Nel testo normale le parti della legge, in blu gli articoli di riferimento.
Titolo I
rafforzamento di diritti costituzionali
Articolo 1
1. All'articolo 4 della Costituzione di POL il comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie riunioni istituzionali, negli archivi e nelle discussioni riservate alle proposte ufficiali. 2. Ognuno ha il diritto all'accesso a tutte le banche dati di atti normativi, provvedimenti, votazioni, proposte di normative della Comunità, è vietata l'emanazione di atti segreti ad ogni organo della Comunità.".
2. Al medesimo articolo è inserito il successivo comma 3 qui indicato ed è rinumerato di conseguenza in 4 il preesistente comma 3: "3. La legge può imporre limiti alla possibilità di presentare istanze su specifiche discussioni e può prevedere la segretezza delle discussioni delle corti giudiziarie ma non dei loro provvedimenti.".Testo originale:
Articolo 4
1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie discussioni istituzionali.
2. Ognuno ha il diritto di informarsi attraverso fonti accessibili su ogni atto della Comunità, salvo i limiti che la legge impone a garanzia del buon andamento delle istituzioni.
3. La lingua ufficiale della comunità è l’italiano. Le lingue e gli idiomi locali hanno carattere di ufficialità solo nell’ambito delle rispettive comunità locali. La varietà del patrimonio linguistico e culturale rappresenta una risorsa ed è oggetto di adeguata tutela.
Articolo 2
1. All'articolo 17 della Costituzione di POL nel secondo comma è aggiunta la parola "originaria" dopo la parola "legislativa".
2. Al medesimo articolo è inserito il terzo comma seguente "3. L'iniziativa legislativa successiva tramite emendamento appartiene a ciascun congressista ed al governo ed è esercitabile in ogni organo del congresso.", sono di conseguenza rinumerati i successivi commiTesto originale:
Articolo 17
1. Il Congresso esercita la funzione legislativa.
2. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Congressista, al Governo e ad almeno quindici membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione, almeno cinquecento messaggi.
3. Il Regolamento interno disciplina i casi nei quali la proposta di legge è presentata con la caratteristica dell’urgenza.
4. Il Congresso di concerto con il Presidente, che ha potere di rinvio, esprime la posizione della comunità su temi di Politica Nazionale ed Internazionalecon lo strumento della mozione.
5. Le forme ed i limiti delle mozioni congressuali sono regolati con legge ordinaria
Titolo II
completamento del testo della costituzione di POL
Articolo 3
1. All'articolo 11 comma quarto della Costituzione di POL sono aggiunte prima del punto le parole "e presieduta dall'eletto più anziano presente"
2. All'articolo 23 della Costituzione di POL è soppresso il 3 comma e sono rinumerati di conseguenza gli altriTesto originale
Articolo 11
1. Il Congresso è eletto per otto mesi.
2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro venti giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
4. La prima riunione del nuovo Congresso è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione.
5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.
[...]
Sezione II
Il Presidente di Politica Online
Articolo 23
1. Il Presidente di Politica Online è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispettodelle leggi.
2. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità, a meno che la Costituzione non preveda diversamente.
3. Presiede la prima riunione del Congresso.
4. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge e tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli interni del Congresso, del Governo e di ogni altro organo cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento.
5. Cura i rapporti istituzionali della comunità con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
6. Conferisce le onorificenze che la legge ordinaria prevede.
7. Ha il diritto di essere ascoltato dal Congresso ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente del Congresso.
8. Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
9. Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
10. Esercita ogni altra attribuzione che la Costituzione e le leggi Costituzionali gli conferiscono.
Articolo 4
1. All'articolo 26 primo comma della Costituzione di POL la parola "nomina" è sostituita dalle parole "deve nominare in tempi ragionevoli"
2. All'articolo 27 della Costituzione di POL è aggiunto il seguente comma: "6. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL che non abbia nominato un Vice Presidente il Congresso è convocato di diritto ad oltranza fino all'elezione a maggioranza semplice di un Presidente suffecto con pieni poteri."Testo originale:
Articolo 26
1. Il Presidente di Politica Online nomina un Vice Presidente.
2. Egli può, altresì, nominare fino ad un massimo di quattro persone nel gabinetto presidenziale per lo svolgimento di compiti di supporto alla propria attività.
3. Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.
4. Il Regolamento interno del Governo disciplina i compiti e il ruolo della struttura di supporto presidenziale.
Articolo 27
1. Il Presidente di Politica Online resta in carica per otto mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
2. Quando, per qualsiasi causa, decade il Congresso, decade anche il Presidente di Politica Online.
3. Le elezioni congressuali comportano sempre l’indizione contemporanea, da parte del Presidente di Politica Online, delle elezioni per il rinnovo della carica presidenziale.
4. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di Politica Online, sono prorogati i poteri di quello in carica.
5. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di Politica Online, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
Articolo 5
1. All'articolo 29 primo comma della Costituzione di POL dopo le parole "e dai ministri" prima del punto sono inserite le parole ", questi ultimi in numero non superiore ad otto".Testo originale:
Sezione III
La struttura e l’attività del Governo
Articolo 29
1. Il Governo della comunità è composto dal Presidente di Politica Online, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo entra in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
3. Il Governo può essere censurato in seguito all’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti del Congresso di un’apposita mozione. L'approvazione di essa determina la decadenza dei Ministri e Sottosegretari, non del Presidente di Politica Online.
4. Un singolo Ministro può essere censurato in seguito all’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti del Congresso di un’apposita mozione. L'approvazione di essa determina la decadenza del Ministro oggetto della mozione e dei Sottosegretari da lui nominati.
5. In caso di censura del Governo o di uno dei suoi membri, questi dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
6. Non sono presentabili da alcun Congressista mozioni di censura rispettivamente di cui al comma 3 o 4 prima che siano trascorsi due mesi dall'ultima mozione di censura ci cui al comma 3 o 4 presentata nella legislatura da qualsiasi Congressista.
7. Il Presidente di Politica Online e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza previste dalla legge, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque soggetti ad emanazione da parte del Presidente di Politica Online e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla giurisdizione.
Articolo 6
1. All'articolo 32 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge la parola "ordinaria"Testo originale:
Sezione IV
La Banca centrale
Art.32
1. E’ istituita la Banca Centrale di Politica Online.
2. La Banca Centrale di Politica Online è diretta da un Governatore, eletto dal Congresso con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. Nel caso di mancata elezione nelle prime 3 tornate, dalla quarta tornata saranno sufficienti i 3/5 dei voti favorevoli dei votanti, dalla quinta la maggioranza semplice.
3. La Banca Centrale è autorizzata ad emettere la Moneta virtuale.
4. L'emissione della moneta può essere effettuata solamente nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
Titolo III
schiarimento del testo della costituzione di POL e correzioni
Articolo 7
1. All'articolo 11 comma terzo della Costituzione di POL sono soppresse le parole ", naturale o anticipato,"
2. All'articolo 12 comma quarto della Costituzione di POL le parole "riprodurle integralmente" sono sostituite dalle parole "mantenerne integralmente gli effetti"
Testo originale:
Articolo 11
1. Il Congresso è eletto per otto mesi.
2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro venti giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
4. La prima riunione del nuovo Congresso è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione.
5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.
Articolo 12
1. Il Congresso elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
2. Il Regolamento interno del Congresso è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di Politica Online e viene pubblicato dal Presidente del Congresso.
4. Il Regolamento interno del Congresso è comunque assoggettato al giudizio di legittimità Costituzionale, nessuna disposizione al suo interno potrà comprimere od estendere l'ampiezza delle disposizioni Costituzionali applicabili all'attività congressuale, né potrà essere considerata come la loro unica possibile interpretazione, ma dovrà al contrario riprodurle integralmente.
Articolo 8
1. All'articolo 20 ultimo comma della Costituzione di POL sono aggiunte le parole "e di redazione del quesito".
2. All'articolo 21 secondo comma della Costituzione di POL dopo la parola "provvedimento" sono inserite le parole "di reintroduzione".Testo originale:
Articolo 20
1. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo.
2. Il Referendum Propositivo è una legge ordinaria di iniziativa ed approvazione popolare.
3. Il Referendum Confermativo serve a confermare (ed ove non sia approvato a respingere) una legge ordinaria o provvedimento amministrativo di cui al comma 1 del presente articolo adottata dal Congresso o dal Governo. Può essere presentato solo dal Presidente di Politica Online all'atto della promulgazione o dal Congresso a maggioranza semplice come disposizione transitoria della legge e richiede egualmente cinquantacinque firme. Il referendum confermativo è successivo alla promulgazione e precedente alla pubblicazione, ed in sua attesa la legge non produce effetti. E' fatto divieto di proporre referendum confermativo, e decadono le iniziative di quelli già proposti, ove la votazione di esso debba per qualsiasi motivo necessariamente tenersi nella legislatura successiva a quella in cui si è approvata la legge.
4. Non è ammesso referendum sulla Costituzione, sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento.
5. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno cinquantacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi, perchè la Corte Costituzionale autorizzi il referendum.
6. Il quesito referendario deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale ad opera della Corte Costituzionale che deve dichiararne l'ammissibilità.
7. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di una apposita discussione recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il voto deve avere la durata di sette giorni. Il Referendum è produttivo di effetti se il quesito ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
Articolo 21
1. Il Congresso e il Governo sono tenuti a rispettare quanto deciso dai referendum abrogativi e propositivi (ma non confermativi), astenendosi fino al termine della legislatura in cui è stato votato il referendum dal reintrodurre o abrogare le norme (o parte di esse) oggetto dell'espressione popolare.
