TATUTO PARTITO SOCIALISTA
INDICE
CAPO I
Costituzione del Partito e principi fondativi
Articolo 1 – Il Partito
1. Il Partito Socialista nasce dalla convergenza di differenti tendenze culturali e politiche
ispirate al pensiero socialista, socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella pluralità delle
esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista della sinistra e del
movimento operaio italiano; il Partito assume queste tendenze consapevole della necessità
della loro continua rielaborazione per reggere il confronto con le sfide della modernizzazione
e del mondo globalizzato, nonché per contribuire alla costruzione di una società aperta e
plurale, libera e solidale, giusta e sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla
capacità di soddisfare i bisogni.
2. Aperto all’incontro con altri movimenti o partiti ispirati dalle citate tendenze politiche e
con altre culture che hanno posto al centro della loro azione i diritti umani e civili, la lotta alle
disuguaglianze e la salvaguardia dell’ambiente, il Partito Socialista si impegna per costruire in
Italia una grande forza socialista e democratica, laica, riformista e di governo. A tale fine
promuove il libero coinvolgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla associazione
con le varie espressioni della società civile.
3. Il Partito Socialista è parte integrante del Partito del Socialismo Europeo ed aderisce
all’Internazionale Socialista.
4. Il Partito Socialista adotta il seguente simbolo: “Cerchio nel cui interno è posizionata una
figura quadrata e in rosso con bordi di medesimo colore; nella parte superiore – in stampatello
grande e bianca – la scritta PARTITO SOCIALISTA; al centro una rosa bianca stilizzata con
12 piccole stelle dello stesso colore disposte in ovale e in basso; nel quarto inferiore la sigla
anch’essa bianca P.S.E.”
5. Il partito è organizzato su base territoriale riconoscendo il ruolo autonomo di decisione e di
proposta degli organismi regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizzativo si
attua con l’approvazione, da parte delle assemblee congressuali regionali del rispettivi statuti
regionali. Alla federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione e di decisione
per le scelte politiche del proprio territori, nonché il compito del coordinamento delle
federazioni provinciali. Fino al momento della approvazione dello Statuto regionale valgono
le norme del presente statuto sia per le entità regionali che locali.
Articolo 2 – Principi di democrazia interna
1. La sovranità nel Partito Socialista appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le
modalità democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto Nazionale.
2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie
territoriali regionali e locali e ai principi del federalismo democratico.
3. Il Partito Socialista è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a
promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena
partecipazione politica delle donne.
4. Il Partito Socialista promuove la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed
istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fissano
limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati.
5. Negli incarichi direttivi del Partito e nelle candidature nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai 2/3. Gli organi eletti in violazione del presente comma
non sono legittimi sino ad avvenuta integrazione della rappresentanza inferiore ad 1/3.
6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a
favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a
tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite
l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare
proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua
vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.
I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il
sistema informativo.
7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è
regolata dal principio della partecipazione e dell’impegno comune nell’osservanza delle
decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.
8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell’organo di appartenenza. In ogni istanza del Partito il
voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario
devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese non sia accettato dall’90% dei
presenti. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato raggiunge la
maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due. Per gli
organi collegiali la rappresentanza è proporzionale ed il criterio di voto e dei due terzi.
Articolo 3 – L’iscrizione al Partito
1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano compiuto l’ètà di 16 anni, i cittadini italiani
nonché i cittadini dell’Unione europea e di altri Paesi residenti in Italia.
2. L’iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa comporta l’accettazione dello Statuto
nonché il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.
3. Con l’iscrizione, la persona interessata accetta altresì di essere registrata nell’Anagrafe
degli iscritti.
4. L’iscrizione è gestita al livello nazionale e sarà effettuata secondo le modalità che verranno
stabilite con il Regolamento per il tesseramento.
5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i
diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui all’articolo precedente
6. L’iscrizione, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, è perfezionata con il rilascio della
tessera. La verifica dell’Anagrafe viene svolta annualmente dal Comitato Nazionale di
garanzia.
