parole "riprodurle integralmente" sono sostituite dalle parole "mantenerne integralmente gli effetti"

    Articolo 8
    1. All'articolo 20 ultimo comma della Costituzione di POL sono aggiunte le parole "e di redazione del quesito".
    2. All'articolo 21 secondo comma della Costituzione di POL dopo la parola "provvedimento" sono inserite le parole "di reintroduzione".

    Articolo 9
    1. All'articolo 46 primo comma della Costituzione di POL si aggiunge dopo "diritto" e prima dei due punti la frase ", gerarchicamente ordinate fra loro"
    2. All'articolo 47 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge prima del punto la frase "intese come non successive all'entrata in vigore delle singole disposizioni della normativa"

    Articolo 10
    1. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 1 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio per l'interprete leggere le norme le une per mezzo delle altre e per mezzo del loro contesto applicativo, e preferire fra le varie possibili interpretazioni quella che assicuri la maggior coerenza possibile della singola norma o del complesso di norme oggetto di giudizio con ogni altra norma dell'ordinamento, con la prassi seguita dalla giurisprudenza e con l'intenzione del potere legislativo.
    2. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 2 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio preferire, rispetto ad interpretazioni finalistiche o di prassi incoerenti con il testo letterale, quelle interpretazioni coerenti con la letteralità delle norme a fronte di interpretazioni con essa incoerenti (salvo che sia impossibile dedurre uno o più sensi letterali dalle parole usate nella legge) ma che fra più espressioni letteralmente possibili (espressioni polisense) prescelga sempre quella più aderente alla volontà originaria del legislatore.
    3. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 3 della Costituzione di POL è quella che nell'ipotesi in cui una norma di grado inferiore possa essere letta in modo coerente invece che incoerente con una norma di grado superiore preveda che quella -letterale o meno- sia l'interpretazione da prescegliere prima di tutto rispetto ad ogni altra e solo a quel punto che si debba -nel caso la norma sia ancora dubbia fra due o più alternative- ricorrere all'interpretazione autentica della volontà del legislatore nel produrre la norma oggetto di interpretazione.
    4. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 della Costituzione di POL è quella per cui si considera obbligatorio considerare l'applicazione e l'interpretazione della legge come momenti coincidenti e per cui si considera obbligatorio in qualsiasi attività interpretativa di norme giuridiche rispettare la natura di limite del potere propria della Costituzione ed adottare quindi un favor libertatis, per cui fra più interpretazioni, che siano egualmente preferibili secondo i criteri dei commi primo secondo e terzo, delle norme e combinazioni di norme si debba sempre scegliere quella che impone i minori obblighi, divieti ed oneri ai membri della comunità.

    Articolo 11
    1. L'interpretazione corretta dell'articolo 52 comma primo della Costituzione di POL è quella che comprende nel concetto di retroattività sia la nozione propria che impropria della stessa.

    Articolo 12
    1. All'articolo 53 della Costituzione di POL si aggiunge il comma 2 seguente: "2. Qualsiasi organo o componente di organo, nominato e non elettivo per cui non siano state previste con legge procedure di revoca o sostituzione è revocabile tramite sostituzione da chi lo ha nominato."

    Articolo 13
    1. Si richiede cortesemente alla moderazione del forum camera di considerarsi autorizzata alla correzione di ogni errore unicamente ortografico presente nella Costituzione, chiedendo al Presidente del Congresso delucidazioni in caso di dubbi.


    On. Manfr
    On. Ronnie






    ----------

    Come tutti possono leggere si tratta di interventi di semplice buonsenso, volti a chiarire cose prima non chiarite, e a rafforzare alcuni diritti prima non del tutto esplicitati e a prevedere norme di chiusura per casi particolari. Io e Manfr abbiamo steso assieme questa bozza e stabilito di postarla prima del voto, per chiarire che sono cose che non dipendono da chi vince, sono cose giuste e basta, che sarebbe bene fare tutti insieme.

