CODICE GRAFICO PER CAPIRE LA PROPOSTA
Proposte di Teddy
Proposte di Danny78
Proposte di C@scista
Proposte di Ronnie
IN QUESTO COLORE SONO LE PARTI ABROGATE (vecchie regole)
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Proposta di Legge di Revisione del Regolamento Congressuale
Articolo 1
I Congressisti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della loro accettazione dell'incarico, che avviene contestualmente alla pubblicazione dei risultati elettorali da parte dell'Amministrazione.
Articolo 2
1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura dall'eletto di maggiore eta' forumistica, il quale convoca la prima seduta entro una settimana dalla proclamazione dei risultati elettorali con all'ordine del giorno la proclamazione dei Congressisti e l'elezione del Presidente.
Articolo 3
1. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti Il congresso. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 4
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Per tali elezioni ciascun Congressista scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i Vicepresidenti eletti ai sensi del comma 1, si procede a nuova
elezione ai sensi del comma 2
Articolo 5
Il Presidente del congresso informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente di Pol
Articolo 6
1.Il Presidente del Congresso rappresenta l'Assemblea. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, garantendo il rispetto del regolamento.
2. In applicazione delle norme del Regolamento che non siano incostituzionali, il Presidente da la parola, dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto
3. tenendo conto del parere non vincolante dell'assemblea dei capigruppo se si è espressa sul tema, stabilisce l'ordine del giorno, in modo da assicurare la speditezza dei lavori garantendo comunque il diritto di partecipazione costruttiva delle minoranze
4. Il Presidente del Congresso annunzia il risultato del voto, salvo che un Vicepresidente manifesti entro un'ora dall'annuncio l'esigenza di una valutazione collegiale sulla proclamazione di esso, nel qual caso l'annuncio è effettuato per i soli punti su cui non è richiesta una decisione collegiale. Nel caso l'Ufficio di Presidenza non emetta una decisione definitiva a maggioranza entro 24 ore dalla richiesta di decisione collegiale, il Presidente del Congresso annunzia definitivamente il risultato del voto.
5. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente di maggiore eta' forumistica supplira' per primo, quindi si procedera' per alternanza
Articolo 7
1. Il Presidente e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente, o dal suo facente funzione, qualora ne ravveda la necessita' e può esserlo obbligatoriamente, ma entro 24 ore, anche dal vicepresidente che eserciti le richieste di cui all'articolo 6 comma 4 o 16 comma 5 o 23 comma 4.
3. L'Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilita' delle mozioni, sulla corretezza formale e sulla non contradditorieta' dei progetti di legge presentati all'attenzione dell'Assemblea, e su ogni altra competenza attribuita dal Regolamento.
Articolo 8
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre almeno un Congressista.
2. Entro due giorni dalla prima seduta, i Congressisti devono dichiarare al Presidente a quale Gruppo appartengono.
3. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente
4. I Capigruppo si riuniscono su convocazione e sotto la direzione del Presidente del Congresso o, in sua assenza, di un Vicepresidente, nell'Assemblea dei Capigruppo, nel caso almeno due capigruppo abbiano fatto richiesta di una Assemblea
5. L'Assemblea dei Capigruppo ha esclusivamente funzione consultiva
Articolo 9
1. La Giunta del Regolamento del Congresso ha il compito di studiare nuove proposte relative al Regolamento del Congresso, di esprimere pareri vincolanti sulle questioni interpretative dello stesso nonché di risolvere i conflitti di competenze tra le Commissioni.
2. La Giunta per il Regolamento del Congresso viene istituita entro la settimana successiva l'elezione del Presidente del Congresso. Essa è composta di sette Congressisti nominati dal Presidente del Congresso, scelti rispecchiando proporzionalmente i gruppi presenti in Congresso.
3. La Giunta si considera istituita al momento della convocazione della prima riunione della stessa. E' compito del Presidente convocare e presiedere la prima riunione della Giunta.