7. L’iscrizione al Partito è incompatibile con l’iscrizione o adesione:
a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del Partito in consultazioni
elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal Partito;
b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente
in contrasto con il presente Statuto. Qualora la citata incompatibilità si dovesse verificare in
costanza di iscrizione al Partito, il Comitato di Garanzia competente per territorio delibererà
l’esclusione della persona per cui è stata dichiarata la incompatibilità.
Articolo 4 – Diritti e doveri degli iscritti
1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:
a) essere compiutamente informata così da garantirne l’effettiva partecipazione alla vita
interna del partito così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;
b) partecipare all’elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;
c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali,
religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza
determinatasi nel Partito;
d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee
di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale;
f) partecipare all’elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura
per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;
g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal Partito in una riunione
convocata su sua richiesta;
h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell’organizzazione di appartenenza,
chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano
effettivamente esercitabili;
i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su
inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.
2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:
a) rispettare le regole dello Statuto;
b) concorrere con il proprio impegno all’azione politica del Partito;
c) pagare regolarmente la quota di iscrizione e secondo le regole fissate dal Regolamento
finanziario contribuendo al sostegno finanziario del Partito.
d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito.
e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell’esercizio delle attività
politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.
3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte dell’iscritto, l’organo di garanzia
competente adotta sanzioni proporzionali alla violazione. Qualora il suddetto organo di
garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di reiterate violazioni dello Statuto
da parte dell’iscritto o di un organo del Partito, sono adottate dal Comitato di Garanzia del
livello superiore.
4. Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento del Comitato di Garanzia del livello
superiore, l’eventuale riammissione dell’iscritto nei casi di esclusione sono stabilite dal
Regolamento disciplinare approvato dal Comitato Nazionale di Garanzia che provvede alla
contestazione e al contraddittorio con l’interessato.
5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell’iscrizione: a) il mancato versamento del
contributo al Partito da parte degli eletti e rappresentanti del Partito in funzioni pubbliche; la
cui entità sarà stabilita in apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale b) la
violazione dei principi fondamentali dello Statuto.
6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un
quinto dei componenti l’organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente
personale.
Articolo 5 – Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi
1. Il partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscano in varie
forme alle sue iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di
partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna
del partito.
2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti che perseguano proprie finalità
politiche, culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sintonia con
gli obiettivi del partito. L’adesione dei richiamati soggetti collettivi non determina l’iscrizione
al Partito dei loro associati.
Articolo 6 – Organizzazione all’estero del Partito
1. Il Partito Socialista, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all’estero,
organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Socialista all’estero sono stabilite dallo
Statuto della circoscrizione estero che sarà approvato dalla relativa assemblea con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
CAPO II
Formazione dell’indirizzo politico ed organi dirigenti nazionali
Articolo 7 - I Congressi
1. Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e
federativa del Partito. Il Congresso:
a. definisce la piattaforma politica e programmatica del Partito;
b. approva lo Statuto del Partito con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
c. elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il
Segretario*(da coordinare con testo definitivo art 8) la metà del Consiglio nazionale, il
Comitato di Garanzia, il Tesoriere.
2. Il Congresso nazionale è composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza
degli iscritti e degli elettori sulla base delle decisioni del regolamento congressuale.
3. Il Congresso può svolgersi o su mozioni politiche concorrenti tra loro o su un testo base che
può presentare su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto
in discussione. La relativa decisione è di competenza del Consiglio nazionale.
4. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su base di mozioni concorrenti, i delegati al
Congresso nazionale sono eletti sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione
presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi
politici.
5. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su tesi, il Consiglio Nazionale determina i criteri
per la elezione di delegati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei
singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.
6. Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni due anni ed è convocato dal Consiglio
Nazionale che, nella stessa seduta, acquisisce gli elenchi degli iscritti accompagnati da una
relazione sullo stato dell’Anagrafe da parte del Comitato Nazionale di Garanzia. Nella stessa
data vengono bloccate le iscrizioni che danno diritto di voto al Congresso
7. Il Consiglio Nazionale approva il regolamento congressuale che, oltre all’ordine del
giorno, stabilisce le norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso;
Proposta A
Articolo 8 – Il Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto da 300 membri, di cui la metà eletti dal Congresso
nazionale e i restanti eletti dai Congressi regionali in proporzione alle quote congressuali
riconosciute agli stessi
Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Presidente del Consiglio
Nazionale del Partito e il/la Tesoriere.