    Spero che invece di parlare di altro, in questo 3d si parlerà solo di questa PDL di modifiche. Sia chiaro: la PDL è chiusa all'inserimento di cose controverse. Il concetto è che la PDL deve contenere solo le cose che sono pacifiche e utili a migliorare la costituzione. Le cose più complicate (le riforme vere e proprie di istituti costituzionali) andranno fatte se le si vorrà fare con altri PDL. Oggi io e Manfr inauguriamo la prima legge di "manutenzione costituzionale", non una legge politica che richieda una posizione. Spero, a conclusione di questo discorso, che anche una forza politica ostile alla costituzione presidenziale come LR non si faccia problemi a sostenere misure che semplicemente rendono più funzionante e più chiara la Costituzione Presidenzialista.

    Perchè sia più semplice capire cosa cambia, posterò dopo questo post un post con il raffronto tra vecchio e nuovo testo. Spero che nessuno commenterà prima di aver fatto una simile operazione.

    Saluti
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Extra Ecclesiam nulla salus
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    Predefinito

    Ma che cavolo stai facendo?

    Prima approvate una Costituzione oscena, nonostante eravate stati avvertiti delle innumerevoli falle di essa... e adesso, dopo averla approvata, la rimodificate?

    Dove diavolo stavate fino a qualche mese fa? Perché non le avete fatte prima queste correzioni?

  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito raffronto fra i due testi

    Nel testo normale le parti della legge, in blu gli articoli di riferimento.

    Titolo I
    rafforzamento di diritti costituzionali

    Articolo 1
    1. All'articolo 4 della Costituzione di POL il comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie riunioni istituzionali, negli archivi e nelle discussioni riservate alle proposte ufficiali. 2. Ognuno ha il diritto all'accesso a tutte le banche dati di atti normativi, provvedimenti, votazioni, proposte di normative della Comunità, è vietata l'emanazione di atti segreti ad ogni organo della Comunità.".
    2. Al medesimo articolo è inserito il successivo comma 3 qui indicato ed è rinumerato di conseguenza in 4 il preesistente comma 3: "3. La legge può imporre limiti alla possibilità di presentare istanze su specifiche discussioni e può prevedere la segretezza delle discussioni delle corti giudiziarie ma non dei loro provvedimenti.".
    Testo originale:

    Articolo 4
    1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie discussioni istituzionali.
    2. Ognuno ha il diritto di informarsi attraverso fonti accessibili su ogni atto della Comunità, salvo i limiti che la legge impone a garanzia del buon andamento delle istituzioni.
    3. La lingua ufficiale della comunità è l’italiano. Le lingue e gli idiomi locali hanno carattere di ufficialità solo nell’ambito delle rispettive comunità locali. La varietà del patrimonio linguistico e culturale rappresenta una risorsa ed è oggetto di adeguata tutela.

    Articolo 2
    1. All'articolo 17 della Costituzione di POL nel secondo comma è aggiunta la parola "originaria" dopo la parola "legislativa".
    2. Al medesimo articolo è inserito il terzo comma seguente "3. L'iniziativa legislativa successiva tramite emendamento appartiene a ciascun congressista ed al governo ed è esercitabile in ogni organo del congresso.", sono di conseguenza rinumerati i successivi commi
    Testo originale:

    Articolo 17
    1. Il Congresso esercita la funzione legislativa.
    2. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Congressista, al Governo e ad almeno quindici membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione, almeno cinquecento messaggi.
    3. Il Regolamento interno disciplina i casi nei quali la proposta di legge è presentata con la caratteristica dell’urgenza.
    4. Il Congresso di concerto con il Presidente, che ha potere di rinvio, esprime la posizione della comunità su temi di Politica Nazionale ed Internazionalecon lo strumento della mozione.
    5. Le forme ed i limiti delle mozioni congressuali sono regolati con legge ordinaria
    Titolo II
    completamento del testo della costituzione di POL

    Articolo 3
    1. All'articolo 11 comma quarto della Costituzione di POL sono aggiunte prima del punto le parole "e presieduta dall'eletto più anziano presente"
    2. All'articolo 23 della Costituzione di POL è soppresso il 3 comma e sono rinumerati di conseguenza gli altri
    Testo originale

    Articolo 11
    1. Il Congresso è eletto per otto mesi.
    2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
    3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro venti giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
    4. La prima riunione del nuovo Congresso è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione.
    5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.

