Costituzione della Repubblica di POL
[spoiler=Principi fondamentali]
Articolo 1
1. Il popolo di POL è costituito in Repubblica democratica.
2. Il potere appartiene al popolo che lo esercita nei modi prescritti dalla legge costituzionale.
Articolo 2
1. La Repubblica di POL è laica, unica e indivisibile.
2. Gli individui sono eguali davanti alla legge.
3. Nessun forumista può essere discriminato per nazionalità e provenienza, idee politiche e religiose, caratteristiche fisiche.
Articolo 3
1. La Repubblica riconosce l'individuo come base fondante della società, ne garantisce i diritti inviolabili e ne chiede il rispetto dei doveri.
Articolo 4
1. Gli individui possono liberamente associarsi in organizzazioni politiche, culturali o religiose.
Articolo 5
1. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità.
Articolo 6
1. La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.
Articolo 7
1. La manifestazione del pensiero è libera; l'amministrazione ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
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[spoiler=Titolo I - Delle leggi]
Articolo 8
1. La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea.
Articolo 9
1. L'iniziativa legislativa appartiene al popolo, che lo esercita direttamente mediante referendum e indirettamente attraverso l'Assemblea.
Articolo 10
1. Ogni proposta di legge è esaminata e discussa da una commissione incaricata e dall'Assemblea che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. La corte costituzionale ha tempo due settimane per esaminare le leggi approvate e verificarne la legittimità costituzionale.
3. Il presidente del congresso, in seguito all'autorizzazione della corte costituzionale, firma la legge e la pubblica sulla gazzetta ufficiale entro due settimane dalla votazione.
4. In caso di incostituzionalità la legge deve essere ridiscussa e rivotata dall'Assemblea.
5. Il popolo può proporre all'assemblea una PDL sottoscritta da almeno 20 forumisti.
Articolo 11
1. E' indetto un referendum popolare confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, quando lo richiedono almeno 30 elettori.
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[spoiler=Titolo II - Dell'assemblea]
Articolo 12
1. L'assemblea è costituita da rappresentanti del popolo.
Articolo 13
1. Il numero dei rappresentanti è fissato a 25.
Articolo 14
1. Le modalità di elezione dell'assemblea sono regolate dalla legge elettorale che deve garantire anzitutto il principio di rappresentatività.
Articolo 15
1. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Articolo 16
1. L'assemblea si riunisce almeno due volte ogni mese, si rinnova ogni 6.
2. L'assemblea adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Articolo 17
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Articolo 18
1. Solamente il popolo può sciogliere l'Assemblea, prima della fine della legislatura, attraverso un referendum proposto da almeno 45 elettori.
2. Affinchè esso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni.
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[spoiler=Titolo III - Del governo]
Articolo 19
1. Il potere esecutivo è esercitato dal consolato e dai ministri i quali compongono il governo.
Articolo 20
1. I consoli sono tre, eletti singolarmente dall'Assemblea a maggioranza assoluta.
2. Ogni 4 mesi uno dei consoli esce d'ufficio.
3. Nessun console può essere rieletto per almeno due turni da quando uscì di carica.
Articolo 21
1. I consoli dirigono la politica nazionale, dispongono delle forze armate su autorizzazione dell'Assemblea, nominano e revocano all'unanimità i ministri.
2. I ministeri sono:
1. Degli affari interni
2. Degli affari esteri
3. Di grazia e giustizia
4. Dell'economia
5. Delle attività culturali
6. Delle autonomie
Articolo 22
1. Compito del ministro è occuparsi dell'amministrazione del proprio dicastero, dell'esecuzione delle leggi, fare rapporto in parlamento quando richiesto dall'assemblea, richiedere all'assemblea di legiferare su questioni urgenti o ritenute necessarie dal ministro.
Articolo 23
1. Ogni ministro può nominare un viceministro.
2. L'incarico dei ministri e dei vice ministri dura un massimo di 6 mesi.
Articolo 24
1. I consoli e i ministri sono responsabili del loro operato di fronte all'Assemblea.
L'assemblea può sfiduciare i ministri, i consoli o l'intero governo attraverso una mozione presentata da almeno 7 rappresentanti.
2. La mozione di sfiducia contro consoli eletti nella legislatura precedente necessita dell'appoggio di 2/3 dell'assemblea.
3. In caso di sfiducia dell'intero governo, l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo consolato, il quale provvede alla nomina dei nuovi ministri.
