DDL codino n. 2
articolo unico
L'articolo 7 della legge elettorale è sostituito dal seguente:
Art.7
Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e saranno distribuiti fra le liste, che hanno superato lo sbarramento naturale N>1 (N = numero totale di voti validi diviso numero totale di seggi da assegnare), seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare". All'interno di ciascuna lista i seggi saranno distribuiti fra i candidati in base al numero di preferenze ricevute.