Riforma Titolo II – Correzioni ortografiche e modifiche
Art.1:
Nel Titolo II della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:
- All’Art.8 il secondo comma è trasferito all’Art.7 della Legge Elettorale come ultimo comma del medesimo Articolo.
- All’Art.8 al primo comma è aggiunta la frase: “La legge elettorale disciplina il numero di composizione della Camera dei Deputati e del Senato.”
- All’Art.9 la parola “parlamentare” è sostituita da “parlamentari”.
- All’Art.13 la parola “prome” è sostituita da “prime”.
- All’Art.14 la parola “approvata” è sostituita da “approvate”.
- All’Art.16 dopo la parola “legge” è aggiunta la parola “ordinaria”.
- Gli Art. 18 e 20 sono integrati e sostituiti dal seguente nuovo Art.18 : ”L’iniziativa delle leggi appartiene ai Deputati, ai Senatori e al Governo, nelle modalità indicate dai Regolamenti delle rispettive Camere. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini come da Art.23”.
- All’Art.25 comma terzo il seguente periodo “entro la fine del terzo giorno” è sostituito dal seguente: “ al termine del decimo giorno”.
Riforma Titolo III e IV – Correzioni ortografiche e modifiche
Art.2
Nel Titolo III della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:
- All’Art.28 al secondo comma la parola “Presidenti” è sostituita da “Presidente”.
- All’Art.31 al primo comma la parola “separate” è eliminata.
- All’Art.31 al termine del secondo comma è aggiunto un terzo comma: “Il Regolamento delle Consultazioni disciplina le modalità in cui esse sono svolte. Il Regolamento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.
- L’Art.32 è abrogato e accorpato all’Art.33 .
- L’Art.33 è sostituito dal seguente: “ La nomina del Primo Ministro deve perseguire, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare alla Camera dei Deputati. Il forumista nominato Primo Ministro ha 7 giorni di tempo per formare la squadra di governo. Il Presidente di Politica in Rete accetta le dimissioni del Primo Ministro e del Governo. In tal caso si procederà a nuove consultazioni ed alla nomina di un nuovo Primo Ministro.”
- L’Art.34 è abrogato
- L’Art.35 è abrogato
- L’Art.36 è sostituito dal seguente: “Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politica in Rete dietro richiesta pubblica del candidato Primo Ministro.
La richiesta deve essere allegata dell’elenco della squadra di Governo e dal programma di Governo, e presentata al Presidente di Politica in Rete e al Presidente della Camera. Nel caso che il candidato Primo Ministro non ottenga la fiducia della Camera si procederà a nuove consultazioni.”
- All’Art.38 è aggiunto il seguente comma: “In caso di Ban, dimissioni o cancellazione del Vice Presidente, Il Presidente nomina un nuovo Vice proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente in carica.”
- All’Art.39 al secondo comma la parola “suprema” è sostituita dalla parola “Costituzionale”.
- All’Art.41 il terzo comma è così riformulato: “Il Primo Ministro e la squadra di Governo prestano giuramento davanti al Presidente in un apposito thread.”
- L’Art.42 è sostituito e unito all’Art. 46 nel seguente nuovo articolo 42: “Il Primo Ministro dirige l’attività politica del Governo e ne è responsabile. Istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma e nomina i Ministri. Coordina e promuove l’attività dei ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e, individualmente degli atti dei loro dicasteri.”.
- L’Art.43 è sostituito dal seguente: “Il Governo o i singoli Ministri posso essere sfiduciati dalla Camera dei Deputati tramite mozione di sfiducia firmata da almeno 5 Deputati. Nel caso di sfiducia del Governo, la mozione dovrà indicare la nuova maggioranza parlamentare costituitasi e il forumista da nominare Primo Ministro della nuova maggioranza altrimenti la mozione è considerata nulla. Un Ministro nel caso sia sfiduciato o si dimetta, è sostituito dal Primo Ministro pro tempore fino alla nomina di un nuovo Ministro da parte dello stesso. Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.
- L’Art.44 è abrogato.
Attuazione della Legge
Art.3
La numerazione di tutti gli articoli della Costituzione sarà adeguata in basse alle modifiche degli Art.1 e 2 del presente disegno di legge.