4. Durante la prima seduta la Giunta elegge il suo presidente a maggioranza assoluta dei voti.
5. La Giunta del Regolamento del Congresso può proporre all'Assemblea aggiunte e modifiche al Regolamento.
6. Ogni modifica decisa dalla Giunta dovrà essere posta al vaglio e votata dell'Assemblea congressuale.
7. Al momento del dibattimento interno all'Assemblea, ciascun Congressista, oltre al normale diritto di emendamento, ha il diritto di proporre una riformulazione del testo secondo certi principii e criteri direttivi alla Giunta. Se anche solo una di queste proposte di riformulazione viene approvata dal Congresso, il testo deve essere rimandato alla Giunta, che ha il compito di riformularlo recependo le indicazioni date dall'Assemblea.
8. La dichiarazione di voto prima della votazione del testo del nuovo Regolamento è obbligatoria.
9. La proposta della Giunta deve essere comunque approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Congresso.
10. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
Articolo 10
1. Ciascun Gruppo parlamentare, entro tre giorni dalla sua costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Congresso
2. Il Presidente del congresso, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce
quindi i componenti designati dai gruppi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la
proporzione dei Gruppi stessi. Ogni Commissione puo' essere costituita da un minimo di 7
componenti a un massimo di 11.
3. Nessun Congressista può essere designato a far parte di più di due Commissioni.
Articolo 11
1. Il Presidente del congresso convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica
3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
Articolo 12
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone
l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; può convocare qualora lo ritenga opportuno i rappresentanti designati dai Gruppi.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostiuito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
Articolo 13
1.Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su Esiste una sola commissione permanente, quella per gli Affari Costituzionali, essa ha competenza esclusiva sulle seguenti materie: leggi costituzionali o di revisione della costituzione; leggi di revisione del regolamento congressuale; leggi che regolano l'elezione di organi costituzionali o i referendum; leggi sulla procedura giudiziaria.
I. Affari Costituzionali
II. Autonomie
III. Legge e Corpo elettorale
2.Il Presidente del Congresso può specificare ulteriormente, in qualsiasi momento, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
2.Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.
4. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni permanenti o speciali od all'Assemblea secondo il loro contenuto e la loro competenza.
5. L'approvazione da parte della Commissione competente è condizione per il passaggio al voto in aula dei PDL che siano stati assegnati ad una Commissione, salvo che la maggioranza del Congresso ne richieda comunque la votazione con la firma di almeno tredici congressisti.
6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari.
Articolo 14
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea.
2. L'assemblea e' convocata in maniera ordinaria una volta al mese, durante le prime due settimane, oppure nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di Progetti di Legge da esaminare pari a undici. Da questo computo sono da escludersi i Progetti di legge all'esame delle Commisioni Permanenti.
3. L'assemblea è convocata ordinariamente in via obbligatoria anche su richiesta di almeno 7 congressisti.
4. Qualora il presidente o i vicepresidenti non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista di maggiore eta' forumistica.
Articolo 15
La Convocazione Straordinaria dell'Assemblea puo' essere richiesta dal Presidente di Pol
Articolo 16
1. L'assemblea, salvo il diritto del Presidente di stabilire priorità nel fissare l'ordine del giorno, deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì, salvo il diritto del Presidente di stabilire priorità nel fissare l'ordine del giorno riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
2. Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. Progetti Di Legge e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno, salvo il diritto del Presidente di stabilire priorità nel fissare l'ordine del giorno, i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
3. Possono essere convocate contemporaneamente due sedute separate per la discussione e la votazione dei Progetti di Legge e delle Mozioni Congressuali. In questo caso il Presidente del Congresso, o chi per lui, apre due 3d distinti di discussione, uno riservato alle PDL e l’altro riservato alle Mozioni. Successivamente saranno aperti due 3d distinti di votazione.