2. Il Congresso e il Governo possono abrogare o reintrodurre le norme o parte di esse solo ove la legge o il provvedimento comprendano una clausola di sottoposizione al referendum confermativo ma ove la proposta di referendum confermativo non raggiunga le cinquantacinque firme gli atti del Congresso e del Governo si intendono produttivi di effetti a prescindere da esso.
Articolo 9
1. All'articolo 46 primo comma della Costituzione di POL si aggiunge dopo "diritto" e prima dei due punti la frase ", gerarchicamente ordinate fra loro"
2. All'articolo 47 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge prima del punto la frase "intese come non successive all'entrata in vigore delle singole disposizioni della normativa"Testo originale:
Sezione II
Disposizioni sulla legge in generale
Delle fonti del diritto
Articolo 46 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) l'Ordinamento Giuridico Naturale di Politica Online
2) la Costituzione della Comunità di Politica Online
3) le sentenze della Corte Costituzionale di cui all’articolo 40 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art. 53
4) le leggi del Congresso di Politica Online, il Regolamento del Congresso, le leggi di procedura delle Corti, il Regolamento del Governo
5) le sentenze della Corte Costituzionale di cui all’articolo 41 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art. 53
6) i provvedimenti del Governo di Politica Online di cui al comma 5 dell'articolo 29
7) gli usi tradizionali
Articolo 47 Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 10
1. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 1 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio per l'interprete leggere le norme le une per mezzo delle altre e per mezzo del loro contesto applicativo, e preferire fra le varie possibili interpretazioni quella che assicuri la maggior coerenza possibile della singola norma o del complesso di norme oggetto di giudizio con ogni altra norma dell'ordinamento, con la prassi seguita dalla giurisprudenza e con l'intenzione del potere legislativo.
2. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 2 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio preferire, rispetto ad interpretazioni finalistiche o di prassi incoerenti con il testo letterale, quelle interpretazioni coerenti con la letteralità delle norme a fronte di interpretazioni con essa incoerenti (salvo che sia impossibile dedurre uno o più sensi letterali dalle parole usate nella legge) ma che fra più espressioni letteralmente possibili (espressioni polisense) prescelga sempre quella più aderente alla volontà originaria del legislatore.
3. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 3 della Costituzione di POL è quella che nell'ipotesi in cui una norma di grado inferiore possa essere letta in modo coerente invece che incoerente con una norma di grado superiore preveda che quella -letterale o meno- sia l'interpretazione da prescegliere prima di tutto rispetto ad ogni altra e solo a quel punto che si debba -nel caso la norma sia ancora dubbia fra due o più alternative- ricorrere all'interpretazione autentica della volontà del legislatore nel produrre la norma oggetto di interpretazione.
4. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 della Costituzione di POL è quella per cui si considera obbligatorio considerare l'applicazione e l'interpretazione della legge come momenti coincidenti e per cui si considera obbligatorio in qualsiasi attività interpretativa di norme giuridiche rispettare la natura di limite del potere propria della Costituzione ed adottare quindi un favor libertatis, per cui fra più interpretazioni, che siano egualmente preferibili secondo i criteri dei commi primo secondo e terzo, delle norme e combinazioni di norme si debba sempre scegliere quella che impone i minori obblighi, divieti ed oneri ai membri della comunità.
NOTA BENE non c'è una versione precedente, questo è un articolo "interpretativo" di questo articolo:
Articolo 47 Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 11
1. L'interpretazione corretta dell'articolo 52 comma primo della Costituzione di POL è quella che comprende nel concetto di retroattività sia la nozione propria che impropria della stessa.
NOTA BENE non c'è una versione precedente, questo è un articolo "interpretativo" di questo articolo:
Articolo 52 Efficacia della legge nel tempo
1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.
3. Ogni termine temporale in questa Costituzione ed ogni altro previsto da fonti del diritto polliano, ad eccezione dei termini minimi di anzianità degli elettori ai fini del diritto di voto che siano previsti dalla legge, sospendono il loro decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio, per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre. Ogni attività Istituzionale, ma non necessariamente partitica, è sospesa per questi periodi.
Articolo 12
1. All'articolo 53 della Costituzione di POL si aggiunge il comma 2 seguente: "2. Qualsiasi organo o componente di organo, nominato e non elettivo per cui non siano state previste con legge procedure di revoca o sostituzione è revocabile tramite sostituzione da chi lo ha nominato."Testo originale:
Articolo 53 Completezza dell'Ordinamento
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico di Politica Online.
Articolo 13
1. Si richiede cortesemente alla moderazione del forum camera di considerarsi autorizzata alla correzione di ogni errore unicamente ortografico presente nella Costituzione, chiedendo al Presidente del Congresso delucidazioni in caso di dubbi. NOTA BENE: non c'è articolo originario, questo articolo è una esortazione ai moderatori
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