Il Consiglio nazionale:
a) indirizza la politica nazionale del Partito nell’ambito della linea indicata dal Congresso e,
di regola, conclude le proprie riunioni con l’approvazione di documenti politici.
b) elegge la Direzione Nazionale;
c)elegge la segreteria su proposta del Segretario
d) approva i bilanci del partito.
Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del
Partito. La convocazione può essere richiesta dal Segretario, o da almeno un quinto dei suoi
componenti.
Proposta B
Articolo 8 – Il Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto da 300 membri, di cui la metà eletti dal Congresso
nazionale e i restanti eletti dai Congressi regionali in proporzione alle quote congressuali
riconosciute agli stessi
Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Segretario, il/la Presidente del
Partito e il/la Tesoriere.
Il Consiglio nazionale:
a) indirizza la politica nazionale del Partito nell’ambito della linea indicata dal Congresso e,
di regola, conclude le proprie riunioni con l’approvazione di documenti politici.
b) elegge la Direzione Nazionale;
c)elegge la segreteria su proposta del Segretario
d) approva i bilanci del partito.
Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del
Partito. La convocazione può essere richiesta dal Segretario, o da almeno un quinto dei suoi
componenti
Articolo 9 – La Direzione nazionale
1. La Direzione nazionale è composta dagli eletti dal Consiglio Nazionale e dai Segretari
Regionali. Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle
altre decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio nazionale. Essa si articola in
Commissioni o Dipartimenti di lavoro.
2. La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti dallo Statuto, i Regolamenti e
nomina i Revisori dei Conti.
3. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente; essa è altresì convocata
su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti.
Articolo 10 - Il Segretario politico nazionale
1. Il Segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l’indirizzo politico sulla base del
programma e delle altre decisioni assunte dai competenti organi. Il Segretario ha la titolarità
del simbolo e lo utilizza nel rispetto delle decisioni democraticamente assunte dagli organi del
partito a tutti i livelli.
2. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio Nazionale
convoca entro trenta giorni il Congresso nazionale che dovrà celebrare entro due mesi.
Articolo 11 - La Segreteria politica
1. Il Segretario politico è coadiuvato da una Segreteria, con funzioni esecutive, i cui
componenti sono proposti dal Segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dal Consiglio
Nazionale. Nell’ambito della Segreteria, il Segretario può proporre uno o più Vicesegretari
che svolgono funzioni delegate.
2. Il Segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o l’integrazione di uno o più
componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma
precedente.
Proposta A
Articolo 12 – Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito
Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia
delle decisioni assunte dal Congresso. Egli convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
Proposta B
Articolo 12 – Il Presidente del Partito
Il Presidente del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte
dal Congresso. Egli convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale.
CAPO III
L’organizzazione del Partito a livello regionale e subregionale
Articolo 13 - Autonomia statutaria
1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di Bolzano sono dotate di autonomia
organizzativa nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale. Le Federazioni
regionali e delle province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi Congressi un proprio
Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività
del Partito nel loro ambito territoriale.
2. I citati Statuti sono approvati e modificati con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei delegati. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a
meno che entro tale termine il Comitato Nazionale di Garanzia, il quale ha il compito di
verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo
Statuto con le relative osservazioni al Congresso regionale che lo ha approvato affinché
provveda a modificarlo.
Articolo 14 - Principi inderogabili per gli Statuti
1. Gli Statuti delle Federazioni regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nell’ambito dei
principi contenuti nel presente Statuto, disciplinano la organizzazione e l’articolazione del
partito nei rispettivi territori nonché le modalità di formazione e le competenze degli
organismi dirigenti regionali e locali.
2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non
candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui
loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi
inderogabili del presente Statuto.
