IL CdM è convocato per domani alle ore 21
Ordine del giorno:
1- PDL Danny78 Vs PDL Garulfo, Regolamentazione partiti

Originariamente Scritto da
Danny78
Sempre per semplificare il gioco propongo di tornare alla Regolamentazione dei partiti precedente alla istituzione del Registro e cioè a questo PDL proposto da Conterio ed approvato nella V° Legislatura ma riveduto e corretto con alcuni accorgimenti:
[spoiler= Regolamentazione dei partiti]
Art. 1
Un Partito ed un Movimento per poter avere riconoscimento ufficiale deve "possedere" almeno :
a) uno statuto.
b) un minimo di tre iscritti, con iscrizione confermata dai singoli iscritti.
c) un presidente, ovvero un segretario, ovvero un portavoce "riconosciuto" dagli iscritti .
d) un simbolo chiaro
Art. 2
E' altresi tassativo che per poter PARTECIPARE ALLE ELEZIONI:
a) il movimento o il partito, abbia compiuto almeno 30 giorni di Vita alla data della indizione delle elezioni
b)La lista presentata alle elezioni va postata nel 3d ufficiale da un rappresentante della lista stessa
Art. 3
Eventuali controlli sulla legittimità della lista sono compito della Corte Costituzionale e degli organi preposti dai regolamenti.
[/spoiler]

Originariamente Scritto da
Garulfo
Il PdL è chiaro e conciso. Nella prima parte si "riassesta" la carta tematica. In pratica la nuova normativa diventa il Capitolo 9.
La nuova regolamentazione è una versione "leggera" della legislazione inglese in materia e ha numerosi vantaggi e copre buchi normativi che con spirito bipartisan questa estate in molti si sono detti disposti a coprire.
Ne parlerò però diffusamente in CDM probabilmente assieme al Sottosegretario Gualerz il cui aiuto e consiglio è stato prezioso.
[spoiler= PDL Regolamentazione partiti]
Art. 1
L'articolo 1 della “Carta Tematica e dei Regolamenti : Capitolo 6 Regolamentazione dei Partiti” viene abolito. Gli articoli 2,3 e 4 diventano rispettivamente gli articoli 1,2 e 3.
Art. 2
Il capitolo 6 della Carta Tematica e dei Regolamenti cambia il suo nome da “Regolamentazione dei Partiti” in “Modalità di partecipazione alle elezioni”
Art. 3
L'articolo 1 comma c (ex articolo 2 comma c) del capitolo suddetto vede il suo testo cambiato in: “a partire dalla data di inizio delle elezione, avere almeno 30 giorni di iscrizione al Registro delle Formazioni Politiche di POL secondo le modalità del Capitolo 9 della Carta Tematica e dei Regolamenti.”
Art. 4
Il Capitolo 9 della Carta Tematica e dei Regolamenti viene abolito rimpiazzato da un nuovo Capitolo 9 denominato “Regolamentazione dei Partiti”.
Art. 5
Il testo del Capitolo 9 della Carta Tematica e dei Regolamenti diventa quanto segue:
[/spoiler]
[spoiler=PDL Registro partiti]
Art. 1
Il Registro
Si istituisce il “Registro delle Formazioni Politiche di POL”. Tale registro verrà aggiornato, gestito e pubblicato dal Ministro degli Interni
Art. 2
La registrazione
a) Un movimento politico per ottenere la registrazione deve presentare domanda sul thread ufficiale “Registro dei Movimenti Politici” presentando tutti i requisiti di cui al comma b
b) I requisiti per la registrazione sono:
* Un nome non facilmente confondibile con quello di un movimento già registrato
* Una sigla di massimo 8 lettere che non sia già utilizzata nel registro
* Un simbolo o logo grafico non facilmente confondibile con quello di un movimento già registrato
* Quattro o più iscritti al momento della presentazione della domanda
* Un rappresentante scelto dagli iscritti, che non deve necessariamente risultare il leader politico della formazione ma fungere da referente presso il Ministero degli Interni
* Uno statuto
* Apertura di un thread ufficiale sul Forum “Istituzioni e Partiti” in cui siano riportati statuto, cariche, adesioni e sottoscrizioni
c) Il Ministro degli Interni (o suo sostituto in caso di assenza) è tenuto a rispondere entro 2 settimane dalla presentazione della domanda ed eventualmente procedere alla registrazione del movimento. Il Ministro degli Interni può rifiutare l'iscrizione al Registro qualora ritenesse non rispettati uno o più requisiti del comma b.