    [...]

    Sezione II
    Il Presidente di Politica Online

    Articolo 23
    1. Il Presidente di Politica Online è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispettodelle leggi.
    2. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità, a meno che la Costituzione non preveda diversamente.
    3. Presiede la prima riunione del Congresso.
    4. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge e tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli interni del Congresso, del Governo e di ogni altro organo cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento.
    5. Cura i rapporti istituzionali della comunità con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
    6. Conferisce le onorificenze che la legge ordinaria prevede.
    7. Ha il diritto di essere ascoltato dal Congresso ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente del Congresso.
    8. Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
    9. Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
    10. Esercita ogni altra attribuzione che la Costituzione e le leggi Costituzionali gli conferiscono.

    Articolo 4
    1. All'articolo 26 primo comma della Costituzione di POL la parola "nomina" è sostituita dalle parole "deve nominare in tempi ragionevoli"
    2. All'articolo 27 della Costituzione di POL è aggiunto il seguente comma: "6. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL che non abbia nominato un Vice Presidente il Congresso è convocato di diritto ad oltranza fino all'elezione a maggioranza semplice di un Presidente suffecto con pieni poteri."
    Testo originale:

    Articolo 26
    1. Il Presidente di Politica Online nomina un Vice Presidente.
    2. Egli può, altresì, nominare fino ad un massimo di quattro persone nel gabinetto presidenziale per lo svolgimento di compiti di supporto alla propria attività.
    3. Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.
    4. Il Regolamento interno del Governo disciplina i compiti e il ruolo della struttura di supporto presidenziale.

    Articolo 27
    1. Il Presidente di Politica Online resta in carica per otto mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
    2. Quando, per qualsiasi causa, decade il Congresso, decade anche il Presidente di Politica Online.
    3. Le elezioni congressuali comportano sempre l’indizione contemporanea, da parte del Presidente di Politica Online, delle elezioni per il rinnovo della carica presidenziale.
    4. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di Politica Online, sono prorogati i poteri di quello in carica.
    5. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di Politica Online, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
    Articolo 5
    1. All'articolo 29 primo comma della Costituzione di POL dopo le parole "e dai ministri" prima del punto sono inserite le parole ", questi ultimi in numero non superiore ad otto".
    Testo originale:

    Sezione III
    La struttura e l’attività del Governo

    Articolo 29
    1. Il Governo della comunità è composto dal Presidente di Politica Online, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.
    2. Il Governo entra in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
    3. Il Governo può essere censurato in seguito all’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti del Congresso di un’apposita mozione. L'approvazione di essa determina la decadenza dei Ministri e Sottosegretari, non del Presidente di Politica Online.
    4. Un singolo Ministro può essere censurato in seguito all’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti del Congresso di un’apposita mozione. L'approvazione di essa determina la decadenza del Ministro oggetto della mozione e dei Sottosegretari da lui nominati.
    5. In caso di censura del Governo o di uno dei suoi membri, questi dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
    6. Non sono presentabili da alcun Congressista mozioni di censura rispettivamente di cui al comma 3 o 4 prima che siano trascorsi due mesi dall'ultima mozione di censura ci cui al comma 3 o 4 presentata nella legislatura da qualsiasi Congressista.
    7. Il Presidente di Politica Online e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza previste dalla legge, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque soggetti ad emanazione da parte del Presidente di Politica Online e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla giurisdizione.
    Articolo 6
    1. All'articolo 32 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge la parola "ordinaria"
    Testo originale:

    Sezione IV
    La Banca centrale

    Art.32
    1. E’ istituita la Banca Centrale di Politica Online.
    2. La Banca Centrale di Politica Online è diretta da un Governatore, eletto dal Congresso con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. Nel caso di mancata elezione nelle prime 3 tornate, dalla quarta tornata saranno sufficienti i 3/5 dei voti favorevoli dei votanti, dalla quinta la maggioranza semplice.
    3. La Banca Centrale è autorizzata ad emettere la Moneta virtuale.
    4. L'emissione della moneta può essere effettuata solamente nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
    Titolo III
    schiarimento del testo della costituzione di POL e correzioni

    Articolo 7
    1. All'articolo 11 comma terzo della Costituzione di POL sono soppresse le parole ", naturale o anticipato,"
    2. All'articolo 12 comma quarto della Costituzione di POL le parole "riprodurle integralmente" sono sostituite dalle parole "mantenerne integralmente gli effetti"

    Testo originale:

    Articolo 11
    1. Il Congresso è eletto per otto mesi.
    2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
    3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro venti giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
    4. La prima riunione del nuovo Congresso è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione.
    5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.

    Articolo 12
    1. Il Congresso elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
    2. Il Regolamento interno del Congresso è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    3. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di Politica Online e viene pubblicato dal Presidente del Congresso.
    4. Il Regolamento interno del Congresso è comunque assoggettato al giudizio di legittimità Costituzionale, nessuna disposizione al suo interno potrà comprimere od estendere l'ampiezza delle disposizioni Costituzionali applicabili all'attività congressuale, né potrà essere considerata come la loro unica possibile interpretazione, ma dovrà al contrario riprodurle integralmente.
    Articolo 8
    1. All'articolo 20 ultimo comma della Costituzione di POL sono aggiunte le parole "e di redazione del quesito".
    2. All'articolo 21 secondo comma della Costituzione di POL dopo la parola "provvedimento" sono inserite le parole "di reintroduzione".
    Testo originale:

    Articolo 20
    1. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo.
    2. Il Referendum Propositivo è una legge ordinaria di iniziativa ed approvazione popolare.
    3. Il Referendum Confermativo serve a confermare (ed ove non sia approvato a respingere) una legge ordinaria o provvedimento amministrativo di cui al comma 1 del presente articolo adottata dal Congresso o dal Governo. Può essere presentato solo dal Presidente di Politica Online all'atto della promulgazione o dal Congresso a maggioranza semplice come disposizione transitoria della legge e richiede egualmente cinquantacinque firme. Il referendum confermativo è successivo alla promulgazione e precedente alla pubblicazione, ed in sua attesa la legge non produce effetti. E' fatto divieto di proporre referendum confermativo, e decadono le iniziative di quelli già proposti, ove la votazione di esso debba per qualsiasi motivo necessariamente tenersi nella legislatura successiva a quella in cui si è approvata la legge.
    4. Non è ammesso referendum sulla Costituzione, sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento.
    5. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno cinquantacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi, perchè la Corte Costituzionale autorizzi il referendum.
    6. Il quesito referendario deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale ad opera della Corte Costituzionale che deve dichiararne l'ammissibilità.
    7. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di una apposita discussione recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il voto deve avere la durata di sette giorni. Il Referendum è produttivo di effetti se il quesito ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
    8. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

    Articolo 21
    1. Il Congresso e il Governo sono tenuti a rispettare quanto deciso dai referendum abrogativi e propositivi (ma non confermativi), astenendosi fino al termine della legislatura in cui è stato votato il referendum dal reintrodurre o abrogare le norme (o parte di esse) oggetto dell'espressione popolare.
    2. Il Congresso e il Governo possono abrogare o reintrodurre le norme o parte di esse solo ove la legge o il provvedimento comprendano una clausola di sottoposizione al referendum confermativo ma ove la proposta di referendum confermativo non raggiunga le cinquantacinque firme gli atti del Congresso e del Governo si intendono produttivi di effetti a prescindere da esso.
    Articolo 9
    1. All'articolo 46 primo comma della Costituzione di POL si aggiunge dopo "diritto" e prima dei due punti la frase ", gerarchicamente ordinate fra loro"
    2. All'articolo 47 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge prima del punto la frase "intese come non successive all'entrata in vigore delle singole disposizioni della normativa"
    Testo originale:

