
Originariamente Scritto da
Fuori_schema
In che senso?
Nel tuo finanziamento da parte della banca X nei confronti dell'ente Y non vedo nessuna modifica.
Quello che bisognerebbe capire una volta per tutte è la differenza sussistente tra valori mobiliari (azioni, obbligazioni, derivati, futures, ratei su titoli vari), e i valori non mobiliari, ovvero liquidità, immobili, beni strumentali, e TUTTO il resto.
Ora, si va ad agire SOLTANTO sulla parte relativa ai "valori mobiliari" e non a quelli NON mobiliari, quindi il tuo mutuo, la tua liquidità di c/c, finanziamenti, ammortamenti e quant'altro non subiscono nessuna modifica.
Ti diro' perfino di piu', nel senso che anche (per dire) lasciando perdere la ridefinizione dello Stato patrimoniale senza i valori mobiliari (che ripeto pero' RISOLVE il problema delle bolle alla base), il famoso "default" dello stato italiano, in realtà tale non è in quanto si dovrebbe parlare di liquidazione del debito in via transattiva, in quanto io offro la possibilità ai detentori del debito appunto una liquidazione del medesimo quotato attraverso l'alienazione della metà delle riserve auree detenute in data X. Ovviamente in quota percentuale. Se tu detieni l'1% del debito italiano avrai diritto al rimborso dell' 1% del valore del 50% delle riserve detenute.
Il valore effettivo NON mobiliare (e quindi in liquidità) del rimborso dipenderà dalla quotazione dell'oro in data X, stabilita in 12 o 24 mesi successivi all'inaugurazione del "nuovo corso" (per dire).
Poi sarà il detentore del debito a decidere cosa fare, se aderire alla transazione, se vendersi tutto prima (a prezzi stracciati) o tentare il risarcimento tramite ISDA (sui crediti garantiti via CDS) o quant'altro.
Ti diro' oltretutto che tale operazione, perlomeno sul debito "nuovo" con le famose CAC, non determina affatto un default tecnico, perchè appunto le CAC permettono la ristrutturazione del medesimo.