4. In caso di sfiducia di un singolo console, l'assemblea procede come stabilito dalla legge alla sostituzione. Il nuovo console rimane in carica fino alla naturale scadenza del ministro precedente.
5. In caso di sfiducia di un ministro, il consolato procede alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla naturale scadenza del precedente.
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[spoiler=Titolo IV - Della corte costituzionale]
Articolo 25
1. Il potere giudiziario è esercitato dalla corte costituzionale.
2. La corte costituzionale è composta da 3 giudici, di cui due eletti dai 3/4 dell'assemblea nelle prime due votazioni e nelle successive con la maggioranza dei 2/3.
3. Il presidente della corte è nominato dal consolato all'unanimità.
4. La corte costituzionale si rinnova ogni 9 mesi. Un giudice non può essere rieletto per almeno 9 mesi.
5. L'assemblea, su proposta di almeno 7 rappresentanti, può togliere il mandato a uno o a tutti i giudici con maggioranza di 3/4.
6. Se un giudice è dimissionario o rimosso, si procede all'elezione di un sostituto che rimane in carica fino alla naturale scadenza del precedente.
Articolo 26
1. L’incarico di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra carica e con l’iscrizione a partiti politici. Il mancato esercizio dell’opzione, entro 10 giorni dalla la nomina, o lo svolgimento di attività inerenti ad associazioni o partiti politici comportano la rimozione dall’incarico
Articolo 27
1. Il Presidente della Corte adotta con decreto, previa deliberazione unanime dei suoi membri, un regolamento che disciplini ogni aspetto relativo al suo funzionamento o costituzione non altrimenti disciplinato.
Articolo 28
1. Le udienze della Corte sono pubbliche e si tengono in un apposito thread in cui solo i giudici e le parti processuali possono intervenire.
2. La decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri.
Articolo 29
1. Possono Adire alla Corte Costituzionale per motivi costituzionali dieci forumisti che abbiano superato i 250 post il governo, 3 membri del congresso, il Presidente del Congresso.
2. La Corte, qualora non ritenga manifestamente infondata la richiesta, si pronuncia sempre con Sentenza.
3. I soggetti legittimati a presentare istanza alla Corte Costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e la Corte è tenuta ad ascoltarli
4. La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.
Articolo 30
1. La Corte Costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
2. Verifica la legittimità costituzionale di una legge votata dall'assemblea e ne autorizza la promulgazione.
3. Risolve questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono all'interno della comunità su richiesta di almeno cinque forumisti che abbiano al loro attivo almeno 250 post.
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[spoiler=Titolo V - Dell'economia]
Articolo 31
1. E' istituita la banca centrale di POL.
2. La moneta ufficiale è il POL.
Articolo 32
1. Il governatore della banca centrale è nominato dal ministro dell'economia.
2. Il governatore dirige la politica economica della banca centrale.
3. L'incarico di governatore dura 6 mesi.
Articolo 33
1. il governatore istituisce un registro per i forumisti intenzionati ad aprire un'attività economica
Articolo 34
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. I forumisti possono aprire individualmente o in forma di cooperativa aziende virtuali.
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[spoiler=Titolo VI - Dell'accademia]
Articolo 35
1. E' istituita l'Accademia di POL quale luogo di insegnamento e apprendimento dei forumisti
Articolo 36
1. A tale scopo verrà aperto un forum "L'accademia di POL" dove il rettore, nominato dal ministro delle attività culturali, potrà organizzare i corsi.
Articolo 37
1. L'insegnamento e la frequentazione dell'accademia di POL sono liberi.
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[spoiler=Titolo VII - Revisione della costituzione]
Articolo 38
1. L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene ai membri dell'Assemblea e ai cittadini che esercitano il diritto secondo le norme stabilite dalla costituzione.
2. Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dall'Assemblea. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
3. Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene presentato in Congresso ottenendo parere favorevole almeno dalla maggioranza dei 3/4 dei voti validi.
4. Le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.
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[spoiler=Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali]
Articolo 39
1. Le cariche istituzionali assenti dal forum senza preavviso per almeno 30 giorni decadono e sono sostituite secondo quanto stabilisce la costituzione.
Articolo 40
1. Per le prime due volte la sorte sceglie chi deve uscire dal consolato.
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f.to
On. Venom
Lista Repubblicana