    Sezione II
    Disposizioni sulla legge in generale

    Delle fonti del diritto

    Articolo 46 Indicazione delle fonti
    Sono fonti del diritto:
    1) l'Ordinamento Giuridico Naturale di Politica Online
    2) la Costituzione della Comunità di Politica Online
    3) le sentenze della Corte Costituzionale di cui all’articolo 40 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art. 53
    4) le leggi del Congresso di Politica Online, il Regolamento del Congresso, le leggi di procedura delle Corti, il Regolamento del Governo
    5) le sentenze della Corte Costituzionale di cui all’articolo 41 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art. 53
    6) i provvedimenti del Governo di Politica Online di cui al comma 5 dell'articolo 29
    7) gli usi tradizionali

    Articolo 47 Interpretazione della legge
    1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
    2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
    3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
    4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
    Articolo 10
    1. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 1 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio per l'interprete leggere le norme le une per mezzo delle altre e per mezzo del loro contesto applicativo, e preferire fra le varie possibili interpretazioni quella che assicuri la maggior coerenza possibile della singola norma o del complesso di norme oggetto di giudizio con ogni altra norma dell'ordinamento, con la prassi seguita dalla giurisprudenza e con l'intenzione del potere legislativo.
    2. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 2 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio preferire, rispetto ad interpretazioni finalistiche o di prassi incoerenti con il testo letterale, quelle interpretazioni coerenti con la letteralità delle norme a fronte di interpretazioni con essa incoerenti (salvo che sia impossibile dedurre uno o più sensi letterali dalle parole usate nella legge) ma che fra più espressioni letteralmente possibili (espressioni polisense) prescelga sempre quella più aderente alla volontà originaria del legislatore.
    3. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 3 della Costituzione di POL è quella che nell'ipotesi in cui una norma di grado inferiore possa essere letta in modo coerente invece che incoerente con una norma di grado superiore preveda che quella -letterale o meno- sia l'interpretazione da prescegliere prima di tutto rispetto ad ogni altra e solo a quel punto che si debba -nel caso la norma sia ancora dubbia fra due o più alternative- ricorrere all'interpretazione autentica della volontà del legislatore nel produrre la norma oggetto di interpretazione.
    4. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 della Costituzione di POL è quella per cui si considera obbligatorio considerare l'applicazione e l'interpretazione della legge come momenti coincidenti e per cui si considera obbligatorio in qualsiasi attività interpretativa di norme giuridiche rispettare la natura di limite del potere propria della Costituzione ed adottare quindi un favor libertatis, per cui fra più interpretazioni, che siano egualmente preferibili secondo i criteri dei commi primo secondo e terzo, delle norme e combinazioni di norme si debba sempre scegliere quella che impone i minori obblighi, divieti ed oneri ai membri della comunità.

    NOTA BENE non c'è una versione precedente, questo è un articolo "interpretativo" di questo articolo:

    Articolo 47 Interpretazione della legge
    1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
    2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
    3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
    4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
    Articolo 11
    1. L'interpretazione corretta dell'articolo 52 comma primo della Costituzione di POL è quella che comprende nel concetto di retroattività sia la nozione propria che impropria della stessa.

    NOTA BENE non c'è una versione precedente, questo è un articolo "interpretativo" di questo articolo:

    Articolo 52 Efficacia della legge nel tempo
    1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.
    3. Ogni termine temporale in questa Costituzione ed ogni altro previsto da fonti del diritto polliano, ad eccezione dei termini minimi di anzianità degli elettori ai fini del diritto di voto che siano previsti dalla legge, sospendono il loro decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio, per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre. Ogni attività Istituzionale, ma non necessariamente partitica, è sospesa per questi periodi.