3. Gli Statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle Federazioni provinciali e delle
unità di base, lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione dei
livelli territoriali alla definizione della linea politica regionale.
4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza
politica del Partito Socialista devono essere previsti almeno i seguenti organi: Segretario,
Consiglio, Tesoriere e Comitato di Garanzia.
5. Il carattere democratico degli Statuti dovrà essere altresì garantito dallo svolgimento di
Congressi da svolgersi, di regola, in concomitanza con quello nazionale
Articolo 15 - Autonomia politica e finanziaria
1. A ciascun Federazione regionale e provinciale nonché alle unità di base è riconosciuta
autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il
presente Statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri
organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province di
Trento e Bolzano e locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della loro azione possono
pregiudicare le linee fondamentali del Partito. In tali casi la Direzione nazionale può annullare
le deliberazioni con il voto favorevoli dei 2/3 dei suoi componenti entro quindici giorni dalla
loro adozione.
Articolo 16 - Poteri sostitutivi
1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di
necessità o di grave danno al Partito, la Segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3, sentito
il parere della Commissione Nazionale di Garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle
istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il
compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.
I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo
scioglimento.
2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed è l’unico titolato
ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.
3. La Segreteria nazionale può altresì nominare un organo collegiale con funzioni
commissariali.
Articolo 17 - Le unità di base
1. Le unità di base sono la forma primaria di organizzazione del Partito.
2. In base alle disposizioni dettate dagli Statuti regionali, le unità di base possono essere
costituite da Sezioni o da altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di lavoro o di
studio, ad altri interessi meritevoli di attenzione politica da parte del partito.
3. Nelle unità di base gli iscritti esercitano la loro partecipazione democratica secondo i
principi stabiliti nel presente Statuto e negli statuti regionali.
CAPO IV.
Incarichi politici, candidature e strumenti per la partecipazione
Articolo 18 - Le candidature
1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall’istanza di Partito di pari livello
sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni
elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del
Partito su proposta della competente Direzione regionale.
2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.
Articolo 19 - I Gruppi Parlamentari e Consiliari.
1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Socialista hanno piena autonomia per la loro
gestione nell’ordinaria attività istituzionale.
2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell’organo
politico corrispondente.
Proposta A
Articolo 20 – Incompatibilità e limiti di mandato
La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con quella di componente del Governo.
Le cariche di Segretario regionale, provinciale e comunale sono incompatibili
rispettivamente con quelle di componenti della Giunta regionale, provinciale e comunale.
Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori
a 15.000 abitanti. non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi, con
decorrenza dalla approvazione del presente statuto.
Proposta B
Articolo 20 – Incompatibilità e limiti di mandato
1. Le cariche di Presidente e Segretario nazionale sono incompatibili con quella di
componente del Governo; le analoghe cariche a livello regionale sono incompatibili con
quella di Consigliere o Assessore regionale nonché di parlamentare nazionale o europeo; le
analoghe cariche a livello provinciale sono incompatibili con quella di Assessore
provinciale, assessore della città capoluogo, nonchè di consigliere regionale o di
parlamentare nazionale o europeo.
2. I casi di incompatibilità debbono essere sciolti entro trenta giorni dal loro verificarsi
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate
dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi dei
suoi componenti, su proposta motivata della Direzione del livello territoriale corrispondente
all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori
a 15.000 abitanti. non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi, con
decorrenza dalla approvazione del presente statuto.
Articolo 21 - Doveri degli eletti
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte
programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Partito versando alla tesoreria
una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o
incompleto versamento del contributo, è causa di non candidabilità a qualsiasi carica
istituzionale.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della
loro attività attraverso il Sistema informativo.
Articolo 22 - Forum tematici
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita
pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei
cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle
decisioni e all’iniziativa politica del Partito.
