Considerazioni sulla legalità della Libera Muratoria di Politica Online
Per ragioni che non è mio compito indagare alcuni liberi cittadini hanno stabilito di fondare una associazione massonica nel forum camera. Con il primo ed il secondo paragrafo si intende valutarne i caratteri di legalità rispetto al solo ordinamento polliano, si rinvia alla seconda parte dello studio per la legittimità di fronte all'ordinamento giuridico italiano che si è stabilito in passato contenere quello polliano. Questo studio ha come finalità la soddisfazione di una curiosità intorno al tema tramite gli strumenti della logica giuridica pura e semplice, e non vuole rappresentare una presa di posizione politica rispetto al tema in analisi.§1 Della legalità nell'Ordinamento Polliano delle associazioni massoniche.
Parte prima, l'ordinamento di Politica Online
Punto di partenza per l'analisi della legalità (ciò che non è vietato è lecito) di una associazione massonica è l'esistenza di diveti espliciti di legge alla sua costituzione. Allo stato attuale non sono presenti leggi della comunità di pol che vietino la massoneria. In secondo luogo nell'analisi di una associazione di tipo massonico occorre valutare se non si debba analizzare la questione sotto un profilo di legittimità, ossia di verificare se debba o meno considerarsi, generalmente ed anzitutto, vigente un divieto per ciò che non sia permesso, e debba esservi quindi una norma che autorizza l'esistenza di un simile tipo di associazione.
§2 Della legittimità nell'Ordinamento Polliano delle associazioni massoniche.
Nell'indagare se sussista un profilo di illegittimità originaria tale da richiedere una esplicita normativa di autorizzazione alla formazione di associazioni (in questo caso di natura massonica) non si può prescindere dalla Costituzione, unico testo di riferimento vista l'assenza di leggi. In primis il preambolo Costituzionale sancisce la libertà di espressione come presupposto riconosciuto della Costituzione e non come sua conseguenza, ed è pacifico che l'adesione ad una associazione o la fondazione di una associazione siano "espressioni" giacchè su questo forum consistono nel diritto di emettere un documento fisico di esse (post) ossia nel diritto di scrivere "fondo una associazione" e "aderisco ad una associazione" in una discussione (thread).
Questo preambolo sancisce qualcosa di chiaro: nessuna istituzione può fare finta che non esistano questi presupposti (il secondo è il dominio dell'admin su questo sito) e quindi neppure una legge Costituzionale potrebbe negarli. Una legge Costituzionale che negasse a qualcuno la libertà di espressione sarebbe incostituzionale ed annullabile dalla Corte Costituzionale, in astratto. A questa interpretazione risultano coerenti le norme Costituzionali, allorchè sanciscono che:Noi Costituenti [...] riconosciamo come presupposti naturali ed inevitabili dell’esistenza della Comunità l’inalienabile Libertà di espressione di ogni individuo che ad essa decida in coscienza di aderire etc.
E' dunque evidente che il diritto di "associarsi" non può essere soggetto ad autorizzazioni di legge o costituzionali visto che è un presupposto della Costituzione stessa, e che per di più tali norme di autorizzazione sussistono comunque nella Costituzione in forma di norme di conformazione (riconoscimento) della stessa ai suoi presupposti.Articolo 2
La comunità di Politica Online riconosce i diritti inviolabili dei forumisti cittadini sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.
In seconda battuta può analizzarsi il fatto che però la legge ponga delle pretese rispetto alle associazioni, ossia richieda atti o non atti delle stesse in quanto soggetti di diritto sottoposti alla legge come gli altri. Alcuni hanno sostenuto che sulla base dell'articolo 4 comma 2 non sarebbe legittimo costituire associazioni i cui atti non siano accessibili a tutti perchè la Costituzione pretenderebbe l'accessibilità degli atti. Tale interpretazione è fallace perchè l'articolo 4 comma 2 si riferisce all'accessibilità di atti della Comunità, e nella Costituzione per "Comunità" si deve intendere l'istituzione pubblica, non l'associazione privata, e precisamente quella stessa istituzione pubblica che all'articolo 2 è vincolataal riconoscimento delle formazioni sociali, che sono quindi qualcosa di diverso da essa. Basta leggere le norme cambiandone l'ordine per accorgersi di quanto sostengo.