    Articolo 12
    1. All'articolo 53 della Costituzione di POL si aggiunge il comma 2 seguente: "2. Qualsiasi organo o componente di organo, nominato e non elettivo per cui non siano state previste con legge procedure di revoca o sostituzione è revocabile tramite sostituzione da chi lo ha nominato."
    Testo originale:

    Articolo 53 Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico di Politica Online.

    Articolo 13
    1. Si richiede cortesemente alla moderazione del forum camera di considerarsi autorizzata alla correzione di ogni errore unicamente ortografico presente nella Costituzione, chiedendo al Presidente del Congresso delucidazioni in caso di dubbi.
    NOTA BENE: non c'è articolo originario, questo articolo è una esortazione ai moderatori
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  4. #4
    Fiamma dell'Occidente
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    Citazione Originariamente Scritto da Primoli Visualizza Messaggio
    Ma che cavolo stai facendo?

    Prima approvate una Costituzione oscena, nonostante eravate stati avvertiti delle innumerevoli falle di essa... e adesso, dopo averla approvata, la rimodificate?

    Dove diavolo stavate fino a qualche mese fa? Perché non le avete fatte prima queste correzioni?
    1- segnalato alla moderazione di camera, non ti permetti di fare caciara in una discussione sul merito di una PDL attaccando per il solo fatto di averla proposta e nemmeno commentando il merito

    2- se hai problemi a ragionare mi dispiace, è evidente che nessuno si è accorto di determinate cose in precedenza, come accade sempre per qualsiasi "prodotto nuovo", quindi si fanno leggine per tarare col cacciavite meglio, ecco perchè non si è fatto prima tutto questo

    3- tu non hai avvertito nessuno di queste "falle" (è una esagerazione chiamarle così) perchè tu sei un forumista fondamentalmente inutile che critica e basta e non c'è un solo tuo post sugli argomenti della PDL.

    4- Osceni sono i tuoi post non la Costituzione, vedi di portare rispetto alle istituzioni di camera.

    Saluti
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  5. #5
    Extra Ecclesiam nulla salus
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    1- segnalato alla moderazione di camera, non ti permetti di fare caciara in una discussione sul merito di una PDL attaccando per il solo fatto di averla proposta e nemmeno commentando il merito

    2- se hai problemi a ragionare mi dispiace, è evidente che nessuno si è accorto di determinate cose in precedenza, come accade sempre per qualsiasi "prodotto nuovo", quindi si fanno leggine per tarare col cacciavite meglio, ecco perchè non si è fatto prima tutto questo

    3- tu non hai avvertito nessuno di queste "falle" (è una esagerazione chiamarle così) perchè tu sei un forumista fondamentalmente inutile che critica e basta e non c'è un solo tuo post sugli argomenti della PDL.

    4- Osceni sono i tuoi post non la Costituzione, vedi di portare rispetto alle istituzioni di camera.

    Saluti
    Segnala quello che vuoi.
    Nel merito:

    1. Faccio la stessa cosa che tu hai fatto nella mia discussione sulla raccolta di firme per la mozione sulla revisione costituzionale. Se lo puoi fare tu, lo posso fare anche io.

    2. Visto che facevate tanto i costituenti, ve ne potevate accorgere prima. Vi siete affrettati ad approvare una autentica porcata, ignorando i segnali d'allarme che vi giungevano dall'esterno. Eravate convinti di avere ragione e siete andati spediti come un treno. Adesso vi accorgete delle falle? E dove stavate prima, quando la stavate approvando? E' stata una vostra colpevole disattenzione. Prendetevene le conseguenze.

    3. Io ho avvertito in numerosi messaggi delle falle, soprattutto a livello di potere giudiziario. Se tu hai la memoria debole, la colpa non è mia. Vatti a rileggere, se ci riesci, i miei messaggi di quel periodo. Riguardo al "forumista inutile", ti ho appena segnalato all'Amministrazione.

    4. Ma falla finita, invece di considerare la Costituzione una istituzione. Si tratta di una Costituzione oscena e lo ripeterò fin quando lo riterrò opportuno.