2. I Forum tematici sono attivati qualora ne facciano richiesta almeno dieci iscritti e vengono
sciolti se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica,
almeno cento persone nel corso dei primi sei mesi. Il forum può restare aperto fino ad un anno
e può concludersi con una proposta sulla quale gli organi del Partito si esprimono nei
successivi tre mesi. Un apposito regolamento potrà eventualmente disciplinare ulteriormente
l’attività dei forum
Articolo 23 - Referendum interno
1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed
all’organizzazione del Partito. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo ed
il relativo svolgimento è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dalla
Direzione nazionale.
2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e
non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
3. Il Referendum interno è indetto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito qualora
ne facciano richiesta il Segretario nazionale, il Consiglio o la Direzione Nazionale, cinque
Federazioni Regionali ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Socialista.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare la specifica formulazione del quesito
e la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti
validamente espressi.
5. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.
CAPO V
Principi della gestione finanziaria
Articolo 24 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando
l’equilibrio finanziario, cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del
Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale
e finanziaria.
2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie
funzioni.
3. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un Comitato nominato dal Consiglio Nazionale.
4. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il
Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione
del Consiglio nazionale.
5. Il Comitato di Tesoreria è formato da massimo 3 componenti compreso il Tesoriere che lo
presiede. Gli altri due componenti sono eletti dal Consiglio nazionale.
6. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di
indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla
allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di Tesoreria, segnatamente, approva il
bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a
sottoporli alla Direzione Nazionale per l'approvazione.
Articolo 25. - Risorse finanziarie del Partito
1. Gli iscritti al Partito hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del
Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del Partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge,
dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali
provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. Un apposito regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale per disciplinare
le attività economiche e patrimoniali del Partito, i rapporti con le strutture regionali e le
province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle
province autonome nonché il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito
Socialista.
Articolo 26. - Autonomia patrimoniale e gestionale
1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto
nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia
patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei
rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre
articolazioni
Articolo 27. Bilancio
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito,
composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla
gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme
dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il
bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il
bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto
all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 30 novembre.
3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione
da parte della Direzione Nazionale.
Articolo 28. Revisori dei Conti
1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti
nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in conformità alle disposizioni che
regolano il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio
stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonché ai correlativi documenti amministrativocontabili.
3. L’incarico di componente il Collegio dei revisori è incompatibile con le cariche di Partito.
Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell’incarico, la Direzione Nazionale provvederà alla
sostituzione.
CAPO VI
Organi di garanzia e norme finali
Articolo 29. Comitati di garanzia
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti
nonché ai rapporti interni al Partito Socialista sono svolte dal Comitato nazionale di garanzia
nonché da analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e in tutte le province.
2. I componenti dei Comitati di Garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito
Socialista di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L’incarico di componente di uno dei Comitati di Garanzia è incompatibile con
l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito. Durante lo svolgimento del proprio
mandato, ai componenti i Comitati di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria
candidatura per qualunque carica interna al Partito.
4. Ciascun Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario che può
essere riconfermato una sola volta.
5. Con apposito Regolamento proposto dal Comitato Nazionale di Garanzia e approvato dal
Consiglio Nazionale sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del
presente Statuto e dei regolamenti interni. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di
convocazione e svolgimento delle sedute dei Comitati ai diversi livelli, di assunzione delle
decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 30. Ricorsi
1. I Comitati di Garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle
disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli iscritti e
degli organi del Partito.
2. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia competente, in ordine al
mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il Regolamento di cui all’articolo precedente sono disciplinate le modalità di
presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
4. I Comitati di Garanzia a livello regionale e provinciale hanno competenza per quanto
attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei
rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di un Comitato regionale o pr ovinciale
attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le
quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi
organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione al
Comitato Nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutti i Comitati di garanzia ai
diversi livelli.
6. Avverso alle decisioni dei Comitati di Garanzia è consentito ricorso ai Comitati di livello
superiore.
Articolo 31. Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti
Le modifiche allo Statuto nazionale sono di competenza del Congresso nazionale.
Norme transitorie.
A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle province di Trento e Bolzano devono
approvare i rispettivi Statuti entro il 31 giugno 2009. Nelle more della suddetta approvazione
le Federazioni territoriali applicano integralmente lo Statuto nazionale del Partito.




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