E' palese che gli atti che devono essere pubblici non sono quelli delle formazioni sociali riconosciute, ma sono quelli della Comunità riconoscente, cioè l'esatto opposto della tesi per cui la Costituzione pretenderebbe la pubblicità delle associazioni.Articolo 4
[...] 2. Ognuno ha il diritto di informarsi attraverso fonti accessibili su ogni atto della Comunità, salvo i limiti che la legge impone a garanzia del buon andamento delle istituzioni. [...]
Articolo 1
La comunità di Politica Online è l’Istituzione organica per la partecipazione democratica di ogni iscritto di Politica Online.
Articolo 2
La comunità di Politica Online riconosce i diritti inviolabili dei forumisti cittadini sia come singoli che nelle formazioni socialiove si svolge la loro personalità.
Andando ancora oltre è possibile ribaltare completamente la tesi di cui sopra sostenendo che invece esista proprio un obbligo Costituzionale per le associazioni massoniche a non rivelare i propri iscritti senza il loro consenso ed un divieto Costituzionale per lo Stato polliano ad imporre ad esse di rivelarli.
Basta riflettere su questa norma:
Questa norma se si ha l'acume di leggerla nel senso giusto determina che non solo ai cittadini ma anche all'Istituzione organica (Comunità) è vietato riportare conversazioni private o riportare indirizzi che rimandino ad altri siti. Invito ora i lettori a riflettere su due fatti che connotano l'associazione massonica di POL:Articolo 7
E' vietato a tutti i membri della comunità:
a) riportare dati personali dei forumisti, qualora non siano stati autorizzati dagli stessi o non siano già stati postati in precedenza con l'assenso del forumista interessato e riportare conversazioni private.
b) riportare, per scopo denigratorio, indirizzi che rimandano ad altri siti dove scrivono utenti del gioco.
Di conseguenza qualsiasi norma di legge che imponesse all'unico fondatore pubblico (Supermario) di rivelare gli iscritti o il tempio sarebbe una norma incostituzionale che la Corte annullerebbe senza dubbio, perchè sarebbe una aperta violazione di un articolo Costituzionale che PROIBISCE di dare rilievo giuridico a cose private o esterne al sito in ogni atto della comunità, leggi e sentenze comprese, ad ogni membro di essa.
- ci si iscrive per conversazione privata (è scritto pubblicamente)
- la loggia è un sito internet esterno (è scritto pubblicamente)
Si deve quindi apertamente concludere che l'ordinamento polliano
- autorizzi la costituzione di associazioni ed anche di associazioni massoniche
- difenda attivamente il diritto alla riservatezza delle stesse
Parte seconda, l'ordinamento Italiano
§ 3 La Legge 25 gennaio 1982, n. 17La seconda fattispecie è inapplicabile.
La legge in analisi è intitolata "Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2." e già da ciò emerge che nell'Ordinamento Italiano a differenza di quello Polliano c'è una profonda differenza generale di diritto fra le associazioni in genere e le associazioni di tipo segreto. L'articolo 18 della Costituzione Italiana è il discrimine.
Tale articolo non era mai stato attuato prima di un noto scandalo che non rileva per la nostra analisi altro che per la legge di cui sopra, e mi riferisco alla cosiddetta loggia propaganda due. La definizione di associazione segreta è per lo Stato Italiano quella fissata nell'articolo 1 della legge in esame, che riportiamo:Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
L'articolo descrive con precisione quali associazioni siano considerabili vietate. Isoliamo le proposizioni testuali che definiscono le tre fattispecie per cui si parla del reato di associazione segreta:Art. 1
Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
E' evidente che mentre possono mutare le circostanze associative non può mutare la finalità di esse. E' la finalità di perversione dell'ordinamento quella che si intende condannare e ciò è pienamente in accordo con l'articolo 18 comma 2 della Costituzione. Per l'ordinamento italiano la segretezza dell'associazione non è da sola sufficiente a determinare l'illecito, ma l'associazione deve essere segreta proprio per perseguire finalità antigiuridiche, non potendosi per manifesta irragionevolezza ad esempio considerare illecita una associazione finalizzata ad aiutare i barboni per strada d'inverno i cui membri però non vogliano farsi conoscere dal pubblico.