Art. 3
Modifiche del registro
a) Un movimento può modificare i suoi dati presenti nel Registro presentando domanda sul thread ufficiale “Registro dei Movimenti Politici” e indicando le modifiche da apportare.
b) Il Ministro degli Interni (o suo sostituto in caso di assenza) è tenuto a rispondere entro 2 settimane dalla presentazione della domanda ed eventualmente procedere alla modifica dei dati. Il Ministro degli Interni può rifiutare tale modifica qualora ritenesse non rispettati uno o più dei requisiti elencati all'articolo 2 comma b.
Art. 4
Conferma della registrazione
a) La registrazione di un movimento al Registro scade due mesi dopo ogni anniversario dall'inclusione del movimento nel Registro (cioè a 14 mesi dall'iscrizione o a 14 mesi dal precedente rinnovo) a meno che un referente autorizzato del movimento non confermi la volontà di mantenere la registrazione.
b) La conferma per mantenere la registrazione deve:
* essere presentata nel thread ufficiale “Registro dei Movimenti Politici”
* essere presentata 1 mese prima o 2 mesi dopo ogni anniversario dell'iscrizione al registro
c) Il Ministro degli Interni (o suo sostituto in caso di assenza) è tenuto a rispondere entro 2 settimane dalla presentazione della notifica e a procedere al rinnovo della registrazione.
Art. 5
Rimozione dal registro
a) Il Ministro degli Interni può rimuovere un movimento politico dal Registro se:
* ricade nel caso dell'articolo 4 e la registrazione è scaduta
* il movimento richiede la rimozione dal registro
b) Qualora il movimento venga rimosso dal Registro il Ministero degli Interni nel valutare nuove iscrizioni o modifiche allo stesso deve considerare il movimento come ancora registrato per tutta la durate del Periodo di Garanzia.
c) Il Periodo di Garanzia è della durata di 6 mesi dalla data di cancellazione del movimento dal Registro dei Movimenti Politici.
Art. 6
Applicazione degli articoli 3, 4 e 5
a) La domanda di modifica dei dati nell'articolo 3, la richiesta di mantenere la registrazione nell'articolo 4 e la richiesta di rimozione dal Registro nell'articolo 5 possono essere presentate solo dai referenti autorizzati.
b) I referenti autorizzati sono:
* Il referente del movimento presente nel Registro
* Un iscritto al movimento suo sostituto che si impegni a dichiarare l'impossibilità del referente iscritto sul Registro ad agire in prima persona nell'immediato futuro e dichiara di essere autorizzato ad agire in sua rappresentanza.
Art. 7
I ricorsi
I ricorsi riguardanti le decisioni del Ministro degli Interni in ottoperanza agli articoli 3,4 e 5 devono essere inoltrati alla Corte Costituzionale di POL.
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2- PDL PopolareDL, nuovi forum
[spoiler=Nuovi forum]
NUOVI FORUM
art 1
Nasce il forum "POLSCHEDINA" da aggiungere nella sezione dove sono presenti i forum del "fondoscala" e dell'"H-demia". Un modo per stare insieme coinvolgendo il più alto numero possibili di forumisti di POL.
art 2
Nasce il forum "Ambientalismo ed ecologia" e sorgerà nella sezione "movimenti politici". Qui avranno luogo dibattiti sull'ecologia e sull'energia, temi molto importanti della nostra realtà su cui è nostro dovere essere informati, per dare il nostro contributo nella battaglia del rispetto dell'ambiente e dello sfruttamento positivo delle sue risorse.
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PS: Un mod mi mette in rilievo la discussione?