4. Le Mozioni non possono essere discusse prima di una settimana dalla loro presentazione nell’apposito thread.
5. Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento congressuale, ma perchè possano farlo suoi rappresentanti non congressisti occorre comunque l'autorizzazione del Presidente del Congresso. L'ufficio di Presidenza può concedere a maggioranza l'autorizzazione a parlare nel caso venga richiesta da un Vicepresidente del Congresso una valutazione collegiale della decisione entro 24 ore dalla richiesta di parola al Presidente del Congresso se non è pervenuta la sua risposta o entro 2 ore dalla risposta del Presidente del Congresso se essa è pervenuta.
6. Il Presidente del Congresso, con parere unanime dell’Ufficio di Presidenza, può convocare una seduta, parallelamente a qualunque altra attività del Congresso, per discutere esclusivamente dei Progetti di Legge di revisione costituzionale. La durata della fase di dibattito e di votazione, in deroga all’articolo 17, commi 2 e 4, del regolamento congressuale, verrà stabilita all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza e comunicata nel post di convocazione. Tale seduta verrà annullata, entro 48 ore dal suo inizio, se richiesto da 7 membri del Congresso. La durata della sessione di dibattito e di voto non può essere inferiore a quanto stabilito dall’articolo 17, commi 2 e 4, del regolamento congressuale.
Articolo 17
1. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni.
2. Le prime 24 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti, esse possono essere prolungate a 48 dal Presidente del Congresso ove ne ravveda l'esigenza su richiesta per motivi specifici di un altro congressista.
3. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti.
4. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 48 ore dall'apertura, che possono essere prolungate a 72 dal Presidente del Congresso ove ne ravveda l'esigenza su richiesta per motivi specifici di un altro congressista.
5. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa, eventualmente esprimendo una dichiarazione di voto. Non sono ammesse deleghe.
6. E' data facolta' al Congressista di dichiarare la sua non partecipazione al voto nel thread della votazione. In tal caso il Congressista sara' comunque considerato presente
7. Al termine, salvo il caso dell'elezione della Corte Costituzionale in cui non siano stati eletti tutti i membri mancanti, il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.
Articolo 18
1 Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni.
2 Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 3 congressisti. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito.
3. Ogni congressista può essere firmatario di un solo emendamento, intendendo per firmatario il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
4. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in di presentazione subito dopo la votazione del Progetto di Legge che intendono emendare
5. Qualora vengano approvati sia il Progetto di legge originario sia quella emendato, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate prevarrà la legge emendata il cui emendamento è stato presentato per primo.
6. Gli emendamenti o le proposte di modifica accolte dal presentatore della legge prima della votazione non vanno poste in votazione ma modificano direttamente la proposta presentata, ciò non si applica alla discussione in aula delle proposte di legge che siano state assegnate ad una Commissione, potendosi applicare in quella sede.
Articolo 19
1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni* giudicate ammissibili dall'Ufficio di Presidenza.
2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale ed internazionale.
3. le mozioni non possono contenere riferimento ad eventi storici più lontani di 10 anni nel tempo a meno che essi siano considerati 'grandi eventi politici' dall'ufficio di presidenza del Congresso
4. le mozioni non possono contenere riferimento a festività da introdurre in Italia o in altre nazioni, possono al massimo condannarle, ma non proporre l'introduzione di alternative
5. le mozioni devono essere presentate nella seguente forma obbligatoriamente, parentesi esplicative e scelte alternative escluse, per ognuno dei punti segue il testo della mozione adeguato: "Il congresso di pol; vista (ripetibile, riferito agli eventi che si commentano); considera (non ripetibile, riferito all'argomentazione per la presa di posizione); auspica/condanna/propone (ripetibile ma non lo stesso più di una volta, riferito alla presa o alle prese di posizione)"
6. Ogni testo che travalichi i limiti di questo articolo non riguarda contenutisticamente la politica nazionale o internazionale o non ha le caratteristiche formali per essere considerato una mozione del congresso e non può essere ammesso dall'ufficio di presidenza
7. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
8. Le mozioni, per essere presentare in congresso, devono essere firmate da minimo 20 35 forumisti con almeno 500 post all'attivo o daalmeno 3 7 congressisti Articolo 20
1. Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti di astensione espressa, quelli favorevoli e i contrari.
2. Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell'odg.
3. Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, le deliberazioni senza di esso non sono valide.
4. Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
5. Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non lo si è ottenuto, la seduta sara' considerata non valida e verrà riconvocata entro una settimana con lo stesso Ordine del Giorno.
7. Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta è respinta.
8. Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza qualificata di qualunque tipo dei 2/3 o dei 3/5, il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.
Articolo 21
1. Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, tramite la proclamazione pubblica nel 3d dell'Assemblea.
2. Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel thread Mozioni Virtuali
Articolo 22
1. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso.
2. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente all'inizio della votazione congressuale.
Articolo 23
1 In caso di decadenza o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:
a) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.
b) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
c) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.
2. Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante.
3. Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile, a cui seguira' la proclamazione da parte del Presidente del Congresso3. Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro sette giorni. L'accettazione andrà postata nel thread pubblico appositamente aperto. Nel caso in cui, passati i sette giorni, non vi sia stata accettazione nel thread pubblico, il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista
4. In caso di richiesta di valutazione collegiale sulla procedura di accettazione del seggio l'Ufficio di Presidenza del Congresso potrà decidere in vece del Presidente del Congresso o rivedere le sue decisioni entro 24 ore dalla loro adozione o dalla richiesta di valutazione collegiale.***
RIASSUNTO DELLE NOVITA'
1) il presidente del Congresso non ha più l'ultima parola sulla sostituzione dei congressisti, sulla proclamazione dell'esito delle votazioni e sul concedere o meno la parola ai membri del Governo, tale potere passa all'ufficio di Presidenza ma solo se un Vicepresidente si occupa di contraddire il Presidente entro tempi certi, e in ogni caso l'intera procedura non può durare più di due giorni o il potere rimane in capo al presidente del Congresso per assicurare la speditezza dei lavori, d'altro canto però l'Ufficio di Presidenza può ora essere convocato anche dal Vicepresidente che contraddice il Presidente perchè decida
2) i tempi delle sedute si riducono ordinariamente da 5 a 3 giorni, ma il Presidente del Congresso acquista il potere di riportarle a 5 se qualcuno lo chiede con un motivo specifico
3) ritorna il potere per un terzo del congresso di convocarlo tutto
4) il presidente del Congresso non può più fissare l'ordine del giorno con finalità anti-ostruzionistiche senza tenere conto (e quindi spiegare perchè se ne sia discostato, anche se non è vincolante) del parere non vincolante della capigruppo -la cui convocazione diviene obbligatoria se lo chiedono due gruppi- se c'è stato (se no durerebbe troppo l'attesa aspettarlo), e questo è importante perchè se poi da quel parere non rispettato emerge che i pdl non messi al voto non erano veramente ostruzionisti la corte ha un parametro molto concreto e chiaro per poter annullare gli atti del Presidente in breve tempo
5) i requisiti per presentare una mozione sono elevati drasticamente e vengono impedite le mozioni futili sulle festività o sugli eventi storici, onde ridurne in modo massiccio il numero
6) gli astenuti espressi vengono ora conteggiati nei voti validi risolvendo il noto problema sollevato nell'ultima seduta
7) vengono abolite la Giunta e due commissioni e viene data competenza sul regolamento congressuale e la legge elettorale direttamente alla commissione affari costituzionali che diventa l'unica permanente, resta possibile farne di speciali.
9) vengono soppressi articoli inutili e cancellati articoli non più applicabili a causa della nuova costituzione
10) vengono corrette moltissime inesattezze testuali e completate con postille chiarificatrici molte norme oscure
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