  6. #6
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    Ottimo ^^ Speriamo che queste correzioni importati e necessarie possano trovare un consenso bipartisan Compatibilmente col mio tempo, ci sono altre cose che possiamo mettere in piedi, e sono sicuro che risponderemo adeguatamente anche alle "obiezioni" di Primoli !

  7. #7
    Fiamma dell'Occidente
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    Citazione Originariamente Scritto da Primoli Visualizza Messaggio
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    Nel merito:

    1. Faccio la stessa cosa che tu hai fatto nella mia discussione sulla raccolta di firme per la mozione sulla revisione costituzionale. Se lo puoi fare tu, lo posso fare anche io.
    presentare una PDL è legale, quindi ho diritto che il topic di questo 3d sia considerato solo la PDL e non il fatto che qualcuno la presenti o no etc.

    presentare una mozione su un argomento polliano è invece illegale, quindi chiunque può postare sul tuo 3d e dirti che non puoi fare quella mozione
    2. Visto che facevate tanto i costituenti, ve ne potevate accorgere prima. Vi siete affrettati ad approvare una autentica porcata, ignorando i segnali d'allarme che vi giungevano dall'esterno. Eravate convinti di avere ragione e siete andati spediti come un treno. Adesso vi accorgete delle falle? E dove stavate prima, quando la stavate approvando? E' stata una vostra colpevole disattenzione. Prendetevene le conseguenze.
    quindi secondo il genio primoli dovremmo non cambiare la costituzione e prenderci le conseguenze... magari per consentire a forumisti inutili e molesti di far casino su trecento 3d segnalando falle che altri hanno scoperto ma che per "tenersi le conseguenze" dovrebbero coerentemente non toccare... Mi sa che hai le pigne in testa primoli, e di brutto.
    3. Io ho avvertito in numerosi messaggi delle falle, soprattutto a livello di potere giudiziario. Se tu hai la memoria debole, la colpa non è mia. Vatti a rileggere, se ci riesci, i miei messaggi di quel periodo. Riguardo al "forumista inutile", ti ho appena segnalato all'Amministrazione.
    Ripeto: non hai segnalato alcuna delle "falle" presenti in questa PDL. Non sei stato altro che passivo su questi temi. Non puoi rivendicare alcun merito, ed in compenso (inutilmente, ed a questo mi riferivo) fai un sacco di casino sui 3d lamentandoti di cose che o non sono falle o sono correzioni giuste che però non hai proposto tu.
    4. Ma falla finita, invece di considerare la Costituzione una istituzione. Si tratta di una Costituzione oscena e lo ripeterò fin quando lo riterrò opportuno.
    E io ripeterò fino a quando lo riterrò opportuno che i tuoi post sono osceni e inutili perchè unicamente astiosi e privi di un contenuto costruttivo. Segnalami pure, vuol dire che la verità fa male!!
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  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Manfr Visualizza Messaggio
    Ottimo ^^ Speriamo che queste correzioni importati e necessarie possano trovare un consenso bipartisan Compatibilmente col mio tempo, ci sono altre cose che possiamo mettere in piedi, e sono sicuro che risponderemo adeguatamente anche alle "obiezioni" di Primoli !
    hai fatto bene a metter le virgolette caro manfr, perchè primoli fa solo dell'inutile spam sul 3d da quando ci è entrato, e di obiezioni vere ancora non ce n'è una... poi si lamenta se uno dice che è inutile, bella forza, uno che fa casino e basta e nel merito dei 3d non dice niente pretenderebbe anche di essere considerato utile
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  9. #9
    email non funzionante
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    Citazione Originariamente Scritto da Primoli Visualizza Messaggio
    Ma che cavolo stai facendo?

    Prima approvate una Costituzione oscena, nonostante eravate stati avvertiti delle innumerevoli falle di essa... e adesso, dopo averla approvata, la rimodificate?

    Dove diavolo stavate fino a qualche mese fa? Perché non le avete fatte prima queste correzioni?
    stanno cercando di salvare il salvabile di questa porcata.il cui unico destino dovrebbe essere il cestino della carta straccia

  10. #10
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    Bene così.

 

 
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