- quelle che [...] occultando la loro esistenza [...] svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi etc.
- ovvero quelle che [...] tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali[...] svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi etc.
- ovvero quelle che [...] rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, [...] svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi etc.
Dobbiamo ora capire se questi caratteri di cui all'articolo 1 siano o meno applicabili alla associazione denominata "Confraternita dei liberi muratori" fondata su POL, perchè se fossero ad essa applicabili sarebbe possibile affermare l'illegittimità derivata nel nostro ordinamento della massoneria a causa del fatto che il nostro ordinamento è ricompreso nel più ampio ordinamento italiano per cui la stessa finirebbe per essere illecita se dovesse ricadere entro l'articolo 1 di cui sopra.
Analizziamo una per una le fattispecie, partendo dal primo tipo di associazioni segrete cioè: "quelle che [...] occultando la loro esistenza [...] svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi etc."L'associazione in esame occulta la propria esistenza? Palesemente no. Anzi la comunica pubblicamente con un 3d ufficiale: Confraternita dei Liberi Muratori
La prima fattispecie è inapplicabile.
Procediamo con il secondo tipo di associazioni segrete: "ovvero quelle che [...] tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali[...] svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi etc."
L'associazione in esame tiene segrete congiuntamente sia le finalità che le attività sociali? Palesemente no. Anzi comunica pubblicamente sia le finalità sul suo 3d ufficiale nel post #1 laddove è scritto: "I nostri obiettivi sono: edificare il Tempio ; Divulgare il pensiero positivo ; Espandere i principi di fratellanza attraverso l' insegnamento iniziatico." che le sue attività, come si può vedere nei post #2 e post #6 etc.
Terminiamo con l'ultima fattispecie possibile di associazione vietata: "ovvero quelle che [...] rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, [...] svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi etc. "
E' del tutto evidente che i soci sono ignoti a parte uno. Tuttavia è anche evidente che l'associazione svolga attività diretta ad interferire sull'esercizio di funzioni di organi della Repubblica Italiana (e si badi bene: se lo facesse verso organi polliani non sarebbe illegale, non essendo gli stessi presenti nell'articolo 1 della Legge Italiana per ovvi motivi) e dunque ricada nell'art 1? Ebbene questa evidenza non esiste. Non c'è alcun post pubblico, informativa di altro tipo pubblica, azione attribuita con certezza o anche solo una accusa soggetta al dubbio di svolgimento di attività diretta ad interferire etc. da parte della massoneria di POL. Al contrario inoltre vige la presunzione di non colpevolezza.
In attesa di un atto motivato dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana questa associazione non potrà essere considerata violazione dell'articolo 1 della legge numero 17 del 25 gennaio 1982 e non potrà dunque costituire una illegittimità derivata nell'ordinamento polliano.
La terza fattispecie è inapplicabile.
Conclusioni
Le accuse mosse alla Libera Muratoria di Politica Online sono infondate. Si può concepire l'immoralità di qualcosa di simile, si possono detestare i suoi membri, si può chiedere che la Costituzione di POL cambi così tanto da rendere impossibile l'associarsi segretamente in termini più stretti di quanto faccia la stessa legge italiana, però non si può affermare l'illegalità della massoneria di POL nè si può affermare che essa sarebbe illegale rispetto all'ordinamento italiano, perchè questo è contro la logica.
On. RONNIE
Avvocato iscritto all'albo di POL
già Ministro della Giustizia
già Giudice Costituzionale e Presidente della Suprema Corte
riferimenti normativi
Legge 25 gennaio 1982, n. 17
Costituzione di POL




ma quanto ci hai lavorato??


